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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del
10/7/2025, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 10499/2024 R.G. promossa da:
, con gli avv.ti Matteo Calvano e Alessandra Zinfollino Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
, con il funzionario dott. ex art. 417 bis c.p.c.
[...] CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 CCNL Comparto Scuola Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.- La ricorrente, premesso di essere stata in precedenza docente temporanea, impiegata per supplenze brevi e saltuarie, per i seguenti periodi: dal 29.10.2020 all'11.6.2021 per 3 ore settimanali, dal
29.10.2020 al 15.11.2020, dal 16.11.2020 al 15.01.2021, dal 16.01.2021 al 22.01.2021; dal
23.01.2021 al 22.04.2021; dal 23.04.2021 al 24.04.2021; dal 25.04.2021 al 30.04.2021; dall'1.05.2021 all'11.06.2021 e dal 14.06.2021 al 19.06.2021 per 6 ore settimanali presso l'Istituto
Tecnico Industriale I.I.S.S. “Augusto Righi” di Cerignola, lamenta di essere stata utilizzata dall'Amministrazione scolastica per l'attività di docenza indicata senza percepire la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti precari che avevano ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Parte ricorrente assume, dunque, di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente, e richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione 20015/2018, conclude domandando al Tribunale di accertare il diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei
1 contratti a tempo determinato e, conseguentemente, di condannare il convenuto al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 668,92, come da dettagliati conteggi contenuti in ricorso, vinte le spese con attribuzione.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il il quale non si è opposto all'accoglimento CP_1 dell'avversa pretesa con riferimento all'an debeatur, chiedendo - tuttavia - che la retribuzione professionale docenti venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato.
Il resistente ha, in particolare, evidenziato che: “Nel caso di specie, dalla lettura dello stato matricolare (all. 2), si osserva una inesattezza nella indicazione e nel calcolo delle ore e della conseguente somma richiesta a titolo di RPD. Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, le ore di insegnamento, per tutti i periodi di servizio, sono pari a 6 e non 9 come invece controparte riporta nel proprio atto introduttivo”.
All'odierna udienza, cui la causa è pervenuta, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, sulle conclusioni rassegnate dalla procuratrice della sola parte ricorrente, trascritte nel verbale di udienza che precede, la causa è stata decisa con la presente sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429, co. 1 c.p.c. e depositata telematicamente, assenti i procuratori delle parti (i quali hanno rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo).
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che si illustrano.
Si osserva, in primo luogo, che i periodi di supplenze brevi indicati dalla ricorrente, oltre ad essere documentati, non risultano in alcun modo contestati. Ciò posto, con recente pronuncia del 27.7.2018
n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ed invero, deve rilevarsi che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
2 attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ciò determina la conseguenza che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non
3 di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Ciò premesso, nella specie deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea, seppure per coprire diverse vacanze per i giorni di cui ai contratti allegati al ricorso, in quanto assunta per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito più recente (cfr. sentenza n. 1169/2019 pubbl. il 08/07/2019 emessa dal Tribunale di Torino giudice AUDISIO e sentenza nr. 1900/2020 pubblicata il 24.2.2020, emessa dal Tribunale di Roma giudice BRACCI prodotta in atti da parte ricorrente), con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio
4 scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
D'altra parte, parte resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta dedotta in giudizio, essendosi limitata a richiedere che la liquidazione avvenga proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della retribuzione professionale docenti calcolata secondo i criteri di quantificazione di cui al CCNL comparto scuola ratione temporis applicabile, quantificata in euro 668,92.
Trattasi dell'importo indicato in ricorso dalla ricorrente, non apparendo condivisibile la deduzione del relativa alla inesattezza dei calcoli attorei con riferimento alle ore di lavoro (pari a 6 e CP_1 non a 9).
Invero, allegato al ricorso introduttivo del giudizio vi è il contratto dal 29.10.2020 all'11.06.2021 per
3 ore settimanali, investente l'intero periodo già coperto da altri contratti di uguale periodo
(precisamente, dal 29.10.2020 al 15.11.2020, dal 16.11.2020 al 15.01.2021, dal 16.01.2021 al
22.01.2021, dal 23.01.2021 al 22.04.2021, dal 23.04.2021 al 24.04.2021, dal 25.04.2021 al
30.04.2021 e dall'1.05.2021 all'11.06.2021) per 6 ore settimanali, sicché l'importo calcolato a titolo
RPD è stato correttamente parametrato a 9 ore settimanali.
Parimenti, nel calcolo effettuato dalla ricorrente l'importo azionato a titolo RPD relativo al contratto dal 14.6.2021 al 19.6.2021 è stato correttamente parametrato a 6 ore settimanali, apparendo, pertanto, verosimile che l'indicazione di 9 ore in luogo di 6 ore nel ricorso introduttivo del giudizio sia frutto di mero errore materiale.
Il convenuto va, conseguentemente, condannato al pagamento dell'importo sopra indicato, CP_1 oltre accessori.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della causa e della natura marcatamente seriale del contenzioso (cause di Cont lavoro sino a € 1.100; valori minimi) seguono la soccombenza del .
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
5 - dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per i periodi dettagliatamente indicati in ricorso proporzionalmente all'orario di insegnamento effettivamente prestato;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive quantificate CP_1 in euro 668,92, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Matteo CP_1
Calvano e Alessandra Zinfollino, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi €. 321,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Foggia, 10.7.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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