CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3621/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMBORSO n. TEJTEJM001807 Nominativo_1 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5378/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1: CF_Ricorrente_1), nata ad [...], il [...], residente in [...]a Cancello (CE), propone Impugnazione avverso il rimborso parziale a seguito di istanza avanzata dalla ricorrente in data 4/12/2020, avendo versato due volte l'importo richiesto a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TEJTEJM001807, relativo all'anno 2014, codice atto 16517117004.
In data 30/10/2019, la ricorrente ha effettuato un primo versamento di € 718,55 presso unufficio postale, utilizzando il modello F24, in riferimento all'accertamento numeroTEJTEJM001807 del 2019 per il periodo di imposta 2014, con codice atto 16517117004.
Successivamente, in data 18/11/2019, per mero errore materiale la ricorrente ha effettuato un secondo versamento di € 714,38, sempre in riferimento allo stesso accertamento, tramite modello F24 trasmesso telematicamente.
Pertanto, la ricorrente ha versato due volte, per lo stesso accertamento, l'importo dovuto, per un totale di € 1.432,93.
In data 28/11/2024 l'Agenzia delle Entrate provvede ad un parziale rimborso dell'importo versato in eccesso;
in particolare viene accreditato sul conto corrente postale n.Conto_Corrente_1 della ricorrente l'importo di euro 557,83, a fronte dei 714,38 euro versati la seconda volta.
Conclude con la richiesta di accogliere il ricorso e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso diretto della restante somma di euro somma di € 156,55, pari alla differenza dell'importo rimborsato (pari ad euro 557,83) con l'importo versato due volte (pari ad euro 714,38) effettuato per l'accertamento numero TEJTEJM001807 del 2019, per l'anno di imposta 2014, codice atto16517117004, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sul conto corrente postale n. Conto_Corrente_1 , Iban Conto_Corrente_2 . Condannare i resistenti al pagamento delle spese legali e processuali sostenute dalla ricorrente.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio richiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre i termini di sessanta giorni dalla data della istanza e del parziale rimborso avvenuto in data 28/11/2024.
L'Agenzia delle Entrate in data 28/11/2024 provvedeva ad un parziale rimborso dell'importo versato in eccesso;
in particolare veniva accreditato sul conto corrente postale n. Conto_Corrente_1 della ricorrente l'importo di euro 557,83, a fronte dei 714,38 euro versati la seconda volta.
Dalla documentazione versata in atti dall''Ufficio risulta che il pagamento della somma invocata sia stata pagata manualmente dall'Ufficio in data 12/12/2024 con mandato a parte rispetto alla sorta capitale a titolo di imposta.
Pertanto, la ricorrente risult aver ricevuto l'intera somma contestata.
P.Q.M.
Il G.M. dichiara il ricorso inammissibile – Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3621/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMBORSO n. TEJTEJM001807 Nominativo_1 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5378/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato Ricorrente_1: CF_Ricorrente_1), nata ad [...], il [...], residente in [...]a Cancello (CE), propone Impugnazione avverso il rimborso parziale a seguito di istanza avanzata dalla ricorrente in data 4/12/2020, avendo versato due volte l'importo richiesto a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. TEJTEJM001807, relativo all'anno 2014, codice atto 16517117004.
In data 30/10/2019, la ricorrente ha effettuato un primo versamento di € 718,55 presso unufficio postale, utilizzando il modello F24, in riferimento all'accertamento numeroTEJTEJM001807 del 2019 per il periodo di imposta 2014, con codice atto 16517117004.
Successivamente, in data 18/11/2019, per mero errore materiale la ricorrente ha effettuato un secondo versamento di € 714,38, sempre in riferimento allo stesso accertamento, tramite modello F24 trasmesso telematicamente.
Pertanto, la ricorrente ha versato due volte, per lo stesso accertamento, l'importo dovuto, per un totale di € 1.432,93.
In data 28/11/2024 l'Agenzia delle Entrate provvede ad un parziale rimborso dell'importo versato in eccesso;
in particolare viene accreditato sul conto corrente postale n.Conto_Corrente_1 della ricorrente l'importo di euro 557,83, a fronte dei 714,38 euro versati la seconda volta.
Conclude con la richiesta di accogliere il ricorso e dichiarare il diritto della ricorrente al rimborso diretto della restante somma di euro somma di € 156,55, pari alla differenza dell'importo rimborsato (pari ad euro 557,83) con l'importo versato due volte (pari ad euro 714,38) effettuato per l'accertamento numero TEJTEJM001807 del 2019, per l'anno di imposta 2014, codice atto16517117004, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sul conto corrente postale n. Conto_Corrente_1 , Iban Conto_Corrente_2 . Condannare i resistenti al pagamento delle spese legali e processuali sostenute dalla ricorrente.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio richiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre i termini di sessanta giorni dalla data della istanza e del parziale rimborso avvenuto in data 28/11/2024.
L'Agenzia delle Entrate in data 28/11/2024 provvedeva ad un parziale rimborso dell'importo versato in eccesso;
in particolare veniva accreditato sul conto corrente postale n. Conto_Corrente_1 della ricorrente l'importo di euro 557,83, a fronte dei 714,38 euro versati la seconda volta.
Dalla documentazione versata in atti dall''Ufficio risulta che il pagamento della somma invocata sia stata pagata manualmente dall'Ufficio in data 12/12/2024 con mandato a parte rispetto alla sorta capitale a titolo di imposta.
Pertanto, la ricorrente risult aver ricevuto l'intera somma contestata.
P.Q.M.
Il G.M. dichiara il ricorso inammissibile – Compensa le spese.