CASS
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RA OS NN IC - Presidente - Sent. n. sez. 2147/2024 ZI AS UP – 28/11/2024 CI NE R.G.N. 29113/2024 MA LE EL LE CU - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da FF GI nato a [...] il [...]; FF RA nata a [...] il [...]; FF EN PI nato a [...] il [...]; FF TU nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 23 novembre 2023 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE CU;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1. GI, TU, RA e EN PI FF venivano tratti a giudizio per rispondere, tutti, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, solo il primo, anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1323 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/11/2024 2 In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, a) GI FF, nella sua qualità di amministratore di fatto o della società Le Tre Grazie s.r.l. (di- chiarata fallita il 9 aprile 2015) e in concorso con la moglie, amministratrice di diritto (separatamente giudicata), avrebbe distratto la somma complessiva di circa 55.000 euro (mediante prelevamenti di denaro contanti e pagamento di fatture per operazioni non inerenti all’attività sociale) e tenuto la contabilità in modo tale da non permettere la puntuale ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
b) tutti, invece, avrebbero concorso a distrarre due rami d’azienda (ceduti al prezzo simbolico di 7.000 euro alla società La EG s.n.c. di FF RA & C., amministrata, nei rispettivi periodi, da TU, RA e EN PI FF) e i beni strumentali della fallita (ceduti, anch’essi, in parte, alla società La EG e, in parte, alla ditta individuale “Gelateria di FF TU”, ma senza riscuotere il re- lativo prezzo). 2. Propongono ricorso per cassazione sia GI FF che TU, Bene- detto PI e RA FF. 2.1. Il ricorso di questi ultimi si compone di tre motivi d’impugnazione. 2.1.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, 223 e 219 l. fall.), inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 530 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti a titolo di concorrenti extranei nel reato pro- prio di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dagli amministratori della fallita (GI FF e CH IN) e lamenta, in particolare, l’insussi- stenza dell’elemento soggettivo del reato. La difesa deduce, in particolare, l’as- senza di elementi probatori dai quali argomentare la piena consapevolezza, da parte dei ricorrenti (cessionari dei rami d’azienda e dei beni strumentali della fal- lita), che la condotta posta in essere avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio societario;
assunto dedotto dalla Corte territoriale dal mero rapporto di parentela esistente con gli amministratori (i figli degli amministratori non pote- vano non sapere delle difficoltà economiche dell’azienda dei genitori), valorizzando dati privi di forza inferenziale (quale l’apertura di nuove attività da parte dei figli dell’amministratrice in tempi prossimi alla messa in liquidazione dell’attività ma- terna e il pagamento in contanti) e svalutando illogicamente la spiegazione offerta dai ricorrenti quanto al parziale inadempimento (le temporanee difficoltà econo- miche sopravvenute) evento successivo alla cessione e non previsto al momento della stipula della stessa. Tutto ciò, peraltro, senza indicare il valore in ipotesi congruo dei rami d’azienda ceduti. 2.1.2. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, 223 e 219 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, 3 attiene alla qualificazione giuridica del fatto contestato, che, in ipotesi difensiva, mancando la prova del pactum sceleris tra l’imprenditore e il terzo extraneus al momento della stipula delle cessioni, andrebbe sussunto nella diversa fattispecie di cui all’art. 232, comma 3 n. 2, l. fall. e, quindi, punito a titolo di ricettazione fallimentare. 2.1.3. Il terzo, in ultimo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, 223 e 219 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 219 l. fall. (illogicamente negata, sostiene la difesa, nonostante la risalenza delle contestate condotte rispetto alla dichiarazione di fallimento e l’esiguità del credito azionato dal creditore istante) ed a quella di cui all’art. 114 cod. pen. (invocata alla luce della limitata dimensione del vantaggio in ipotesi ac- quisito e del corrispondente danno arrecato ai creditori). 