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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.12.2025:
Visto il provvedimento del 4.11.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 5572/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 4.11.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 16,00, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE ZU
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got TE
ZU ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5572/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via Briuccia n. 84 presso lo studio dell'Avv. Federica
Vitale del Foro di Palermo che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 162 presso lo studio dell'Avv.
IU RE che la rappresenta e difende ex art. 83 cpc per procura allegata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
Convenuta
2 E
residente in [...]
49;
Convenuto Contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento danni da sinistro stradale
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo-III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
Dichiara la contumacia di ritualmente evocato Controparte_2
in giudizio e non costituito;
Rigetta la domanda attorea risultando la somma di euro 23.700,00 versata dalla Compagnia convenuta pienamente satisfattiva dei danni complessivamente subiti da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute dalla Compagnia convenuta che si liquidano, ex DM
n. 55/2014, in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario
15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata ctu.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed
3 applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia ha chiesto Parte_1
la condanna solidale di e della Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti al sinistro verificatosi in via Marchese di Roccaforte – all'incrocio con via La MA - a Palermo, in data 28.1.2020 alle ore 14,10 circa, quando lo stesso era caduto al suolo, riportando lesioni, dopo che il motociclo Piaggio Vespa Tg. PA135082 (di proprietà del padre dell'attore e condotto Parte_1
dall'attore) era stato attinto dall'autovettura Fiat Marea Tg.
BN955HP di proprietà di e condotta da Controparte_2
(assicurata per la rca con la Parte_2 Controparte_3
, che percorreva in senso contrario a quello consentito dalla
[...]
segnaletica stradale la via La MA con direzione via Marchese di Roccaforte.
Secondo la ricostruzione del sinistro redatta dalla Polizia
Municipale, con verbale datato 24.2.2020 “ alla Parte_2
guida della Fiat marea Tg. BN955HP come dalla stessa dichiarato e confermato dall'analisi del video acquisito percorreva la via La
MA in senso contrario a quello consentito da apposita segnaletica stradale con direttrice di marcia da via D'Azeglio verso via M.se di Roccaforte…..giunta all'intersezione con quest'ultima si interponeva lungo la direttrice di marcia del motociclo Piaggio
Vespa Tg. PA 135082 che condotto da Parte_1
4 percorreva la via M.se di Roccaforte con direttrice di Parte_1
marcia da via M.se di Villabianca verso piazza Don
Bosco…..L'urto si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e lo sportello e la fiancata anteriore destra dell'autoveicolo. Pertanto la responsabilità del sinistro è da ascriversi alla condotta di guida della per avere violato l'art. 7 c. 1 e 14 CdS”. Parte_2
A causa del sinistro l'attore subiva gravi lesioni fisiche per cui veniva soccorso dall'autoambulanza che giungeva sul luogo e lo trasportava presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
Villa Sofia-Cervello dove i medici diagnosticavano “Frattura scomposta pluriframmentaria terzo medio della diafisi femore sinistro”.
Allegava l'attore di avere ricevuto dalla compagnia assicurativa l'importo di euro 23.700,00 accettato a titolo di acconto sul maggiore avere: concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in euro
34.477,00 (derivante dalla differenza tra l'importo quantificato di euro 58.177,00 e la somma già accettata di euro 23.700,00), vinte le spese del giudizio.
Nella contumacia di si è costituita Controparte_2 CP_3
, deducendo l'imputabilità del sinistro anche a colpa
[...]
dell'attore - che con la propria condotta costituiva pericolo e intralcio per la circolazione - e l'esaustività delle somme già riconosciute in forza degli accertamenti condotti in sede stragiudiziale – e accettate a titolo di acconto.
5 La causa, istruita attraverso acquisizioni documentali, prova per testi e C.T.U. medico-legale, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive della partecipazione all'udienza.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
(citato in giudizio n.q. di responsabile civile ex art. 144
[...]
comma 3 D. lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni), ritualmente evocato in giudizio e non costituito e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148, alla Compagnia di Assicurazioni convenuta, all'esito della quale quest'ultima ha formulato un'offerta risarcitoria accettata dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior credito vantato.
