Sentenza 6 marzo 2001
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In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista effettuare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo una autonoma valenza lesiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2001, n. 21234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21234 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. CARLO CASINI - Presidente - del 06/03/2001
1. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 490
3. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 36513/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. GO OT, nato a [...], il [...];
2. RO ZI, nato a [...] il [...].
Avverso la sentenza in data 24/2/2000 della Corte di Appello di ROMA.f Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito per la parte civile, l'avv. L. FERRANTE
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. A. Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. O. Flammini Minuto
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Roma, con sentenza resa in data 15/12/1998, dichiarava GO OT, responsabile del reato di cui agli artt.595 C.P. e 13 legge 47/48, per avere in un articolo pubblicato il 25
maggio 1995 sul quotidiano "La Repubblica" offeso la reputazione di Di LA IT e RO ZI del reato di cui agli artt. 57, 595 C.P. e 13 legge sulla stampa, per avere nella sua qualità di direttore responsabile del suddetto quotidiano omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire la pubblicazione dell'articolo. Con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, il GO veniva condannato alla pena di lire 1.000.000 di multa e il RO alla pena di lire 500.000 di multa.
Risarcimento dei danni in solido da liquidarsi in separato giudizio. Pubblicazione della sentenza sul quotidiano "La Repubblica". La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata del 4/2/2000, confermava la decisione, condannando gli imputati alle maggiori spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile. Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati, prospettando vari motivi di annullamento, mentre manca un motivo specifico sulla posizione del direttore ZI RO.
Con il primo, deducono la violazione dell'art. 606, lett. c) cpp., con riguardo alla nullità prevista dall'art. 521 cpp., in quanto l'imputazione a carico dei prevenuti, descriveva una condotta commissiva (arresto del Di LA il 26/4/1996), mentre la sentenza di primo grado aveva identificato la condotta illecita, nell'omessa indicazione che il fermo non era stato convalidato e, quindi, in una omissione, con violazione del diritto della difesa. La sentenza impugnata, invece, sebbene il vizio fosse evidente, sposta l'accento sulla valenza diffamatoria dell'intero articolo. Con il secondo motivo, si contesta la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp. in relazione all'art. 595 C.P., in quanto la diffamazione era stata ritenuta non per avere data la notizia vera del fermo del Di LA, ma per avere omesso di precisare che il fermo non era stato convalidato e che non era stata adottata alcuna misura cautelare. In tal modo, si era dato rilievo penale ad una omissione e non ad una condotta commissiva, mentre la condotta omissiva poteva essere sanzionata solo ai sensi dell'art. 40.2 C.P. e, cioè, in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento. Deducono ancora i ricorrenti la violazione dell'art 606, lett. b) ed e) cpp, in relazione all'art. 51 C.P., in quanto la Corte aveva ritenuto che la mancata specificazione di cui sopra comportava la violazione del principio di continenza e della veridicità della notizia, mentre, viceversa la notizia del "fermo" era vera e non poteva essere modificata dagli sviluppi processuali successivi. Lamentano, ancora, i ricorrenti la violazione degli artt. 51 e 59.4 C.P. con riguardo all'elemento soggettivo del reato e dell'esercizio putativo del diritto di cronaca.
Infatti, l'articolo riproduceva un comunicato stampa della Procura di Napoli e dava risalto al nominativo del Di LA (e dei fratelli NE), operatori commerciali con compiti di riciclaggio. Quindi, alcuni giorni dopo, estesasi l'inchiesta, poiché le notizie erano divulgate dalla Procura in forma ufficiale, in mancanza di qualsiasi rettifica (comportamento stigmatizzato dalla stessa Corte), l'imputato GO aveva ritenuto che la convalida fosse intervenuta, per cui erroneamente la sentenza addebitava al giornalista il mancato controllo della notizia.