2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di GI FF si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 2639 cod. civ., 216, 223 e 219 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, con il quale si censura il ribaltamento della decisione assunta in primo grado e, quindi, il ritenuto esercizio delle funzioni gestorie in capo al ricorrente e la conseguente attribuzione della qualifica di amministratore (di fatto) della società fallita, originariamente escluse in primo grado. La Corte territoriale, sostiene la difesa, avrebbe omesso di offrire una valida argomentazione a supporto della ri- tenuta responsabilità, idonea a superare le criticità evidenziate nell’originaria pro- nuncia assolutoria e, quindi, avrebbe desunto l’esercizio delle funzioni gestorie da parte del ricorrente alla luce di due elementi indiziari privi di rilevanza specifica e univocità: la circostanza, riferita dalla curatrice del fallimento, secondo cui sarebbe stato GI FF, e non la moglie, a presentarsi come suo interlocutore nelle varie interlocuzioni avute all’interno della procedura fallimentare (ritenuta irrile- vante in primo grado in quanto indicativa solo della persona deputata a tenere i rapporti con la curatrice) e le testimonianze raccolte, nella fase delle indagini pre- liminari, da alcuni ex dipendenti della società fallita (ritenute irrilevanti alla luce della esiguità del numero dei dipendenti che avrebbero riferito circostanze signifi- cative). 1. Il ricorso proposto nell’interesse dei concorrenti extranei, TU, EN PI e RA FF è complessivamente inammissibile. 1.1. il primo motivo è indeducibile. 4 L’extraneus concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale, volontario e consapevole, al depauperamento del patrimonio sociale posto in essere dall’intraneus. Del tutto irrilevante, invece, è la specifica conoscenza del dissesto della società, che può, al massimo, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Ciò considerato, non essendo rilevante, per come si è detto, la specifica co- noscenza del dissesto della società e non essendo oggetto di censura la sussi- stenza di un contributo causale del ricorrente (essendo i ricorrenti amministratori della società o titolari dell’impresa individuale cessionarie dei rami d’azienda e dei beni strumentali), la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori è ampia- mente desumibile, per i trasferimenti dei rami d’azienda, dalla oggettiva differenza tra il prezzo di acquisto (7.000 euro per entrambi i rami) e quello di rivendita di uno solo di essi (23.000 euro, avvenuta poco più di un anno dopo) e, per i beni strumentali, dal dato oggettivo dell’omesso pagamento del prezzo, circostanza che si colora di significato se letta alla luce delle specifiche circostanze valorizzate dalla Corte territoriale: lo stretto rapporto di parentela e le convergenti dichiarazioni rese dalla curatrice del fallimento e dagli ex dipendenti della società. A fronte di ciò, per come formulate, le censure sollevate dai ricorrenti si risol- vono in una differente ricostruzione del dato fattuale e in una connessa rivaluta- zione del materiale probatorio, attività che, com’è noto, è preclusa a questa Corte, chiamata non già a condividere la giustificazione offerta all’ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che il reato di ricettazione fallimentare previsto dall'art 232 comma 3, n. 2, l. fall., finalizzato a rafforzare la tutela dei creditori del fallito, sanziona coloro che, approfittando della situazione di dissesto dell'imprenditore, realizzano illeciti lucri in danno delle ragioni dei creditori (Sez. 5, n. 12229 del 14/05/1976, Hussmann, Rv. 134842). La fattispecie si struttura, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo generico (che, in concreto, si sostanzia nella mera consapevolezza da parte del terzo che i beni da lui ricevuti o acquistati provengono da un'azienda in dissesto: Sez. 5, n. 5740 del 25/02/1976, Castronovo, Rv. 134231) e presuppone, anche se non sta- bilito espressamente (come nel caso della ricettazione postfallimentare), che non vi sia stato concorso nel delitto di bancarotta. 5 Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto, per come si è detto in precedenza, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del concorso nella bancarotta com- messa dall’amministratore. E tanto esclude la configurabilità del reato di ricetta- zione fallimentare invocato dalla difesa. 