Nel merito, la domanda dell'attore riguarda il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 28.1.2020 e specificatamente quelli biologici, morali, esistenziali e patrimoniali.
Nel caso di specie, va ritenuta provata la dinamica del sinistro – non specificatamente contestata dalla compagnia convenuta nel primo scritto difensivo – nelle modalità descritte in atto di citazione.
Ciò che è controverso è l'eventuale concorso di colpa del Pt_1
che, a detta della Compagnia convenuta, circolava a velocità sostenuta.
Quanto alle modalità del sinistro, a seguito dei rilievi effettuati in loco dal Corpo della Polizia Municipale di Palermo, è stato
6 accertato l'avvenuto urto tra il motociclo condotto da
[...]
e l'autovettura condotta da Parte_1 Parte_2
all'intersezione tra via La MA e via M.se di Roccaforte.
La P.M. ha ravvisato in capo alla convenuta la violazione degli artt.7 comma 1 e 14 CdS – ritenuto che quest'ultima percorreva via
La MA in senso contrario a quello consentito dalla apposita segnaletica stradale - intersecando il flusso stradale con direzione di marcia da via D'Azeglio verso via M.se di Roccaforte.
A nulla rileva la circostanza che il rapporto sia stato redatto un mese dopo rispetto al sinistro, emergendo dal rapporto che i Vigili sono intervenuti sul posto subito dopo il fatto.
Il verbale di pronto soccorso, poi, costituente la documentazione più prossima all'evento, dà atto dell'arrivo in ambulanza dell'attore, il quale riferiva di un incidente stradale in via La MA.
In base a consolidato principio giurisprudenziale può affermarsi che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. n. 124/2016; Cass. n.
9518/2022).
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di responsabilizzare entrambi i conducenti, le cui condotte devono essere prese in
7 considerazione, in termini di apporto causale nella produzione del sinistro, anche sulla scorta del più generale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., evitando che chi versi in una situazione di violazione di norme comportamentali possa avvantaggiarsi nonostante, nel caso concreto, vi sarebbe stata la possibilità di adottare quelle misure di emergenza che avrebbero potuto evitare il verificarsi del sinistro.
Ciò posto, nel merito gli elementi raccolti nel giudizio hanno consentito di superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. stante l'esclusiva responsabilità ascrivibile alla condotta di guida della convenuta
Parte_2
Da quanto acquisito emerge, infatti, che la dinamica dell'incidente può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo.
L'espletata istruttoria ha del tutto acclarato la ricostruzione della dinamica dell'evento conformemente alle prospettazioni attoree.
L'attore ha dichiarato “……..me la sono trovata davanti all'improvviso sulla corsia di marcia normale mentre tentavo di passare l'incrocio via Roccaforte via La MA….”.
Il teste escusso su istanza di parte attrice che si Testimone_1
trovava sul posto al momento dell'incidente, con dichiarazione attendibile perché resa da soggetto presente ai fatti, coerente e priva di contraddizioni logiche, ha dichiarato “……ho visto un auto in
8 controsenso scendere da via La MA e ho visto l'urto tra il motore e l'auto…..c'era il ragazzo a terra che cercava di slacciare il casco aveva una frattura del femore molto evidente……il ragazzo transitava nella corsia di marcia normale…….”.
Sicchè, da tale narrazione dei fatti emerge che l'attore stava regolarmente transitando su via Marchese di Roccaforte avendo appena oltrepassato l'incrocio con via La MA e non risulta avesse usato poca prudenza nell'attraversamento dell'incrocio.
La convenuta, dal canto suo, procedeva controsenso in via La
MA (come dalla stessa dichiarato e confermato dall'analisi del video acquisito): appare, quindi, evidente la responsabilità della conducente della vettura Fiat Marea nella causazione del sinistro in esame, al quale, pertanto, va ascritta l'esclusiva responsabilità del sinistro e, pertanto, la convenuta va Controparte_3
condannata, in solido con il responsabile civile Controparte_2
(proprietario dell'autovettura Fiat Marea Tg. BN955HP), a risarcire i danni subiti dall'attore nel sinistro in esame.
