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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 18364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18364 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.TT AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità e la condanna alle pene principali ed accessorie, statuita in primo grado, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione, commesso in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito il 5 settembre 2018. 2. L'impugnazione si è affidata a 4 motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18364 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/04/2025 2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge penale sostanziale, poiché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta senza dar conto, in modo adeguato, della prova del dolo specifico, perché l'omessa tenuta della contabilità può essere caratterizzata anche da una condotta colposa. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato l'esistenza di un vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata avrebbe ignorato le dichiarazioni dell'imputato e quelle dei consulenti tecnici in ordine ad una situazione di totale disorganizzazione dell'impresa, tale di per sé da rendere impossibile una corretta gestione contabile. Inoltre, l'imprenditore non avrebbe potuto essere dichiarato fallito per l'assenza dei requisiti minimi previsti dal legislatore. 2.3.11 terzo motivo si è doluto di un'erronea applicazione delle attenuanti generiche, pur concesse, ma non tali da incidere sulla pena inflitta, pari a due anni di reclusione, da ritenersi sproporzionata. 2.4. Il quarto motivo ha censurato una omissione di motivazione in relazione alla entità delle pene accessorie fallimentari, inflitte in violazione di criteri di proporzionalità e di adeguatezza. Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Va in premessa ricordato che oggetto dell'imputazione e delle sentenze di condanna è la mancata ostensione dell'intero impianto contabile agli organi fallimentari, e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi" (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179). L'indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare - a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l'"omissione" connota l'"inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne 2 un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; sez.5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è concentrata per esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all'eventuale irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). 1.1. Ribadita la linea ermeneutica stabilmente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, i primi due motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in parte generici - perché, puramente reiterativi, non si confrontano compiutamente con il tessuto espositivo delle pronunce di merito - in doppia 3 conforme sulla responsabilità, in un contesto, pertanto, nel quale gli elaborati del duplice grado di merito si integrano e possono essere esaminati in un unicum argomentativo - in parte non consentiti in sede di legittimità e, comunque, si rivelano globalmente infondati. 1.2. La motivazione della sentenza di primo grado (pag. 4 e segg.) ha posto in rilievo le <difficoltà riscontrate (dal curatore fallimentare, n.d.r.) per la ricostruzione del capitale sociale, delle vicende gestionali ed economiche della ditta e mercato di riferimento stessa, in quanto non sono stati rinvenuti libri scritture contabili>; le difficoltà incontrate nell'ottenere la collaborazione dell'imputato (v. anche pag. 5 sentenza di appello), in un primo tempo irreperibile anche in sede di verifica fiscale, comparso al cospetto del curatore solo due mesi dopo l'apertura della procedura concorsuale;
gli esiti non compiutamente soddisfacenti della sua audizione, in considerazione della mancata consegna dei bilanci, delle scritturazioni e della <lista dei creditori prescritta nell'ambito della sentenza dichiarativa di fallimento>, che invero costituisce parte integrante della documentazione contabile che il fallito ha il dovere di sottoporre all'attenzione degli organi fallimentari, a norma degli artt. 16 n. 3 e 89 del r.d. n. 267/42; tale omissione è stata accompagnata da giustificazioni pretestuose, come l'assunto sequestro dell'incarto ad iniziativa della Guardia di finanza, circostanza; l'inattendibilità, prima che la genericità, della versione difensiva che ha ricondotto a tale dr. Di Trinca la disponibilità della contabilità, dal momento che il prevenuto ha riferito alla polizia tributaria che dopo il decesso di costui i profili contabili sarebbero stati seguiti dal ragionier Enrico Casale, il quale - tuttavia - ha dichiarato in dibattimento <difficoltà riscontrate (dal curatore fallimentare, n.d.r.) per la ricostruzione del capitale sociale, delle vicende gestionali ed economiche della ditta e mercato di riferimento stessa, in quanto non sono stati rinvenuti libri scritture contabili>; la necessità di ricostruzione del dissesto, operata per quanto possibile dalla curatela, soltanto <in via induttiva, anche in virtù degli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza sede prefallimentare> con la quantificazione del passivo in circa 200.000 euro;
l'impossibilità di <ricostruire le vicende gestionali ed economiche> dell'impresa; l'accertata disponibilità di tre veicoli, di cui uno rimasto di ignota destinazione, in assenza di plausibili indicazioni fornite dall'interessato; l'accertata effettuazione, nel corso dell'attività, di, solo parzialmente rieditabili da parte dei verificatori della Guardia di finanza in data antecedente al fallimento, in ragione della consegna di sporadiche e raffazzonate fatture, relative al 2014 e al 2016; mentre, significativamente, l'esecuzione dei controlli incrociati ha consentito di appurare che proprio il 2015 < è stato l'anno fiscale più proficuo in quanto la d.i. "TT AN" ha emesso fatture in favore di alcune società[...] per un importo totale di euro 439.000>; l'imputato, in considerazione dell'ingente volume di affari, avrebbe dovuto operare in regime di contabilità ordinaria <nonostante avesse prescelto il regime di contabilità semplificata> (v. anche pag. 4 sentenza impugnata). 