Art. 11.
Il termine previsto dall' articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 , e' riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine previsto dall' articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 , e' riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.