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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2025, n. 5344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5344 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice RT PU, nella causa iscritta al N. 2465/2025 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to D'ALOISIO Parte_1
SI ed elettivamente domiciliato in Corso Alberto Amedeo n. 210
Per ___________________ Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
Per_2
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18.2.2025 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno ordinario d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Alla luce di quanto su esposto, considerando che in medicina legale e in medicina del lavoro quando ci si esprime su un giudizio medico-legale si deve considerare la limitazione funzionale;
si ritiene che, nel caso in esame, la capacità lavorativa non è compromessa in modo tale da ridurre permanentemente a meno di un terzo (art. 1 L. 12/6/1984 n.222 ) le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali della ricorrente, pertanto si conferma il giudizio espresso in ATP.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 06/12/2025
IL GIUDICE O.
RT PU
2
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del forma esecutiva all'Avv.
Giudice RT PU, nella causa iscritta al N. 2465/2025 R.G.L. promossa
______________________ D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to D'ALOISIO Parte_1
SI ed elettivamente domiciliato in Corso Alberto Amedeo n. 210
Per ___________________ Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Per_1 Il Cancelliere
Per_2
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18.2.2025 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il CP_1 possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la percezione dell'assegno ordinario d'invalidità, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiese il rigetto.
1 La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Alla luce di quanto su esposto, considerando che in medicina legale e in medicina del lavoro quando ci si esprime su un giudizio medico-legale si deve considerare la limitazione funzionale;
si ritiene che, nel caso in esame, la capacità lavorativa non è compromessa in modo tale da ridurre permanentemente a meno di un terzo (art. 1 L. 12/6/1984 n.222 ) le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali della ricorrente, pertanto si conferma il giudizio espresso in ATP.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già CP_1 liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1 provvedimento.
Così deciso in Palermo il 06/12/2025
IL GIUDICE O.
RT PU
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