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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1099/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UM LE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15549/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220044833422000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 11/9/2025 all'Agenzia Entrate Riscossione, riassumeva ricorso incardinato innanzi al Giudice di Pace di Gragnano per sentir dichiarare la nullità della cartella
07120210044833422000, con la quale gli si intimava di pagare la somma complessiva di € 1.372,72 per la registrazione di n. 5 atti giudiziari relativi agli anni 2016 e 2019. La cartella scaturiva dai seguenti avvisi di liquidazione: Avviso di liquid. n. 21177/2016 - Avviso di liquid. n. 21182/2016 - Avviso di liquid. n. 21065/2019 -
Avviso di liquid. n. 25444/2019 e Avviso di liquid. n. 25623/2019. A sostegno del ricorso deduceva l'avvenuto integrale pagamento delle imposte di registro dovute.
Il procedimento innanzi al Giudice Ordinario si concludeva con sentenza del 10/9/2025 che dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario. Con il presente ricorso veniva riassunto il giudizio reiterando le ragioni di opposizione alla cartella impugnata.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva il difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del d.lgs 546/1982. Infine deduceva che era onere del ricorrente provare il pagamento delle imposte richieste.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo va dichiarata la tempestività della riassunzione del giudizio che, per effetto, quindi, del principio di perpetuatio iurisdictionis, consente di ritenere tempestiva l'impugnazione della cartella notificata l'8/4/2022.
Ancora va disattesa l'eccezione di carenza di contraddittorio sollevata dal resistente. E' principio pacifico che il rapporto tra ente impositore e concessionario non è costruito in termini di litisconsorzio necessario, se non nel caso eccezionale e specifico introdotto nel comma 6 bis dell'art. 14 citato. Senonchè, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, nel caso di specie non si verte nella ipotesi tipica disciplinata dalla norma, atteso che il ricorrente non contesta la notifica di atti precedenti a cura dell'ente impositore. Il ricorrente deduce, molto più banalmente, di aver pagato il tributo. Introduce, cioè, una circostanza estintiva della pretesa rispetto alla quale reta legittimato passivo colui che si è fatto portatore della pretesa stessa, ovvero il Concessionario. I rapporti tra Concessionario ed ente vanno costruiti in termini di litisconsorzio facoltativo, che andava azionato da ADER. Si rimanda, a tal fine, al quanto si legge in motivazione nella sentenza Cass. 29798/2019:
“Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (Sez. 1, Sentenza n. 9016 del
05/05/2016, Rv. 639535 - 01; da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019, Rv. 654264 - 01) In tal senso è dirimente quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), a mente del quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. Pertanto, la chiamata in causa dell'ente creditore deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. L, Sentenza
n. 25676 del 04/12/2014, Rv. 633471 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006, Rv. 592025- 01 )”.
In termini vedi Cass. 3870/2024.
Passando, quindi, al merito della opposizione, il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, di aver regolarmente pagato le imposte di registro di cui agli avvisi di liquidazione. A tal fine ha prodotto copia delle quietanze di 5 modelli F24 relativi ai pagamenti in questione, effettuati in data 27.12.2021, 03.01.2022 e
18.01.2022. Il resistente non ha specificamente contestato l'effettività del pagamento, avendo comunque indicato la necessità che il ricorrente dimostrasse la riferibilità dei pagamenti a quanto oggetto della pretesa
“indicando i corretti codici tributo, anni di riferimento e importi”.
Dalla disamina delle quietanze versate emerge la corrispondenza di tali elementi (codice 109T, € 200, anno
2019). Per due dei cinque F24 è anche indicato, per esteso e in un campo apposito, non presente nei differenti moduli utilizzati per gli altri pagamenti, il numero dell'avviso di accertamento, precisamente per i numeri 2016003EM0000211820 e 2016003EM0000211770. Tanto costituisce ulteriore prova della riferibilità dei pagamenti alle partite richieste in cartella.