1.3. Indeducibile, infine, il terzo motivo. I ricorrenti, per come si è detto, invocano il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 219 l. fall. e 114 cod. pen. e deducono, sotto il primo profilo, la risalenza delle contestate condotte rispetto alla dichiarazione di fallimento e l’esi- guità del credito azionato dal creditore istante il fallimento e, sotto il secondo, la limitata dimensione del vantaggio in ipotesi acquisito e del corrispondente danno arrecato ai creditori. La speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 va valutata in relazione all'importo della distrazione e alla connessa diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658); l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., invece, presuppone l'assunzione, da parte del concor- rente, di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. Entrambe si strutturano, quindi, intorno ad un apprezzamento del dato fattuale (la diminuzione patrimoniale e l’efficacia causale della condotta) che, in quanto, tale, è insindacabile da questa Corte se non sotto i profili della logicità e coerenza delle argomentazioni offerte a sostegno della valutazione prospettata. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha ritenuto l’insussistenza delle invocate attenuanti dando atto, da un canto, dell’entità dei beni (i rami d’azienda e i beni strumentali) e delle connesse capacità reddituali sottratte (anche alla luce delle condizioni economiche della società) e, dall’altro, dell’essenzialità della partecipazione dei ricorrenti, cessionari dei cespiti sottratti alla fallita. E, a fronte di ciò, i ricorrenti si sono limitati, ancora una volta, a pro- spettare una rivalutazione del dato probatorio (attività, per come si è avuto modo di rilevare in precedenza, preclusa a questa Corte), prospettando, tra l’altro, dati in sé irrilevanti, quali la risalenza nel tempo e l’entità del credito azionato dal ricorrente nel giudizio prefallimentare, in relazione all’attenuante della particolare tenuità del danno, e il vantaggio conseguito unitamente al danno arrecato, quanto all’invocata minima partecipazione. 2. Complessivamente infondato è l’unico motivo del ricorso proposto nell’in- teresse di GI FF. Va premesso, per quanto rileva in questa sede, che si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal 6 giudice di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Mini- stero - ha riformato l'originaria assoluzione (in relazione al reato associativo), giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna. Il giudizio, tuttavia, è stato celebrato con le forme del rito abbreviato. E in tali casi l’esplicito disposto del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. e la stessa giurisprudenza comunitaria (Corte EDU, Di Martino e Molinari c. Italia, del 25 marzo 2021) escludono la necessità di assumere (ex novo) le prove dichiarative. Residua, invece, l’esigenza di superare quella presunzione di innocenza e quel “ragionevole dubbio” nascente dall'originaria assoluzione, che la Corte d'appello ha inteso ribaltare. Un'esigenza, tuttavia, che ben può essere soddisfatta solo sotto un profilo motivazionale, attraverso l'enucleazione di un percorso argomen- tativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività, che indichi gli spe- cifici passaggi logici necessari per confutare analiticamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione, dimostrando puntualmente l'inso- stenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado. Tale onere è stato ampiamente assolto, avendo la Corte territoriale dato atto di tutti gli elementi dai quali dedurre, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, l’esercizio in fatto delle funzioni gestorie da parte dell’imputato; accerta- mento che si traduce nel riscontro di elementi sintomatici dell'inserimento organico di un soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è in- sindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv. 234254). Ebbene, la Corte ha dedotto l’esercizio in fatto delle funzioni gestorie dalle dichiarazioni rese dalla curatrice e dagli ex dipendenti della società: il FF era stato l’interlocutore della curatrice (negli incontri finalizzati alla ricostruzione della consistenza patrimoniale e della gestione degli affari), indicato dalla stessa Saba- tini (la moglie, amministratrice di diritto), che le aveva fornito il relativo contatto telefonico;
era costantemente presente in azienda (a dispetto della sua dichiarata mansione di fornitore di prodotti dolciari e di panetteria); provvedeva a selezionare il personale;
