Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, Inwit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Siciliana, l’Assessorato Territorio e Ambiente, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l’Arpa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Dipartimento per la Trasformazione digitale, in persona dei rispettivi legale rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Comune di Terme Vigliatore e Città Metropolitana di Messina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto del Comune di Terme Vigliatore del 25.2.2025 n. prot. 0003062/2025 Tit. XIV Cl. 00 UOR Sindaco;
- e, ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione del Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, così come evocato testualmente dal suddetto e quivi impugnato atto del 25.2.2025 n. prot. 0003062/2025 Tit. XIV Cl. 00 UOR Sindaco, laddove ritenuto contrario alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, dell’Assessorato Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, dell’Arpa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Dipartimento per la Trasformazione digitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TA GA DU e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 28 giugno 2022 IN ha individuato il Raggruppamento temporaneo di imprese WI (mandataria) IM e DA quale aggiudicatario del lotto 2 (Liguria, Sicilia, Toscana) del bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink.
Il bando prevede la realizzazione, entro il 2026, di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato.
Tra i siti interessati dalla realizzazione delle nuove infrastrutture di rete è ricompreso il territorio del Comune di Terme Vigliatore per il quale la ricorrente ha presentato, in data 5 dicembre 2023, apposita istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Terme Vigliatore, via Ovidio, distinta nel N.C.T. di Terme Vigliatore al foglio 3, p.lla 220 .
L’infrastruttura rientra nel novero delle opere da realizzare nel quadro del PNRR.
Il progetto ha ottenuto, in data 4 gennaio 2024, il parere positivo dell’ARPA Sicilia e, in data 26 marzo 2024, l’autorizzazione del Genio Civile.
Il Comune, tuttavia, con ordinanze sindacali n 6 del 23 aprile e n. 9 del 22 maggio 2024, ha disposto la sospensione dei lavori e in data 5 luglio 2024, previa comunicazione di avvio del procedimento del 28 giugno, ha disposto l’annullamento e/o comunque la revoca in autotutela del provvedimento implicito di assenso ed il conseguente divieto di prosecuzione dei lavori, per i motivi come di seguito sintetizzati: a) incompletezza della documentazione; b) mancanza della pubblicità prescritta dall’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003; c) contraddittorietà del parere positivo dell’ARPA rispetto alle precedenti valutazioni dalla stessa effettuate; d) violazione dell’art. 32 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico ambito 9 della provincia di Messina, approvato con D.A. n. 090 del 23 ottobre 2019 che include la frazione di S. Biagio tra le aree di interesse archeologico; e) omessa dimostrazione, così come prescritto dal Regolamento Comunale sul corretto insediamento degli impianti di telefonia adottato con delibera della Giunta Municipale n. 65 dell’8 maggio 2024 e con Delibera del Consiglio Comunale n 11 del 21 giugno 2024, della assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l’efficace copertura di un’area vagliando l’esistenza di siti alternativi.
Nelle more, con delibera di Giunta comunale n. 65 dell’8 maggio 2024 e con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21 giugno 2024, il Comune ha approvato il “Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Con ricorso iscritto al n.r.g. 1699/2024 la ricorrente è insorta contro tali provvedimenti.
Con sentenza n. 526 del 10 febbraio 2025 questa Sezione ha rigettato il ricorso, ritenendo determinante la mancata pubblicità dell’istanza ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003.
Espone la ricorrente di aver ritualmente impugnato suddetta sentenza.
Nelle more, con nota del 25 febbraio 2025, il Comune di Terme Vigliatore ha invitato la società ricorrente ad individuare un sito alternativo per la localizzazione dell’infrastruttura, evidenziando che la zona individuata è «intensamente abitata ed a ridosso di civili abitazioni». Ha sollecitato, pertanto, la Inwit « ad interloquire con lo scrivente Ente al fine di costituire, nella naturale sede procedimentale, un “tavolo tecnico” che individui, in contraddittorio tra le parti, un possibile sito alternativo, rispettoso sia dei criteri e dei principi fissati dal Regolamento comunale volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e sia delle esigenze degli operatori economici del settore. A tal proposito si evidenzia che nelle immediate vicinanze del sito in precedenza individuato è disponibile un’area comunale, da subito utilizzabile, maggiormente rispettosa delle esigenze e dei diritti di tutte le parti interessate».
Con ricorso notificato il 28 aprile 2025 e depositato il successivo 30 aprile, la società ricorrente ha impugnato tale provvedimento lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
Violazione degli artt. 2-3-43-44-49 del d.lgs. N. 259/2003. Violazione dell’art. 4 della l. N. 36/2001. Violazione dell’art. 4, co. 3, lett. B), del D.P.R. n. 160/2010. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
Osserva la Inwit che la nota del Comune si pone in contrasto con l’art. 4 comma 7 bis del D.l. n. 60/2024, convertito in L. n. 95/2024, ai sensi del quale “Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5g” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in dowlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati nel relativo bando di gara”.
Il Comune di Terme Vigliatore, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana, l’Assessorato Territorio e Ambiente, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l’Arpa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Dipartimento per la Trasformazione digitale, eccependo la loro estraneità al giudizio atteso che gli atti impugnati sono stati adottati dal Comune di Terme Vigliatore.
Con memoria depositata il 17 dicembre 2025 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso rappresentando che, con ordinanza n. 207 del 7 luglio 2025, il CGARS ha sospeso l’esecutività della sentenza di questo Tribunale n. 526 del 10 febbraio 2025.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritiene preliminarmente il Collegio che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’avvocatura erariale sia fondata in relazione alle amministrazioni regionali, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell’Economia e delle Finanze attesa la loro estraneità ai provvedimenti oggetto di impugnativa.