Inoltre, la Corte non spiegava quale fosse l'arbitrario collegamento della notizia con gli arresti successivamente operati. Con l'ultimo motivo si lamenta difetto di motivazione con riguardo alla congruità della pena, con riguardo alla attribuzione di un fatto determinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
Preliminarmente vanno esaminati e rigettati - in quanto infondati - i primi due motivi con i quali si censura l'inosservanza dell'art. 521 cpp., in riferimento all'art. 595 C.P., perché, secondo il ricorrente, a fronte di una contestazione riguardante una condotta commissiva (avere redatto un articolo contenente la notizia che il querelante era stato "arrestato" il 26/4/1996), la sentenza di primo grado aveva identificato la condotta illecita nel mancato aggiornamento della notizia (già vera) e, precisamente nell'omessa indicazione che il fermo non era stato convalidato, con conseguente lesione del diritto di difesa, La Corte, invece, si sarebbe limitata a ritenere corretta la contestazione.
Si osserva.
È pacifico che, con riguardo al principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, in maniera da ricavarne una incertezza in ordine all'oggetto dell'imputazione, che si realizza quando si sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, per cui la condotta posta in essere risulta completamente diversa rendendo vane le difese apprestate dall'imputato. Nè l'immutazione si realizza in presenza di un fatto rimasto integro nei suoi elementi essenziali quando, cambiano solo elementi marginati delle modalità di realizzazione della condotta realizzata (Cass. Sez. Un., 19/6/1999, Di Francesco;
Cass., 19/11/1999, Cameli;
Cass. 29/3/1999; Cass. 14/4/1999, Iacovone). Nella specie - contrariamente a quanto affermato nel ricorso- le sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la natura obiettivamente diffamatoria dell'articolo, quale emergeva in tutta la sua evidenza (tanto da non essere contestata), nell'accostamento della figura del Di LA alla operazione riguardante presunti camorristi, collegandoli tra di loro ed anzi indicandolo (...un esempio) come prestanome dei La Torre...
Solamente a fronte della difesa degli imputati che avevano invocato il diritto di cronaca, i giudici di merito hanno evidenziato come tale diritto poteva essere legittimamente esercitato sempre che ne fossero rispettati la oggettiva rilevanza e utilità per l'opinione pubblica, la correttezza della sua esposizione e la verità del fatto narrato.
Quindi, la falsità della notizia data nell'articolo è stato esaminata e valutata solamente per escludere la ricorrenza di uno dei requisiti dell'invocato diritto di cronaca, mentre puntuale è rimasta la correlazione tra accusa contestata e quella ritenuta in sentenza.
Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili.
Per quanto riguarda la motivazione con la quale la Corte di merito ha escluso la ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art.51 C.P., anche sotto l'aspetto putativo, art. 59.4 C.P., fermo restando che, come emerge dalla sentenza di primo grado, richiamata anche dal ricorrente, la tesi difensiva riferita "non prospettava ipotesi di esercizio putativo del diritto di cronaca scaturente dall'affidabilità riposta in una fonte informativa, poi rivelatasi erronea" e che solamente con l'impugnazione in appello è stata affermata la diversa difesa secondo la quale, non avendo la Procura della Repubblica di Napoli, emesso alcun nuovo comunicato, il GO aveva ritenuto che il fermo del Di LA fosse stato convalidato, nessuna censura può essere mossa.
Invero, il diritto di cronaca, aspetto essenziale del più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione, secondo i principi dettati da questa Corte, in relazione al delitto di diffamazione a mezzo stampa, si atteggia a causa di giustificazione, quando viene esercitato nei limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito (Cass. Sez. 5^, 27/2/1997, Liguori). Inoltre, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 C.P., anche in termini di putatività, occorre che l'esercizio del diritto di cronaca, sia stato corrispondente alla verità obiettiva dei fatti riferiti, con particolare riferimento alla fonte e all'attualità del riferimento storico e tale verità non abbia subito immutazioni, alterazioni o modificazioni dei dati che ne costituiscono la sostanza in maniera tale da rappresentarli come sostanzialmente diversi.
