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Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12194 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: EN OS, n. a Falerna il 18/10/1957, persona offesa nel processo a carico di BAGALA' EL (capo 16), avverso la ordinanza del 20 luglio 2022 del Tribunale di Lamezia Terme, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12194 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza dibattimentale in epigrafe indicata, trascritta nel verbale di udienza, il Tribunale di Lametia Terme dichiarava inammissibile, per genericità e difetto di legittimazione, l'atto con cui OS EN, persona offesa del reato di estorsione aggravata, consumata in concorsoVGallo SA, descritto al capo 16 della imputazione, intendeva costituirsi parte civile nel processo a carico di EL LÀ, imputato in concorso del detto reato. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la parte civile OS EN, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, la quale ha dedotto la abnormità del provvedimento, per avere il Tribunale di Lametia adottato un provvedimento del tutto avulso dal panorama processuale vigente e teso a porre in stallo la legittima facoltà della persona offesa di costituirsi parte civile nel processo in cui è imputato, al capo 16, il suo estorsore. Il provvedimento sarebbe frutto di un errore percettivo del Collegio, atteso che la medesima persona offesa era già costituita parte civile nei confronti del coimputato (concorrente nel reato descritto al capo 16) e con l'atto dichiarato inammissibile intendeva solo estendere la sua costituzione nel processo nei confronti del concorrente nel reato, come indicato in imputazione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 611 cod. proc. pen. 4. Il ricorso, proposto fuori dai casi previsti dalla legge, non è ammissibile. 4.1. L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento esclude la parte, ovvero dichiara inammissibile l'atto con cui la persona offesa intende costituirsi parte civile nel processo è inoppugnabile (Sez. U., n. 12 del 19/5/1999, Pediconi, Rv. 213858); ciò non toglie che contro tale provvedimento possa essere proposto ricorso per cassazione laddove l'atto sia affetto da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulso dall'intero ordinamento processuale (tra le tante, Sez. 2, n, 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155; Sez. 3, n. 20365 del 2/12/2020, dep. 2021, Rv. 281298). E' affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando 2 esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). 4.2. Alla luce di tali criteri interpretativi, il provvedimento oggetto di ricorso non può essere qualificato come abnorme, in quanto, se pure illegittimo nel merito, è comunque manifestazione dell'esercizio di un potere riconosciuto al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 80, comma 1, cod. proc. pen.; provvedimento che, peraltro, non ha determinato una preclusione all'esercizio dell'interessata dell'azione civile nella sede propria. 5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 5.1. La non particolare complessità della questione proposta e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Andrea Venegoni, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12194 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza dibattimentale in epigrafe indicata, trascritta nel verbale di udienza, il Tribunale di Lametia Terme dichiarava inammissibile, per genericità e difetto di legittimazione, l'atto con cui OS EN, persona offesa del reato di estorsione aggravata, consumata in concorsoVGallo SA, descritto al capo 16 della imputazione, intendeva costituirsi parte civile nel processo a carico di EL LÀ, imputato in concorso del detto reato. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la parte civile OS EN, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, la quale ha dedotto la abnormità del provvedimento, per avere il Tribunale di Lametia adottato un provvedimento del tutto avulso dal panorama processuale vigente e teso a porre in stallo la legittima facoltà della persona offesa di costituirsi parte civile nel processo in cui è imputato, al capo 16, il suo estorsore. Il provvedimento sarebbe frutto di un errore percettivo del Collegio, atteso che la medesima persona offesa era già costituita parte civile nei confronti del coimputato (concorrente nel reato descritto al capo 16) e con l'atto dichiarato inammissibile intendeva solo estendere la sua costituzione nel processo nei confronti del concorrente nel reato, come indicato in imputazione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 611 cod. proc. pen. 4. Il ricorso, proposto fuori dai casi previsti dalla legge, non è ammissibile. 4.1. L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento esclude la parte, ovvero dichiara inammissibile l'atto con cui la persona offesa intende costituirsi parte civile nel processo è inoppugnabile (Sez. U., n. 12 del 19/5/1999, Pediconi, Rv. 213858); ciò non toglie che contro tale provvedimento possa essere proposto ricorso per cassazione laddove l'atto sia affetto da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulso dall'intero ordinamento processuale (tra le tante, Sez. 2, n, 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155; Sez. 3, n. 20365 del 2/12/2020, dep. 2021, Rv. 281298). E' affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando 2 esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). 4.2. Alla luce di tali criteri interpretativi, il provvedimento oggetto di ricorso non può essere qualificato come abnorme, in quanto, se pure illegittimo nel merito, è comunque manifestazione dell'esercizio di un potere riconosciuto al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 80, comma 1, cod. proc. pen.; provvedimento che, peraltro, non ha determinato una preclusione all'esercizio dell'interessata dell'azione civile nella sede propria. 5. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 5.1. La non particolare complessità della questione proposta e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.