Il ricorso va, quindi, accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 200,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e CUT.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UM LE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15549/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220044833422000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 11/9/2025 all'Agenzia Entrate Riscossione, riassumeva ricorso incardinato innanzi al Giudice di Pace di Gragnano per sentir dichiarare la nullità della cartella
07120210044833422000, con la quale gli si intimava di pagare la somma complessiva di € 1.372,72 per la registrazione di n. 5 atti giudiziari relativi agli anni 2016 e 2019. La cartella scaturiva dai seguenti avvisi di liquidazione: Avviso di liquid. n. 21177/2016 - Avviso di liquid. n. 21182/2016 - Avviso di liquid. n. 21065/2019 -
Avviso di liquid. n. 25444/2019 e Avviso di liquid. n. 25623/2019. A sostegno del ricorso deduceva l'avvenuto integrale pagamento delle imposte di registro dovute.
Il procedimento innanzi al Giudice Ordinario si concludeva con sentenza del 10/9/2025 che dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario. Con il presente ricorso veniva riassunto il giudizio reiterando le ragioni di opposizione alla cartella impugnata.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deduceva il difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del d.lgs 546/1982. Infine deduceva che era onere del ricorrente provare il pagamento delle imposte richieste.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo va dichiarata la tempestività della riassunzione del giudizio che, per effetto, quindi, del principio di perpetuatio iurisdictionis, consente di ritenere tempestiva l'impugnazione della cartella notificata l'8/4/2022.
Ancora va disattesa l'eccezione di carenza di contraddittorio sollevata dal resistente. E' principio pacifico che il rapporto tra ente impositore e concessionario non è costruito in termini di litisconsorzio necessario, se non nel caso eccezionale e specifico introdotto nel comma 6 bis dell'art. 14 citato. Senonchè, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, nel caso di specie non si verte nella ipotesi tipica disciplinata dalla norma, atteso che il ricorrente non contesta la notifica di atti precedenti a cura dell'ente impositore. Il ricorrente deduce, molto più banalmente, di aver pagato il tributo. Introduce, cioè, una circostanza estintiva della pretesa rispetto alla quale reta legittimato passivo colui che si è fatto portatore della pretesa stessa, ovvero il Concessionario. I rapporti tra Concessionario ed ente vanno costruiti in termini di litisconsorzio facoltativo, che andava azionato da ADER. Si rimanda, a tal fine, al quanto si legge in motivazione nella sentenza Cass. 29798/2019:
“Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (Sez. 1, Sentenza n. 9016 del
05/05/2016, Rv. 639535 - 01; da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019, Rv. 654264 - 01) In tal senso è dirimente quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), a mente del quale «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore deve essere ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., secondo cui ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. Pertanto, la chiamata in causa dell'ente creditore deve avvenire per iniziativa dell'agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. L, Sentenza
n. 25676 del 04/12/2014, Rv. 633471 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006, Rv. 592025- 01 )”.
In termini vedi Cass. 3870/2024.
Passando, quindi, al merito della opposizione, il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, di aver regolarmente pagato le imposte di registro di cui agli avvisi di liquidazione. A tal fine ha prodotto copia delle quietanze di 5 modelli F24 relativi ai pagamenti in questione, effettuati in data 27.12.2021, 03.01.2022 e
18.01.2022. Il resistente non ha specificamente contestato l'effettività del pagamento, avendo comunque indicato la necessità che il ricorrente dimostrasse la riferibilità dei pagamenti a quanto oggetto della pretesa
“indicando i corretti codici tributo, anni di riferimento e importi”.
Dalla disamina delle quietanze versate emerge la corrispondenza di tali elementi (codice 109T, € 200, anno
2019). Per due dei cinque F24 è anche indicato, per esteso e in un campo apposito, non presente nei differenti moduli utilizzati per gli altri pagamenti, il numero dell'avviso di accertamento, precisamente per i numeri 2016003EM0000211820 e 2016003EM0000211770. Tanto costituisce ulteriore prova della riferibilità dei pagamenti alle partite richieste in cartella.
Il ricorso va, quindi, accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 200,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e CUT.