Tanto premesso, può ora passarsi a trattare del Quantum.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
Ora, le lesioni hanno provocato al sig. Parte_1
un danno permanente all'integrità psicofisica, come accertato dal ctu Dott. – con relazione lineare i cui risultati si Persona_1
condividono in questa sede – tenendo ben conto delle lesioni patite
9 e provvedendo ad operare una congrua valutazione globale, stimata nella percentuale del 9%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 10 gg e della ITP in 55 gg. al 75%; in 40 gg. al 50% e in ulteriori
30 gg. al 25%.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione della tabella ministeriale per le micropermanenti applicabile “ratione materia”.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in applicazione del DM
18.7.2025 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità, questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 9% e l'età all'epoca del sinistro - anni 17 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dal sig. in Parte_1
€ 19.244,40.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 561,80, in valori attuali, per l'inabilità assoluta e la somma di € 3.862,38 in valori attuali, per l'inabilità parziale, in applicazione dei parametri previsti dal citato DM
18.7.2025.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad euro 23.668,58.
Considerato l'esito della causa, la domanda attorea deve essere respinta risultando la somma di euro 23.700,00 versata dalla
Compagnia convenuta in sede stragiudiziale, Controparte_3
alla luce della liquidazione effettuata in questa sede, ampiamente satisfattiva dei danni complessivamente subiti dall'attore.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano ex DM n. 55/2014 in dispositivo.
Le spese di Ctu devono porsi definitivamente a carico dell'attore.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 16.12.2025
Il Got
TE ZU
11
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.12.2025:
Visto il provvedimento del 4.11.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 5572/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 4.11.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 16,00, decide la causa come di seguito.
Il Got
TE ZU
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got TE
ZU ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5572/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo, via Briuccia n. 84 presso lo studio dell'Avv. Federica
Vitale del Foro di Palermo che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 162 presso lo studio dell'Avv.
IU RE che la rappresenta e difende ex art. 83 cpc per procura allegata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
Convenuta
2 E
residente in [...]
49;
Convenuto Contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento danni da sinistro stradale
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo-III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
Dichiara la contumacia di ritualmente evocato Controparte_2
in giudizio e non costituito;
Rigetta la domanda attorea risultando la somma di euro 23.700,00 versata dalla Compagnia convenuta pienamente satisfattiva dei danni complessivamente subiti da;
Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute dalla Compagnia convenuta che si liquidano, ex DM
n. 55/2014, in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario
15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della espletata ctu.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed
3 applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia ha chiesto Parte_1
la condanna solidale di e della Controparte_2 Controparte_3
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti al sinistro verificatosi in via Marchese di Roccaforte – all'incrocio con via La MA - a Palermo, in data 28.1.2020 alle ore 14,10 circa, quando lo stesso era caduto al suolo, riportando lesioni, dopo che il motociclo Piaggio Vespa Tg. PA135082 (di proprietà del padre dell'attore e condotto Parte_1
dall'attore) era stato attinto dall'autovettura Fiat Marea Tg.
BN955HP di proprietà di e condotta da Controparte_2
(assicurata per la rca con la Parte_2 Controparte_3
, che percorreva in senso contrario a quello consentito dalla
[...]
segnaletica stradale la via La MA con direzione via Marchese di Roccaforte.
Secondo la ricostruzione del sinistro redatta dalla Polizia
Municipale, con verbale datato 24.2.2020 “ alla Parte_2
guida della Fiat marea Tg. BN955HP come dalla stessa dichiarato e confermato dall'analisi del video acquisito percorreva la via La
MA in senso contrario a quello consentito da apposita segnaletica stradale con direttrice di marcia da via D'Azeglio verso via M.se di Roccaforte…..giunta all'intersezione con quest'ultima si interponeva lungo la direttrice di marcia del motociclo Piaggio
Vespa Tg. PA 135082 che condotto da Parte_1
4 percorreva la via M.se di Roccaforte con direttrice di Parte_1
marcia da via M.se di Villabianca verso piazza Don
Bosco…..L'urto si concretizzava tra la parte anteriore del motociclo e lo sportello e la fiancata anteriore destra dell'autoveicolo. Pertanto la responsabilità del sinistro è da ascriversi alla condotta di guida della per avere violato l'art. 7 c. 1 e 14 CdS”. Parte_2
A causa del sinistro l'attore subiva gravi lesioni fisiche per cui veniva soccorso dall'autoambulanza che giungeva sul luogo e lo trasportava presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
Villa Sofia-Cervello dove i medici diagnosticavano “Frattura scomposta pluriframmentaria terzo medio della diafisi femore sinistro”.
