TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 644
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la violazione dell'art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024, entrato in vigore prima dell'adozione del diniego impugnato. La norma speciale prevale sui regolamenti comunali e impone la localizzazione degli impianti nelle aree bianche individuate dallo Stato, senza margini di discrezionalità per il Comune sulla localizzazione, salvo la verifica della completezza documentale e dei pareri favorevoli.

  • Accolto
    Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.

    Le censure relative all'eccesso di potere e alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza sono assorbite dall'accoglimento del ricorso basato sulla violazione della normativa speciale.

  • Accolto
    Contrasto con l'art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024

    Il Tribunale ha annullato l'atto impugnato, ritenendo che la norma speciale di cui all'art. 4, comma 7 bis, del D.L. n. 60/2024 prevalga sui regolamenti comunali che ostacolano la realizzazione degli impianti 5G nelle aree bianche individuate dal bando di gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 644
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 644
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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