1.3.In definitiva, quanto alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale fraudolenta - contrariamente alle deduzioni, pur meramente generiche, delle ragioni di ricorso - i giudici di merito, dopo aver analizzato il compendio di tali anomali 4 indicatori, di per sé significativi di una gestione non trasparente dell'impresa commerciale, hanno congruamente dato conto degli elementi che consentono di attribuire alla sottrazione e all'omessa tenuta delle scritture contabili la finalità, ammantata di fraudolenza, dell'occultamento delle risorse potenzialmente liquidabili, non rinvenute dal curatore, come un autoveicolo e le somme incassate dalle operazioni imponibili emerse al lume degli accertamenti induttivi degli organismi di controllo tributario, in relazione ai quali, pur in carenza della formulazione di accuse di natura patrimoniale, nessuna spiegazione è stata offerta dall'imputato, anche e giustappunto in considerazione dell'inesistenza delle speculari appostazioni contabili. 2.La pena principale è già stata determinata nel minimo assoluto proprio in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche, nella massima estensione. Il terzo motivo di ricorso, che riguarda peraltro una questione nemmeno dedotta con i motivi di gravame, è pertanto ictu ocu/i inammissibile (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) e manifestamente infondato. 3.E' geneticamente inammissibile - perché a sua volta inedito (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) - e in ogni caso manifestamente infondato anche l'ultimo motivo, che si duole di presunte aporìe della motivazione sulla quantificazione della durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in due anni e, pertanto, in quanto prossima al minimo edittale, ben al di sotto della media, di tal che non è necessario, in tali casi, un approfondimento analitico e meticoloso dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. (ex multis, sez.5, n. 1947 del 03/11/2020, Maddem, Rv. 280668); è invece sufficiente che il giudice, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", come avvenuto nel caso di specie (pag.12 sent. primo grado). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 24/04/2025 Il consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1.TT AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità e la condanna alle pene principali ed accessorie, statuita in primo grado, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione, commesso in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito il 5 settembre 2018. 2. L'impugnazione si è affidata a 4 motivi, di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18364 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/04/2025 2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge penale sostanziale, poiché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta senza dar conto, in modo adeguato, della prova del dolo specifico, perché l'omessa tenuta della contabilità può essere caratterizzata anche da una condotta colposa. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato l'esistenza di un vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata avrebbe ignorato le dichiarazioni dell'imputato e quelle dei consulenti tecnici in ordine ad una situazione di totale disorganizzazione dell'impresa, tale di per sé da rendere impossibile una corretta gestione contabile. Inoltre, l'imprenditore non avrebbe potuto essere dichiarato fallito per l'assenza dei requisiti minimi previsti dal legislatore. 2.3.11 terzo motivo si è doluto di un'erronea applicazione delle attenuanti generiche, pur concesse, ma non tali da incidere sulla pena inflitta, pari a due anni di reclusione, da ritenersi sproporzionata. 2.4. Il quarto motivo ha censurato una omissione di motivazione in relazione alla entità delle pene accessorie fallimentari, inflitte in violazione di criteri di proporzionalità e di adeguatezza. Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Va in premessa ricordato che oggetto dell'imputazione e delle sentenze di condanna è la mancata ostensione dell'intero impianto contabile agli organi fallimentari, e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi" (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179). L'indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare - a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta;
l'"omissione" connota l'"inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne 2 un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia;
invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; sez.5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è concentrata per esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all'eventuale irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). 1.1. Ribadita la linea ermeneutica stabilmente tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, i primi due motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in parte generici - perché, puramente reiterativi, non si confrontano compiutamente con il tessuto espositivo delle pronunce di merito - in doppia 3 conforme sulla responsabilità, in un contesto, pertanto, nel quale gli elaborati del duplice grado di merito si integrano e possono essere esaminati in un unicum argomentativo - in parte non consentiti in sede di legittimità e, comunque, si rivelano globalmente infondati. 1.2. La motivazione della sentenza di primo grado (pag. 4 e segg.) ha posto in rilievo le <difficoltà riscontrate (dal curatore fallimentare, n.d.r.) per la ricostruzione del capitale sociale, delle vicende gestionali ed economiche della ditta e mercato di riferimento stessa, in quanto non sono stati rinvenuti libri scritture contabili>; le difficoltà incontrate nell'ottenere la collaborazione dell'imputato (v. anche pag. 5 sentenza di appello), in un primo tempo irreperibile anche in sede di verifica fiscale, comparso al cospetto del curatore solo due mesi dopo l'apertura della procedura concorsuale;
gli esiti non compiutamente soddisfacenti della sua audizione, in considerazione della mancata consegna dei bilanci, delle scritturazioni e della <lista dei creditori prescritta nell'ambito della sentenza dichiarativa di fallimento>, che invero costituisce parte integrante della documentazione contabile che il fallito ha il dovere di sottoporre all'attenzione degli organi fallimentari, a norma degli artt. 16 n. 3 e 89 del r.d. n. 267/42; tale omissione è stata accompagnata da giustificazioni pretestuose, come l'assunto sequestro dell'incarto ad iniziativa della Guardia di finanza, circostanza
l'impossibilità di <ricostruire le vicende gestionali ed economiche> dell'impresa; l'accertata disponibilità di tre veicoli, di cui uno rimasto di ignota destinazione, in assenza di plausibili indicazioni fornite dall'interessato; l'accertata effettuazione, nel corso dell'attività, di
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 24/04/2025 Il consigliere estensore Il Presidente