Quindi, per non incorrere in deformazioni sostanziali della notizia e per evitare che assumano una valenza lesiva della reputazione della persona alla quale sono rivolti, l'autore non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione (Cass. Sez. 5^, 23/10/1995, Mennella). Pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca, sussiste sempre la necessità che vi sia correlazione tra narrato e accaduto, nella sua obiettiva realtà e, quindi, un assoluto rispetto della verità di quanto riferito, mentre privi di rilievo risultano eventuali valori sostitutivi di essa e, cioè il richiamo alla veridicità o verosimiglianza dei fatti narrati. Inoltre, anche le notizie che si assume di avere acquisite da altre fonti informative, debbono essere sottoposte ad un puntuale controllo, non derivando la loro attendibilità da un supposto credito reciproco (Cass, Sez. 5^, 15/7/1997, Garbesi;
Sez. 5^, 23/1/1997, Montanelli). Ritiene la Corte che nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria, il limite costituito dalla verità del fatto narrato - fermo restando il rispetto dei canoni della verità e della continenza - debba avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva (notiziare di un avviso di garanzia, di un fermo, di un arresto, dell'esistenza di indagini a carico di un determinato soggetto, di un'intervista), riferendo fatti e situazioni effettivamente accaduti nell'attività giudiziaria, riportare correttamente affermazioni e giudizi effettivamente dati da imputati o testimoni o indagati.
Infatti, nei confronti di tali accadimenti, il giornalista si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica: da un lato il diritto-dovere del giornalista di informare e, dall'altro, il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Ora, nella specie, è indubbio che il Di LA fosse stato in data 26 aprile 1996 sottoposto a fermo quale indiziato del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e che la notizia proveniva dalla Procura della Repubblica di Napoli. Ma l'imputazione per diffamazione non attiene a tale notizia.
Al giornalista è stato, invece, contestato che sulla base della primitiva notizia (ma anch'essa non vera il quanto si riferiva che la parte offesa era stata arrestata), un mese dopo, il 25/5/1996 il GO, con un nuovo articolo, quello incriminato, prendendo lo spunto dall'emissione di ordinanze di carcerazione da parte del GIP, coinvolgeva l'imprenditore nella vicenda giudiziaria, come uno degli obiettivi del blitz della magistratura, che intendeva colpire il clan camorristico dei La Torre e indicandolo come "specializzato nel riciclaggio del denaro delle estorsioni nell'attività d'impresa", citando il parco divertimenti "Ditellandia" come un esempio dell'attività di riciclaggio.
Sicuramente al giornalista, in tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito effettuare accostamenti tra notizie vere (fermo e ordinanze di custodia cautelare), ma a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo una autonoma valenza lesiva, come avvenuto nel presente fattispecie.
In tal caso, l'effetto denigratorio non può essere escluso, in quanto trattandosi dell'ulteriore sviluppo si una notizia già fornita (come emerge dal richiamo contenuto nell'articolo, al fermo avvenuto il 26/4/1996), diffusa dopo circa un mese, incombeva sul giornalista accertare il logico portato delle successive indagini svolte dall'autorità giudiziaria.
Nè la giustificazione addotta di avere agito sulla base del comunicato della Procura di Napoli discrimina l'imputato, ma anzi, essendo state le ordinanze cautelari emesse dal GIP presso il tribunale di Napoli, ne prova la responsabilità, confermando che l'accostamento tra la posizione della parte offesa ed il clan camorristico e l'attività di riciclaggio del denaro delle estorsioni in attività d'impresa, non solo era falsa e, quindi, non era una notizia, ma costituiva una mera illazione del giornalista. Vanno, infine, richiamate le disposizioni contenute nell'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950, quale fonte di norme integrative del diritto sostanziale italiano, le quali, a fronte del diritto alla libertà di espressione, comprendente il diritto alla libertà di ricevere a comunicare informazioni, ha correlativamente previsto la subordinazione dell'esercizio del suddetto diritto, a restrizioni e sanzioni per la protezione della reputazione o dei diritti di altri. Quindi il diritto all'informazione deve confrontami con il corrispondente diritto del singolo alla protezione della propria reputazione, per cui - sulla base dei principi sopra richiamati - la cronaca giornalistica diviene illecita, quando ne scapiti l'altrui reputazione.
Nel caso di specie, corretto esercizio del diritto di cronaca sarebbe stato quello di riferire che "l'arresto" del Di LA non era stato convalidato, in quanto vittima del clan camorristico"..."al quale era costretto a versare soldi e a concedere altre e diverse utilità". L'ultimo motivo di ricorso, invece, non è specifico con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata in ordine alla pena della multa irrogata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e a rifondere quelle sostenuto dalla parte civile che liquida in complessive lire 2.500.000, di cui 2.450.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001