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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROBERTO, Presidente
SP LL RA, EL
PIRATO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 INVIM
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa eccependo la prescrizione dei crediti, degli interessi e delle sanzioni. L'Ufficio si costituiva in giudizio asserendo che non si era verificata alcuna prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 06120249007011244000 notificata il 05.03.2025 per l'importo di € 293.933,99 relativa ad una cartella di pagamento notificata in data 15.09.2010. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione anche decennale del credito di imposta portato dalla suddetta cartella nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'Ufficio rilevava l'infondatezza della eccezione di prescrizione perché in data 23.01.2020 era già stata notificata un'altra intimazione di pagamento che aveva interrotto i termini per la prescrizione decennale dei tributi erariali. Riguardo agli interessi e alle sanzioni rilevava che dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 23.01.2020 alla data di notifica dell'intimazione impugnata del 05.03.2025 non era maturata alcuna prescrizione quinquennale, stante la sospensione dei termini di prescrizione di 542 giorni ex art. 68
D.L. 18/20.
Il ricorso non è fondato.
Deve essere rilevato che la prescrizione dei tributi erariali è decennale e non quinquennale, come ritenuto da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Vd. da ultimo Cass. n. 6195/25). Detto questo, deve evidenziarsi che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata in data 23.01.2020 ha comportato il consolidamento dei crediti portati dalla cartella con la conseguenza che non possono essere più fatte valere vicende estintive eventualmente verificatesi prima della notifica dell'intimazione. (Vd. Cass.
6436/25 in parte motiva)
Pertanto la eventuale decorrenza di termini di prescrizione dei crediti di imposta verificatasi prima della notifica dell'intimazione del 23.01.2020 non rileva.Tali termini hanno cominciato a decorrere nuovamente dall'atto interruttivo (intimazione di pagamento notificata in data 23.01.2020). Considerando quest'ultima data si evince che i termini di prescrizione decennali per le imposte erariali, e quinquennali per le sanzioni e per gli interessi non sono decorsi, stante la sospensione di giorni 542 ex art. 68 D.L. 18/20.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 2000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROBERTO, Presidente
SP LL RA, EL
PIRATO ANTONIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 INVIM
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120249007011244000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 295/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa eccependo la prescrizione dei crediti, degli interessi e delle sanzioni. L'Ufficio si costituiva in giudizio asserendo che non si era verificata alcuna prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 06120249007011244000 notificata il 05.03.2025 per l'importo di € 293.933,99 relativa ad una cartella di pagamento notificata in data 15.09.2010. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione anche decennale del credito di imposta portato dalla suddetta cartella nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
L'Ufficio rilevava l'infondatezza della eccezione di prescrizione perché in data 23.01.2020 era già stata notificata un'altra intimazione di pagamento che aveva interrotto i termini per la prescrizione decennale dei tributi erariali. Riguardo agli interessi e alle sanzioni rilevava che dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 23.01.2020 alla data di notifica dell'intimazione impugnata del 05.03.2025 non era maturata alcuna prescrizione quinquennale, stante la sospensione dei termini di prescrizione di 542 giorni ex art. 68
D.L. 18/20.
Il ricorso non è fondato.
Deve essere rilevato che la prescrizione dei tributi erariali è decennale e non quinquennale, come ritenuto da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Vd. da ultimo Cass. n. 6195/25). Detto questo, deve evidenziarsi che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata in data 23.01.2020 ha comportato il consolidamento dei crediti portati dalla cartella con la conseguenza che non possono essere più fatte valere vicende estintive eventualmente verificatesi prima della notifica dell'intimazione. (Vd. Cass.
6436/25 in parte motiva)
Pertanto la eventuale decorrenza di termini di prescrizione dei crediti di imposta verificatasi prima della notifica dell'intimazione del 23.01.2020 non rileva.Tali termini hanno cominciato a decorrere nuovamente dall'atto interruttivo (intimazione di pagamento notificata in data 23.01.2020). Considerando quest'ultima data si evince che i termini di prescrizione decennali per le imposte erariali, e quinquennali per le sanzioni e per gli interessi non sono decorsi, stante la sospensione di giorni 542 ex art. 68 D.L. 18/20.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 2000,00.