Deve, invece, ritenersi parte necessaria del presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale, tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato interferisce con la diffusione di reti mobili 5G, che costituisce uno degli interventi del PNRR di cui è titolare la Presidenza e per la realizzazione del quale sono state assegnate specifiche risorse finanziarie. Ciò giustifica la notifica del gravame ai sensi dell’art. 12 bis del Dl 68/2022 che qualifica come parti necessarie nei contenziosi aventi ad oggetto interventi finanziati con fondi PNRR “le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR”.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto, ravvisando il Collegio la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 4, comma 7 bis , del decreto legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024, disposizione entrata in vigore prima dell’adozione del diniego impugnato e, quindi, applicabile nel caso in esame in ossequio al principio tempus regit actum .
Secondo tale disposizione, “ Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”.
Deve sul punto richiamarsi la più recente giurisprudenza, fatta propria anche da questa Sezione (cfr. sentenza n. 1096 del 1° aprile 2025), secondo cui tale previsione normativa “dimostra ulteriormente l’esigenza che i Comuni deroghino alle proprie disposizioni regolamentari per favorire la realizzazione del Piano Italia 5 G e, al tempo stesso, la volontà del legislatore di prevenire il possibile contenzioso sulla legittimità delle disposizioni comunali che, in vario modo, limitano l’installazione delle stazioni radio base” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 luglio 2024, n. 1914)”.
Ciò chiarito, deve evidenziarsi che l’iniziativa di Inwit non può essere considerata alla stregua di un qualsiasi operatore economico, mosso da finalità di natura puramente imprenditoriale.
Difatti Inwit agisce in qualità di soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l’interesse generale - ulteriore e distinto rispetto a quello, già di per sé rilevante, allo sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio nazionale - alla copertura della rete 5G nelle c.d. “aree a fallimento del mercato”.
Si parla di “fallimento del mercato” quando l’allocazione dei beni e dei servizi effettuata tramite il libero mercato non è efficiente. In situazioni della specie gli operatori economici non hanno interesse ad effettuare investimenti, perché il ritorno degli stessi sarebbe inferiore a quanto investito. Di qui l’intervento pubblico per realizzare SRB in zone che altrimenti rimarrebbero scoperte, con conseguente nocumento per gli utenti che rimarrebbero privi del servizio di comunicazione.
In funzione di queste superiori finalità di interesse pubblico, da conseguire con la massima celerità, è stata introdotta la suddetta disposizione dell’art. 4, comma 7, bis.
Ciò spiega la natura eccezionale e la portata derogatoria della disposizione in esame rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o nei limiti la collocazione soltanto in punti prestabiliti del territorio comunale.
Le vigenti disposizioni regolamentari sulle localizzazioni non possono essere considerate, pertanto, ostative alla realizzazione dell’impianto né può essere considerata parimenti ostativa l’esistenza di siti alternativi dal momento che l’impianto è funzionale, per legge, ad implementare la rete mobile 5G nelle aree a fallimento di mercato individuate a monte dallo Stato.
… In particolare, analizzando l’art. 4, comma 7 bis, risulta che:
- la realizzazione delle nuove infrastrutture volte a raggiungere gli obiettivi del PNRR è disposta sulla base della posizione dei pixel, vale a dire dei quadranti di 100 x 100 metri in cui è suddiviso il territorio italiano ai fini della classificazione delle aree (“nere”, “grigie” e “bianche”);
- la norma, anche derogando ai regolamenti comunali per la realizzazione di nuovi impianti di rete fino al 31 dicembre 2026, abilita i gestori ad installare le SRB anche in zone non previamente individuate come “disponibili” dai piani comunali delle antenne e che versano in “aree bianche”: tali sono le zone svantaggiate, rurali e/o nelle quali l’investimento per l’infrastrutturazione non viene ripagato dalla vendita del servizio generato e che risultano già mappate dagli allegati del suddetto bando;
- la norma non elimina il procedimento autorizzativo e, quindi, il Comune deve comunque rilasciare l’autorizzazione, valutando la completezza della documentazione e i pareri favorevoli delle autorità preposte; ma la localizzazione degli impianti è “disposta” - senza margini di discrezionalità - in base ai pixel (in tal senso anche i lavori preparatori alla conversione del decreto legge n. 60/2024 - A.C. 1933, di cui al dossier della XIX Legislatura del 27 giugno 2024) (T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza n. 2879 del 3 dicembre 2024).
È stato, altresì, condivisibilmente chiarito che «nell’operare “anche in deroga ai regolamenti comunali”, la norma non subordina la localizzazione e l’autorizzazione di nuove infrastrutture all’assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla “posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara”;
- il diniego di autorizzazione è legittimo solo se il Comune dimostra che il sito prescelto non è inserito nelle “aree bianche”, mappate come idonee alla copertura dei pixel» (TAR Veneto, sez. III, sentenza 2879/2024 cit.).
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento della nota del Comune di Terme Vigliatore prot. n. 0003062 del 25 febbraio 2025.
Restano assorbite le censure non espressamente esaminate dal cui accoglimento la società ricorrente non ricaverebbe vantaggi maggiori.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Terme Vigliatore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto - previa estromissione delle amministrazioni regionali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Terme Vigliatore al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU ND TI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TA GA DU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA GA DU | IU ND TI |
IL SEGRETARIO