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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/12/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI presidente dott.ssa Beniamino MARGIOTTA giudice dott.ssa Gersa GERBI giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2025 promossa con ricorso depositato in data
26/08/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Secco
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni dello scioglimento del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
considerato che
con sentenza n. 20/2025 pubblicata il 21.02.2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e che sussistono i requisiti previsti dall'art. 3 L. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. In merito all'attuale residenza, i coniugi danno atto di aver già regolato tale condizione tanto che, come da accordi di separazione, il sig. ha spostato la propria residenza in altra Parte_2 abitazione sita in Cesiomaggiore (BL) mentre la sig.ra è rimasta e rimarrà Pt_1 nell'immobile adibito a casa coniugale sita in Cesiomaggiore (BL) – via Dorgnan nr. 24 di sua esclusiva proprietà, con i figli e;
3. In merito ai figli e , Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 entrambi sono oggi minorenni ed entrambi verranno affidato congiuntamente ai genitori che si impegnano a concordare insieme le scelte educative e scolastiche relative ai minori, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze di e nonchè a sostenersi Per_1 Per_2 reciprocamente nel ruolo genitoriale;
4. Per la gestione viene stabilito l'affido congiunto con collocazione prevalente nella casa coniugale presso la madre, con ampio diritto di visita da parte del padre;
premesso che in ogni caso i genitori potranno vedere e tenere i figli con sé quando lo desiderano previo accordo, anche telefonico, di almeno 48 ore prima, nel rispetto delle condizioni di salute e degli impegni scolastici dei minori, allo scopo di garantire agli stessi un ordinato regime di vita, il padre potrà tenere con sè e per due fine Per_1 Per_2 settimana alterni al mese dalle ore 13.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica ovvero del lunedì mattina quando porterà e direttamente a scuola;
durante la Per_1 Per_2 settimana il padre potrà tenere con sè i minori per due giorni consecutivi compreso il pernotto, indicativamente e salvo diverso accordo, la giornata del mercoledì di ogni settimana;
in ogni caso i genitori qui ricorrenti dovranno collaborare al massimo anche con l'ausilio della nonna paterna per contemperare gli impegni lavorativi di ciascuno e le necessarie esigenze di cura ed educazione dei figli a cui entrambi sono tenuti;
5. il diritto- dovere di tenere i figli nei giorni stabiliti potrà essere soggetto per entrambi i genitori a variazioni, dovute a situazioni di necessità contingenti quali impegni di lavoro, visite mediche o malattia, con obbligo di congruo preavviso – almeno 48 ore - di un genitore nei confronti dell'altro in ordine alla sopravvenuta necessità del cambiamento;
6. entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé e durante le vacanze scolastiche secondo un Per_1 Per_2 regime ordinato e in tal senso, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno i periodi in cui intendono tenere con sé i figli onde evitare sovrapposizioni. Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i minori per cinque giorni consecutivi ciascuno, mentre durante le vacanze pasquali, ciascuno per due giorni consecutivi. Durante detti periodi, il genitore che tiene con sé i minori avrà il dovere di permettere agli stessi di contattare telefonicamente l'altro genitore almeno una volta al giorno;
7. in ragione delle modalità di collocazione di e presso ciascun genitore, Per_1 Per_2 come sopra stabilite, ognuno dei due adulti si farà carico direttamente dei bisogni e delle esigenze dei figli nei periodi di permanenza presso di loro mentre, sia disposto a favore della sig.ra un contributo al mantenimento da parte del sig. per i figli Pt_1 Parte_2 di euro 250,00 mensili ciascuno (euro 500,00/mese) da versarsi alla sig.ra a Pt_1 mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ogni anno a partire da gennaio 2026; tale somma sarà corrisposta dal padre fino al raggiungimento della maggiore età rispettivamente di ciascun figlio e anche successivamente, se questi decidessero di voler continuare gli studi o se non dovessero raggiungere l'indipendenza economica, ma in questo caso il versamento avverrà direttamente nei confronti del giovane adulto;
8. gli assegni familiari collegati ai minori andranno per intero a beneficio del genitore collocatario ovvero la sig.ra al sig. Pt_1
l'obbligo di rendersi disponibile a qualunque adempimento utile per Parte_2
l'ottenimento dell'assegno unico in parola;
9. come detto, per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria di e questa sarà esercitata dal genitore presso cui Per_1 Per_2 di volta in volta gli stessi si troveranno mentre per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria, sia disposto che le spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli quindi a titolo esemplificativo per ragioni di salute (cure mediche non assicurate dal Servizio
Sanitario Nazionale o per cure e protesi dentarie, occhiali/visite oculistiche), per istruzione scolastica, per l'eventuale formazione universitaria e comunque per la formazione culturale e professionale degli stessi, tutte saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Belluno;