teneva rapporti con i fornitori e i relativi rappresentanti. Tutto ele- menti colorati dal rapporto familiare che legava l’imputato all’amministratrice di diritto e dalla contenuta dimensione dell’impresa. La motivazione è logica e coerente e, per quanto più volte osservato, nel suo contenuto intrinseco, insindacabile in questa sede. 7 3. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente LE CU RA OS NN IC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LE CU;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1. GI, TU, RA e EN PI FF venivano tratti a giudizio per rispondere, tutti, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, solo il primo, anche del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1323 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/11/2024 2 In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, a) GI FF, nella sua qualità di amministratore di fatto o della società Le Tre Grazie s.r.l. (di- chiarata fallita il 9 aprile 2015) e in concorso con la moglie, amministratrice di diritto (separatamente giudicata), avrebbe distratto la somma complessiva di circa 55.000 euro (mediante prelevamenti di denaro contanti e pagamento di fatture per operazioni non inerenti all’attività sociale) e tenuto la contabilità in modo tale da non permettere la puntuale ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
b) tutti, invece, avrebbero concorso a distrarre due rami d’azienda (ceduti al prezzo simbolico di 7.000 euro alla società La EG s.n.c. di FF RA & C., amministrata, nei rispettivi periodi, da TU, RA e EN PI FF) e i beni strumentali della fallita (ceduti, anch’essi, in parte, alla società La EG e, in parte, alla ditta individuale “Gelateria di FF TU”, ma senza riscuotere il re- lativo prezzo). 2. Propongono ricorso per cassazione sia GI FF che TU, Bene- detto PI e RA FF. 2.1. Il ricorso di questi ultimi si compone di tre motivi d’impugnazione. 2.1.1. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, 223 e 219 l. fall.), inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 530 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta responsabilità dei ricorrenti a titolo di concorrenti extranei nel reato pro- prio di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dagli amministratori della fallita (GI FF e CH IN) e lamenta, in particolare, l’insussi- stenza dell’elemento soggettivo del reato. La difesa deduce, in particolare, l’as- senza di elementi probatori dai quali argomentare la piena consapevolezza, da parte dei ricorrenti (cessionari dei rami d’azienda e dei beni strumentali della fal- lita), che la condotta posta in essere avrebbe determinato un depauperamento del patrimonio societario;
assunto dedotto dalla Corte territoriale dal mero rapporto di parentela esistente con gli amministratori (i figli degli amministratori non pote- vano non sapere delle difficoltà economiche dell’azienda dei genitori), valorizzando dati privi di forza inferenziale (quale l’apertura di nuove attività da parte dei figli dell’amministratrice in tempi prossimi alla messa in liquidazione dell’attività ma- terna e il pagamento in contanti) e svalutando illogicamente la spiegazione offerta dai ricorrenti quanto al parziale inadempimento (le temporanee difficoltà econo- miche sopravvenute) evento successivo alla cessione e non previsto al momento della stipula della stessa. Tutto ciò, peraltro, senza indicare il valore in ipotesi congruo dei rami d’azienda ceduti. 2.1.2. Il secondo, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, 223 e 219 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, 3 attiene alla qualificazione giuridica del fatto contestato, che, in ipotesi difensiva, mancando la prova del pactum sceleris tra l’imprenditore e il terzo extraneus al momento della stipula delle cessioni, andrebbe sussunto nella diversa fattispecie di cui all’art. 232, comma 3 n. 2, l. fall. e, quindi, punito a titolo di ricettazione fallimentare. 2.1.3. Il terzo, in ultimo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 216, 223 e 219 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, attiene alla sussistenza dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 219 l. fall. (illogicamente negata, sostiene la difesa, nonostante la risalenza delle contestate condotte rispetto alla dichiarazione di fallimento e l’esiguità del credito azionato dal creditore istante) ed a quella di cui all’art. 114 cod. pen. (invocata alla luce della limitata dimensione del vantaggio in ipotesi ac- quisito e del corrispondente danno arrecato ai creditori). 