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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa
IL MM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 298 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1
Marciano, giusta procura in atti e come in atti domiciliato;
-OPPONENTE-
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fausto Diaz e Walter Domenico Casciello, CP_1 giusta procura in atti e come in atti domiciliato;
- OPPOSTO–
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.1685/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
20.11.2020, attraverso il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di la CP_1 somma complessiva di euro 10.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da questi svolta in suo favore, quale medico competente e, in particolare, per il servizio di sorveglianza sanitaria degli addetti al di per Pt_1 Pt_1
l'anno 2015.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito la prescrizione del credito e l'insussistenza del rapporto professionale.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il suo rigetto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, all'udienza del 13.01.2025, è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Giova ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Di conseguenza, è in capo all'opposto – attore in senso sostanziale – fornire la prova del proprio credito sia nell'an che nel quantum.
Contrariamente, grava sull'opponente – convenuto sostanziale – dare prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso di specie, dunque, l'opponente ha contestato il rapporto professionale e ha eccepito la prescrizione del credito.
Tuttavia, parte opposta ha prodotto in giudizio la Determina Dirigenziale n. 19.12.2014 mediante la quale è stato rinnovato in capo al Dott. l'incarico di medico CP_1 competente dell'ente, addetto al servizio di sorveglianza sanitaria, affidamento disposto in precedenza - per l'anno 2014- da Determina Dirigenziale n.12 del 28.11.2013, pure prodotta in atti.
Tale determina è atto idoneo a conferire incarico poiché sono precisamente indicati il professionista individuato, i servizi a espletarsi, la durata, il compenso e la relativa copertura finanziaria;
ancora la medesima fornisce anche le motivazioni dello stesso conferimento e richiama la normativa applicabile.
Sicché risulta assolutamente comprovato il rapporto tra le parti e il compenso pattuito.
La presenza di tale documento esclude, dunque, come da cristallizzata giurisprudenza in materia, il presupposto logico-giuridico della prescrizione ex art. 2956 n.
2. c.c., configurabile solo nei rapporti informali e segna l'operatività del termine ordinario decennale, in relazione alla quale l'odierna pretesa creditoria è ancora azionabile.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista, definitivamente, efficacia esecutiva.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, la stessa va rigettata attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate e di attività istruttoria pag. 2/3
P.Q.M.
il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. 1685/20 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 2.300,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.12.2025.
Il GOP
Dott.ssa IL MM
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa
IL MM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 298 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
t r a
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_1
Marciano, giusta procura in atti e come in atti domiciliato;
-OPPONENTE-
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fausto Diaz e Walter Domenico Casciello, CP_1 giusta procura in atti e come in atti domiciliato;
- OPPOSTO–
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.1685/2020 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
20.11.2020, attraverso il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di la CP_1 somma complessiva di euro 10.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da questi svolta in suo favore, quale medico competente e, in particolare, per il servizio di sorveglianza sanitaria degli addetti al di per Pt_1 Pt_1
l'anno 2015.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito la prescrizione del credito e l'insussistenza del rapporto professionale.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando la fondatezza dell'opposizione ed instando per il suo rigetto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, all'udienza del 13.01.2025, è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Giova ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Di conseguenza, è in capo all'opposto – attore in senso sostanziale – fornire la prova del proprio credito sia nell'an che nel quantum.
Contrariamente, grava sull'opponente – convenuto sostanziale – dare prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa.
Nel caso di specie, dunque, l'opponente ha contestato il rapporto professionale e ha eccepito la prescrizione del credito.
Tuttavia, parte opposta ha prodotto in giudizio la Determina Dirigenziale n. 19.12.2014 mediante la quale è stato rinnovato in capo al Dott. l'incarico di medico CP_1 competente dell'ente, addetto al servizio di sorveglianza sanitaria, affidamento disposto in precedenza - per l'anno 2014- da Determina Dirigenziale n.12 del 28.11.2013, pure prodotta in atti.
Tale determina è atto idoneo a conferire incarico poiché sono precisamente indicati il professionista individuato, i servizi a espletarsi, la durata, il compenso e la relativa copertura finanziaria;
ancora la medesima fornisce anche le motivazioni dello stesso conferimento e richiama la normativa applicabile.
Sicché risulta assolutamente comprovato il rapporto tra le parti e il compenso pattuito.
La presenza di tale documento esclude, dunque, come da cristallizzata giurisprudenza in materia, il presupposto logico-giuridico della prescrizione ex art. 2956 n.
2. c.c., configurabile solo nei rapporti informali e segna l'operatività del termine ordinario decennale, in relazione alla quale l'odierna pretesa creditoria è ancora azionabile.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista, definitivamente, efficacia esecutiva.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, la stessa va rigettata attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate e di attività istruttoria pag. 2/3
P.Q.M.
il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. 1685/20 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate nell'importo di euro 2.300,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.12.2025.
Il GOP
Dott.ssa IL MM
pag. 3/3