Tutte le spese di cui sarà chiesto quota parte il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno rimborsate a presentazione delle pezze giustificative;
10. i signori e Parte_1 Parte_2
, dichiarando espressamente di essere entrambi economicamente autosufficienti,
[...] ma in una più ampia funzione redistributiva del reddito complessivo dei due coniugi, in modo da garantire che i figli possano godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal coniuge frequentato, oltre a quanto sopra stabilito a titolo di mantenimento ordinario, pattuiscono che il sig. versi a favore della sig.ra un ulteriore e Parte_2 Pt_1 diverso importo;
il sig. , infatti, conferma e si impegna nonchè riconosce a Parte_2 favore della sig.ra l'importo di euro 100,00 da versarsi a mezzo bonifico Pt_1 bancario alle coordinate già note, entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso;
i coniugi pattuiscono, e qui confermano, che tale contributo avrà durata pari a 09 anni ovvero fino al raggiungimento della maggiore età del figlio (mese Per_1 di agosto 2034 compreso) e non sarà soggetto a rivalutazione;
11. in merito all'automobile acquistata in costanza di matrimonio, questa resterà in uso esclusivo al sig. Parte_2 mentre la sig.ra con proprie sostanze ha acquistato un'auto di sua esclusiva Pt_1 proprietà; 12. in merito alla casa coniugale (accessori e pertinenze) sita in Cesiomaggiore
(BL) via Dorgnan nr. 24 , foglio nr. 54, mappale nr. 271, sub. 1, il sig. Parte_2
riconosce l'esclusiva proprietà dell'immobile della sig.ra e in merito al
[...] Pt_1 contratto di mutuo stipulato in data 26.09.2023 avanti al Notaio di Feltre, nr. Per_3 rep. 17792 – racc. 14047 questo è stato rinegoziato come da accordi di separazione liberando integralmente il sig. da qualsivoglia onere e costo collegato e Parte_3 connesso;
13. I signori e , fatto salvo quanto sopra, Parte_1 Parte_2 con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver integralmente regolato tra di loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; dichiarano altresì di essere entrambi economicamente autosufficienti;
14. Sia ordinato all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile del Comune competente;
15. Sia dato atto che le spese per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti. prende, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui Pt_1 Parte_2 richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto”; stante l'accordo delle parti compensa le spese di lite.
Così deciso in Belluno, il 28/11/2025
Il Presidente dott.ssa Chiara Sandini
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI presidente dott.ssa Beniamino MARGIOTTA giudice dott.ssa Gersa GERBI giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2025 promossa con ricorso depositato in data
26/08/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Secco
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni dello scioglimento del matrimonio;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
considerato che
con sentenza n. 20/2025 pubblicata il 21.02.2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e che sussistono i requisiti previsti dall'art. 3 L. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio fra e alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. In merito all'attuale residenza, i coniugi danno atto di aver già regolato tale condizione tanto che, come da accordi di separazione, il sig. ha spostato la propria residenza in altra Parte_2 abitazione sita in Cesiomaggiore (BL) mentre la sig.ra è rimasta e rimarrà Pt_1 nell'immobile adibito a casa coniugale sita in Cesiomaggiore (BL) – via Dorgnan nr. 24 di sua esclusiva proprietà, con i figli e;
3. In merito ai figli e , Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 entrambi sono oggi minorenni ed entrambi verranno affidato congiuntamente ai genitori che si impegnano a concordare insieme le scelte educative e scolastiche relative ai minori, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze di e nonchè a sostenersi Per_1 Per_2 reciprocamente nel ruolo genitoriale;
4. Per la gestione viene stabilito l'affido congiunto con collocazione prevalente nella casa coniugale presso la madre, con ampio diritto di visita da parte del padre;
premesso che in ogni caso i genitori potranno vedere e tenere i figli con sé quando lo desiderano previo accordo, anche telefonico, di almeno 48 ore prima, nel rispetto delle condizioni di salute e degli impegni scolastici dei minori, allo scopo di garantire agli stessi un ordinato regime di vita, il padre potrà tenere con sè e per due fine Per_1 Per_2 settimana alterni al mese dalle ore 13.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica ovvero del lunedì mattina quando porterà e direttamente a scuola;
durante la Per_1 Per_2 settimana il padre potrà tenere con sè i minori per due giorni consecutivi compreso il pernotto, indicativamente e salvo diverso accordo, la giornata del mercoledì di ogni settimana;
in ogni caso i genitori qui ricorrenti dovranno collaborare al massimo anche con l'ausilio della nonna paterna per contemperare gli impegni lavorativi di ciascuno e le necessarie esigenze di cura ed educazione dei figli a cui entrambi sono tenuti;
5. il diritto- dovere di tenere i figli nei giorni stabiliti potrà essere soggetto per entrambi i genitori a variazioni, dovute a situazioni di necessità contingenti quali impegni di lavoro, visite mediche o malattia, con obbligo di congruo preavviso – almeno 48 ore - di un genitore nei confronti dell'altro in ordine alla sopravvenuta necessità del cambiamento;
6. entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé e durante le vacanze scolastiche secondo un Per_1 Per_2 regime ordinato e in tal senso, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno i periodi in cui intendono tenere con sé i figli onde evitare sovrapposizioni. Durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé i minori per cinque giorni consecutivi ciascuno, mentre durante le vacanze pasquali, ciascuno per due giorni consecutivi. Durante detti periodi, il genitore che tiene con sé i minori avrà il dovere di permettere agli stessi di contattare telefonicamente l'altro genitore almeno una volta al giorno;
7. in ragione delle modalità di collocazione di e presso ciascun genitore, Per_1 Per_2 come sopra stabilite, ognuno dei due adulti si farà carico direttamente dei bisogni e delle esigenze dei figli nei periodi di permanenza presso di loro mentre, sia disposto a favore della sig.ra un contributo al mantenimento da parte del sig. per i figli Pt_1 Parte_2 di euro 250,00 mensili ciascuno (euro 500,00/mese) da versarsi alla sig.ra a Pt_1 mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso;
detto importo sarà soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ogni anno a partire da gennaio 2026; tale somma sarà corrisposta dal padre fino al raggiungimento della maggiore età rispettivamente di ciascun figlio e anche successivamente, se questi decidessero di voler continuare gli studi o se non dovessero raggiungere l'indipendenza economica, ma in questo caso il versamento avverrà direttamente nei confronti del giovane adulto;
8. gli assegni familiari collegati ai minori andranno per intero a beneficio del genitore collocatario ovvero la sig.ra al sig. Pt_1
l'obbligo di rendersi disponibile a qualunque adempimento utile per Parte_2
l'ottenimento dell'assegno unico in parola;
9. come detto, per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria di e questa sarà esercitata dal genitore presso cui Per_1 Per_2 di volta in volta gli stessi si troveranno mentre per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria, sia disposto che le spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli quindi a titolo esemplificativo per ragioni di salute (cure mediche non assicurate dal Servizio
Sanitario Nazionale o per cure e protesi dentarie, occhiali/visite oculistiche), per istruzione scolastica, per l'eventuale formazione universitaria e comunque per la formazione culturale e professionale degli stessi, tutte saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Belluno;
Tutte le spese di cui sarà chiesto quota parte il rimborso dovranno essere debitamente documentate e verranno rimborsate a presentazione delle pezze giustificative;
10. i signori e Parte_1 Parte_2
, dichiarando espressamente di essere entrambi economicamente autosufficienti,
[...] ma in una più ampia funzione redistributiva del reddito complessivo dei due coniugi, in modo da garantire che i figli possano godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal coniuge frequentato, oltre a quanto sopra stabilito a titolo di mantenimento ordinario, pattuiscono che il sig. versi a favore della sig.ra un ulteriore e Parte_2 Pt_1 diverso importo;
il sig. , infatti, conferma e si impegna nonchè riconosce a Parte_2 favore della sig.ra l'importo di euro 100,00 da versarsi a mezzo bonifico Pt_1 bancario alle coordinate già note, entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso;
i coniugi pattuiscono, e qui confermano, che tale contributo avrà durata pari a 09 anni ovvero fino al raggiungimento della maggiore età del figlio (mese Per_1 di agosto 2034 compreso) e non sarà soggetto a rivalutazione;
11. in merito all'automobile acquistata in costanza di matrimonio, questa resterà in uso esclusivo al sig. Parte_2 mentre la sig.ra con proprie sostanze ha acquistato un'auto di sua esclusiva Pt_1 proprietà; 12. in merito alla casa coniugale (accessori e pertinenze) sita in Cesiomaggiore
(BL) via Dorgnan nr. 24 , foglio nr. 54, mappale nr. 271, sub. 1, il sig. Parte_2
riconosce l'esclusiva proprietà dell'immobile della sig.ra e in merito al
[...] Pt_1 contratto di mutuo stipulato in data 26.09.2023 avanti al Notaio di Feltre, nr. Per_3 rep. 17792 – racc. 14047 questo è stato rinegoziato come da accordi di separazione liberando integralmente il sig. da qualsivoglia onere e costo collegato e Parte_3 connesso;
13. I signori e , fatto salvo quanto sopra, Parte_1 Parte_2 con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver integralmente regolato tra di loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale, e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro; dichiarano altresì di essere entrambi economicamente autosufficienti;
14. Sia ordinato all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile del Comune competente;
15. Sia dato atto che le spese per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti. prende, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e alle condizioni formulate nel ricorso, da intendersi qui Pt_1 Parte_2 richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto”; stante l'accordo delle parti compensa le spese di lite.
Così deciso in Belluno, il 28/11/2025
Il Presidente dott.ssa Chiara Sandini
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi