CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006521621000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019030768000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120028764838000 TARSU/TIA 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130015639786000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130026392614000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150014455622000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170015198065000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di San Cipriano d'Aversa e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 16.7.2025 n. 028 2025 90065216 21/000 congiuntamente e limitatamente alle n. 6 cartelle di pagamento sotto indicate:
1)n. 028 2012 0019030768 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2010;
2)n.028 2012 0028764838 000, riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2012;
3)n.028 2013 0015639786 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2011;
4)n.028 2013 0026392614 000 riferita a TARES anno 2013;
5)n.028 2015 0014455622 000 riferita a TARI anno 2014;
6)n.028 2017 0015198065 000 riferita a TARI anno 2015;
Al riguardo eccepisce la prescrizione dei relativi crediti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione regolarmente costituita in data 31 ottobre 2025 e il Comune di San
Cipriano d'Aversa respingono le eccezioni della ricorrente e chiedono il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 13 gennaio 2026 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta quanto segue:
1)cartella n. 028 2012 0019030768 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2010 è stata notificata da messo notificatore direttamente a interessata in data 27 giugno 2013;
2)cartella n.028 2012 0028764838 000, riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2012 è stata notificata con raccomandata postale in data 1 gennaio 2013;
3)cartella n.028 2013 0015639786 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2011 è stata notificata con raccomandata postale in data 11 luglio 2013;
4)cartella n.028 2013 0026392614 000 riferita a TARES anno 2013 è stata notificata in data 27 gennaio
2013 a interessata da messo notificatore;
5)cartella n.028 2015 0014455622 000 riferita a TARI anno 2014 è stata notificata in data 14 luglio 2015 a interessata da messo notificatore;
6)cartella n.028 2017 0015198065 000 riferita a TARI anno 2015 è stata notificata in data 2 dicembre 2017
a interessata da messo notificatore;
Inoltre risulta che l'intimazione pagamento n. 02820179015311174000, riferita alle cartelle contrassegnate dalla numerazione n. 1 e n. 3 sopra specificata è stata notificata personalmente in data 8 settembre 2018 da messo notificatore;
che l'intimazione di pagamento n. 02820179009197135000 riferita alla cartella contrassegnata dalla numerazione n. 2 come sopra specificata è stata notificata personalmente in data 2 dicembre 2017 da messo notificatore;
che l'intimazione di pagamento n. 02820189001216809000 riferita alla cartella contrassegnata dalla numerazione n.4 come sopra specificata è stata notificata personalmente in data 6 giugno 2018 da messo notificatore.
Trattasi di provvedimenti di cui non risulta l'avvenuta impugnazione nei prescritti termini con la conseguenza che, come ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione con ordinanza 3005 del 7 febbraio 2020, il provvedimento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione integra un nuovo e autonomo atto impositivo che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito( c.d. irretrattabilità del credito).
Risulta poi che l' intimazione di pagamento n. 02820199015534643000 riferita tra altri a tutte e sei le cartelle sopra specificate è stata notificata direttamente a interessata da messo notificatore ma reca data incompleta
( solo il giorno ) della notifica per cui non può essere presa in considerazione ai fini della ulteriore interruzione della prescrizione.
Tuttavia risulta anche la presentazione di richiesta di definizione agevolata da parte della ricorrente datata
19 gennaio 2023: riferita ai carichi di cui alla intimazione di pagamento n. 02820199015534643000 per la quale non risultava la data di notifica e questa circostanza, peraltro, neppure è stata contestata nelle memorie illustrative presentate in data 13 gennaio 2026.