2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di GI FF si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 2639 cod. civ., 216, 223 e 219 l. fall.) e del connesso vizio di motivazione, con il quale si censura il ribaltamento della decisione assunta in primo grado e, quindi, il ritenuto esercizio delle funzioni gestorie in capo al ricorrente e la conseguente attribuzione della qualifica di amministratore (di fatto) della società fallita, originariamente escluse in primo grado. La Corte territoriale, sostiene la difesa, avrebbe omesso di offrire una valida argomentazione a supporto della ri- tenuta responsabilità, idonea a superare le criticità evidenziate nell’originaria pro- nuncia assolutoria e, quindi, avrebbe desunto l’esercizio delle funzioni gestorie da parte del ricorrente alla luce di due elementi indiziari privi di rilevanza specifica e univocità: la circostanza, riferita dalla curatrice del fallimento, secondo cui sarebbe stato GI FF, e non la moglie, a presentarsi come suo interlocutore nelle varie interlocuzioni avute all’interno della procedura fallimentare (ritenuta irrile- vante in primo grado in quanto indicativa solo della persona deputata a tenere i rapporti con la curatrice) e le testimonianze raccolte, nella fase delle indagini pre- liminari, da alcuni ex dipendenti della società fallita (ritenute irrilevanti alla luce della esiguità del numero dei dipendenti che avrebbero riferito circostanze signifi- cative). 1. Il ricorso proposto nell’interesse dei concorrenti extranei, TU, EN PI e RA FF è complessivamente inammissibile. 1.1. il primo motivo è indeducibile. 4 L’extraneus concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale, volontario e consapevole, al depauperamento del patrimonio sociale posto in essere dall’intraneus. Del tutto irrilevante, invece, è la specifica conoscenza del dissesto della società, che può, al massimo, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Ciò considerato, non essendo rilevante, per come si è detto, la specifica co- noscenza del dissesto della società e non essendo oggetto di censura la sussi- stenza di un contributo causale del ricorrente (essendo i ricorrenti amministratori della società o titolari dell’impresa individuale cessionarie dei rami d’azienda e dei beni strumentali), la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori è ampia- mente desumibile, per i trasferimenti dei rami d’azienda, dalla oggettiva differenza tra il prezzo di acquisto (7.000 euro per entrambi i rami) e quello di rivendita di uno solo di essi (23.000 euro, avvenuta poco più di un anno dopo) e, per i beni strumentali, dal dato oggettivo dell’omesso pagamento del prezzo, circostanza che si colora di significato se letta alla luce delle specifiche circostanze valorizzate dalla Corte territoriale: lo stretto rapporto di parentela e le convergenti dichiarazioni rese dalla curatrice del fallimento e dagli ex dipendenti della società. A fronte di ciò, per come formulate, le censure sollevate dai ricorrenti si risol- vono in una differente ricostruzione del dato fattuale e in una connessa rivaluta- zione del materiale probatorio, attività che, com’è noto, è preclusa a questa Corte, chiamata non già a condividere la giustificazione offerta all’ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità e coerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che il reato di ricettazione fallimentare previsto dall'art 232 comma 3, n. 2, l. fall., finalizzato a rafforzare la tutela dei creditori del fallito, sanziona coloro che, approfittando della situazione di dissesto dell'imprenditore, realizzano illeciti lucri in danno delle ragioni dei creditori (Sez. 5, n. 12229 del 14/05/1976, Hussmann, Rv. 134842). La fattispecie si struttura, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo generico (che, in concreto, si sostanzia nella mera consapevolezza da parte del terzo che i beni da lui ricevuti o acquistati provengono da un'azienda in dissesto: Sez. 5, n. 5740 del 25/02/1976, Castronovo, Rv. 134231) e presuppone, anche se non sta- bilito espressamente (come nel caso della ricettazione postfallimentare), che non vi sia stato concorso nel delitto di bancarotta. 5 Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto, per come si è detto in precedenza, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del concorso nella bancarotta com- messa dall’amministratore. E tanto esclude la configurabilità del reato di ricetta- zione fallimentare invocato dalla difesa. 1.3. Indeducibile, infine, il terzo motivo. I ricorrenti, per come si è detto, invocano il riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 219 l. fall. e 114 cod. pen. e deducono, sotto il primo profilo, la risalenza delle contestate condotte rispetto alla dichiarazione di fallimento e l’esi- guità del credito azionato dal creditore istante il fallimento e, sotto il secondo, la limitata dimensione del vantaggio in ipotesi acquisito e del corrispondente danno arrecato ai creditori. La speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 va valutata in relazione all'importo della distrazione e alla connessa diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658); l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., invece, presuppone l'assunzione, da parte del concor- rente, di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. Entrambe si strutturano, quindi, intorno ad un apprezzamento del dato fattuale (la diminuzione patrimoniale e l’efficacia causale della condotta) che, in quanto, tale, è insindacabile da questa Corte se non sotto i profili della logicità e coerenza delle argomentazioni offerte a sostegno della valutazione prospettata. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha ritenuto l’insussistenza delle invocate attenuanti dando atto, da un canto, dell’entità dei beni (i rami d’azienda e i beni strumentali) e delle connesse capacità reddituali sottratte (anche alla luce delle condizioni economiche della società) e, dall’altro, dell’essenzialità della partecipazione dei ricorrenti, cessionari dei cespiti sottratti alla fallita. E, a fronte di ciò, i ricorrenti si sono limitati, ancora una volta, a pro- spettare una rivalutazione del dato probatorio (attività, per come si è avuto modo di rilevare in precedenza, preclusa a questa Corte), prospettando, tra l’altro, dati in sé irrilevanti, quali la risalenza nel tempo e l’entità del credito azionato dal ricorrente nel giudizio prefallimentare, in relazione all’attenuante della particolare tenuità del danno, e il vantaggio conseguito unitamente al danno arrecato, quanto all’invocata minima partecipazione. 2. Complessivamente infondato è l’unico motivo del ricorso proposto nell’in- teresse di GI FF. Va premesso, per quanto rileva in questa sede, che si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal 6 giudice di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Mini- stero - ha riformato l'originaria assoluzione (in relazione al reato associativo), giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna. Il giudizio, tuttavia, è stato celebrato con le forme del rito abbreviato. E in tali casi l’esplicito disposto del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. e la stessa giurisprudenza comunitaria (Corte EDU, Di Martino e Molinari c. Italia, del 25 marzo 2021) escludono la necessità di assumere (ex novo) le prove dichiarative. Residua, invece, l’esigenza di superare quella presunzione di innocenza e quel “ragionevole dubbio” nascente dall'originaria assoluzione, che la Corte d'appello ha inteso ribaltare. Un'esigenza, tuttavia, che ben può essere soddisfatta solo sotto un profilo motivazionale, attraverso l'enucleazione di un percorso argomen- tativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività, che indichi gli spe- cifici passaggi logici necessari per confutare analiticamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della sua decisione, dimostrando puntualmente l'inso- stenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado. Tale onere è stato ampiamente assolto, avendo la Corte territoriale dato atto di tutti gli elementi dai quali dedurre, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, l’esercizio in fatto delle funzioni gestorie da parte dell’imputato; accerta- mento che si traduce nel riscontro di elementi sintomatici dell'inserimento organico di un soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è in- sindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv. 234254). Ebbene, la Corte ha dedotto l’esercizio in fatto delle funzioni gestorie dalle dichiarazioni rese dalla curatrice e dagli ex dipendenti della società: il FF era stato l’interlocutore della curatrice (negli incontri finalizzati alla ricostruzione della consistenza patrimoniale e della gestione degli affari), indicato dalla stessa Saba- tini (la moglie, amministratrice di diritto), che le aveva fornito il relativo contatto telefonico;
era costantemente presente in azienda (a dispetto della sua dichiarata mansione di fornitore di prodotti dolciari e di panetteria); provvedeva a selezionare il personale;
teneva rapporti con i fornitori e i relativi rappresentanti. Tutto ele- menti colorati dal rapporto familiare che legava l’imputato all’amministratrice di diritto e dalla contenuta dimensione dell’impresa. La motivazione è logica e coerente e, per quanto più volte osservato, nel suo contenuto intrinseco, insindacabile in questa sede. 7 3. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente LE CU RA OS NN IC