Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 10044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10044 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10044/2025REG.PROV.COLL.
N. 08007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8007 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS- in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Azienda Agro-Zootecnica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariateresa Del Ciampo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- gli Assicuratori dei Lloyd’s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Anna Mugnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Mentito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2113/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli Assicuratori dei Lloyd’s e dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. NZ ER e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tar della Campania, adito dall’odierno appellante dopo declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario, ha rigettato il ricorso finalizzato al risarcimento dei danni subiti in conseguenza all’abbattimento, disposto dall’Amministrazione resistente, di nove bovini adulti risultati positivi ai test diagnostici per la tubercolosi, ritenendolo infondato, in quanto “ l’accertamento dell’infezione da tubercolosi nell’allevamento del ricorrente non può ritenersi inficiato nella sua validità scientifica sulla base dei rilievi censori formulati in ricorso, tenuto conto della rispondenza, per quanto esposto, di tale accertamento ai parametri di cui al D.M. più volte citato, alla luce dell’esito positivo alla prova tubercolinica eseguita in data 26 marzo 2008 unitamente alla acclarata e incontroversa presenza della zoonosi nell’allevamento.
Dunque, essendo infondati i vizi dedotti da parte ricorrente per asserire l’illegittimità dell’ordine di abbattimento, l’istanza risarcitoria deve essere respinta ”.
2. Avverso tale esito l’interessato ha interposto l’appello qui in scrutinio, reiterando la domanda risarcitoria ed eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 c.p.a., per l’inammissibilità del mezzo istruttorio.
Con atto a parte l’appellante ha successivamente rinunciato all’azione risarcitoria verso i Lloyd’s.
3. L’ASL si è costituita, sostenendo che l’appello:
- è irricevibile perché tardivo;
- è, comunque, infondato.
4. La controparte Assicuratori dei Lloyd’s si è costituita, ritenendo irricevibile e inammissibile il ricorso perché tardivo, e comunque infondato nel merito.
5. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. L’appello è da ritenere irricevibile, in accoglimento delle eccezioni sollevate da entrambe le parti appellate, con assorbimento di ogni altra questione in rito e di merito, perché tardivo.
Ciò in quanto la sentenza impugnata è stata notificata all’appellante con pec del 5 aprile 2024, e quindi il termine breve di impugnazione è spirato il 4 giugno 2024.
L’appello, invece, è stato notificato in data 27 settembre 2024.
6.2. Il comma 1 dell’art. 92 c.p.a., infatti, dispone che “ Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza ”.
Ne consegue che l’appello in esame, notificato dopo più di cinque mesi dalla notifica della sentenza di primo grado, come detto, è ampiamente tardivo.
7. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL GR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ ER | EL GR |
IL SEGRETARIO