In proposito si ritiene, conformemente all'orientamento espresso in più occasioni dalla Corte di Cassazione, cfr ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che la domanda di rateizzazione del debito proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, (cfr. Cass. n.37389/2022; n.5160/2022). Ciò in quanto il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. n.7820/2017). Pertanto, nel caso in esame la richiesta di rateizzazione del debito presentata dalla ricorrente, senza che fosse stata eccepita l'eventuale prescrizione maturata nel frattempo, ha fatto ripartire i nuovi termini di prescrizione. In conclusione alla data di notificazione del provvedimento impugnato nessuna prescrizione dei crediti pretesi si è realizzata ai sensi dell'art 2948,n.4, del codice civile.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 400,00, oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr. CC TO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4263/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006521621000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120019030768000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120028764838000 TARSU/TIA 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130015639786000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130026392614000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150014455622000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170015198065000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di San Cipriano d'Aversa e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 16.7.2025 n. 028 2025 90065216 21/000 congiuntamente e limitatamente alle n. 6 cartelle di pagamento sotto indicate:
1)n. 028 2012 0019030768 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2010;
2)n.028 2012 0028764838 000, riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2012;
3)n.028 2013 0015639786 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2011;
4)n.028 2013 0026392614 000 riferita a TARES anno 2013;
5)n.028 2015 0014455622 000 riferita a TARI anno 2014;
6)n.028 2017 0015198065 000 riferita a TARI anno 2015;
Al riguardo eccepisce la prescrizione dei relativi crediti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione regolarmente costituita in data 31 ottobre 2025 e il Comune di San
Cipriano d'Aversa respingono le eccezioni della ricorrente e chiedono il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 13 gennaio 2026 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base della documentazione versata in atti risulta quanto segue:
1)cartella n. 028 2012 0019030768 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2010 è stata notificata da messo notificatore direttamente a interessata in data 27 giugno 2013;
2)cartella n.028 2012 0028764838 000, riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2012 è stata notificata con raccomandata postale in data 1 gennaio 2013;
3)cartella n.028 2013 0015639786 000 riferita a tassa smaltimento rifiuti anno 2011 è stata notificata con raccomandata postale in data 11 luglio 2013;
4)cartella n.028 2013 0026392614 000 riferita a TARES anno 2013 è stata notificata in data 27 gennaio
2013 a interessata da messo notificatore;
5)cartella n.028 2015 0014455622 000 riferita a TARI anno 2014 è stata notificata in data 14 luglio 2015 a interessata da messo notificatore;
6)cartella n.028 2017 0015198065 000 riferita a TARI anno 2015 è stata notificata in data 2 dicembre 2017
a interessata da messo notificatore;
Inoltre risulta che l'intimazione pagamento n. 02820179015311174000, riferita alle cartelle contrassegnate dalla numerazione n. 1 e n. 3 sopra specificata è stata notificata personalmente in data 8 settembre 2018 da messo notificatore;
che l'intimazione di pagamento n. 02820179009197135000 riferita alla cartella contrassegnata dalla numerazione n. 2 come sopra specificata è stata notificata personalmente in data 2 dicembre 2017 da messo notificatore;
che l'intimazione di pagamento n. 02820189001216809000 riferita alla cartella contrassegnata dalla numerazione n.4 come sopra specificata è stata notificata personalmente in data 6 giugno 2018 da messo notificatore.
Trattasi di provvedimenti di cui non risulta l'avvenuta impugnazione nei prescritti termini con la conseguenza che, come ha avuto modo di ribadire la Corte di Cassazione con ordinanza 3005 del 7 febbraio 2020, il provvedimento emesso in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione integra un nuovo e autonomo atto impositivo che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito( c.d. irretrattabilità del credito).
Risulta poi che l' intimazione di pagamento n. 02820199015534643000 riferita tra altri a tutte e sei le cartelle sopra specificate è stata notificata direttamente a interessata da messo notificatore ma reca data incompleta
( solo il giorno ) della notifica per cui non può essere presa in considerazione ai fini della ulteriore interruzione della prescrizione.
Tuttavia risulta anche la presentazione di richiesta di definizione agevolata da parte della ricorrente datata
19 gennaio 2023: riferita ai carichi di cui alla intimazione di pagamento n. 02820199015534643000 per la quale non risultava la data di notifica e questa circostanza, peraltro, neppure è stata contestata nelle memorie illustrative presentate in data 13 gennaio 2026.
In proposito si ritiene, conformemente all'orientamento espresso in più occasioni dalla Corte di Cassazione, cfr ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024, che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 codice civile. Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che la domanda di rateizzazione del debito proposto dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione, (cfr. Cass. n.37389/2022; n.5160/2022). Ciò in quanto il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. n.7820/2017). Pertanto, nel caso in esame la richiesta di rateizzazione del debito presentata dalla ricorrente, senza che fosse stata eccepita l'eventuale prescrizione maturata nel frattempo, ha fatto ripartire i nuovi termini di prescrizione. In conclusione alla data di notificazione del provvedimento impugnato nessuna prescrizione dei crediti pretesi si è realizzata ai sensi dell'art 2948,n.4, del codice civile.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 400,00, oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte resistente costituita in giudizio.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr. CC TO