Allegava l'attore di avere ricevuto dalla compagnia assicurativa l'importo di euro 23.700,00 accettato a titolo di acconto sul maggiore avere: concludeva chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno quantificato in euro
34.477,00 (derivante dalla differenza tra l'importo quantificato di euro 58.177,00 e la somma già accettata di euro 23.700,00), vinte le spese del giudizio.
Nella contumacia di si è costituita Controparte_2 CP_3
, deducendo l'imputabilità del sinistro anche a colpa
[...]
dell'attore - che con la propria condotta costituiva pericolo e intralcio per la circolazione - e l'esaustività delle somme già riconosciute in forza degli accertamenti condotti in sede stragiudiziale – e accettate a titolo di acconto.
5 La causa, istruita attraverso acquisizioni documentali, prova per testi e C.T.U. medico-legale, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive della partecipazione all'udienza.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
(citato in giudizio n.q. di responsabile civile ex art. 144
[...]
comma 3 D. lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni), ritualmente evocato in giudizio e non costituito e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148, alla Compagnia di Assicurazioni convenuta, all'esito della quale quest'ultima ha formulato un'offerta risarcitoria accettata dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior credito vantato.
Nel merito, la domanda dell'attore riguarda il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 28.1.2020 e specificatamente quelli biologici, morali, esistenziali e patrimoniali.
Nel caso di specie, va ritenuta provata la dinamica del sinistro – non specificatamente contestata dalla compagnia convenuta nel primo scritto difensivo – nelle modalità descritte in atto di citazione.
Ciò che è controverso è l'eventuale concorso di colpa del Pt_1
che, a detta della Compagnia convenuta, circolava a velocità sostenuta.
Quanto alle modalità del sinistro, a seguito dei rilievi effettuati in loco dal Corpo della Polizia Municipale di Palermo, è stato
6 accertato l'avvenuto urto tra il motociclo condotto da
[...]
e l'autovettura condotta da Parte_1 Parte_2
all'intersezione tra via La MA e via M.se di Roccaforte.
La P.M. ha ravvisato in capo alla convenuta la violazione degli artt.7 comma 1 e 14 CdS – ritenuto che quest'ultima percorreva via
La MA in senso contrario a quello consentito dalla apposita segnaletica stradale - intersecando il flusso stradale con direzione di marcia da via D'Azeglio verso via M.se di Roccaforte.
A nulla rileva la circostanza che il rapporto sia stato redatto un mese dopo rispetto al sinistro, emergendo dal rapporto che i Vigili sono intervenuti sul posto subito dopo il fatto.
Il verbale di pronto soccorso, poi, costituente la documentazione più prossima all'evento, dà atto dell'arrivo in ambulanza dell'attore, il quale riferiva di un incidente stradale in via La MA.
In base a consolidato principio giurisprudenziale può affermarsi che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. n. 124/2016; Cass. n.
9518/2022).
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di responsabilizzare entrambi i conducenti, le cui condotte devono essere prese in
7 considerazione, in termini di apporto causale nella produzione del sinistro, anche sulla scorta del più generale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., evitando che chi versi in una situazione di violazione di norme comportamentali possa avvantaggiarsi nonostante, nel caso concreto, vi sarebbe stata la possibilità di adottare quelle misure di emergenza che avrebbero potuto evitare il verificarsi del sinistro.
Ciò posto, nel merito gli elementi raccolti nel giudizio hanno consentito di superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. stante l'esclusiva responsabilità ascrivibile alla condotta di guida della convenuta
Parte_2
Da quanto acquisito emerge, infatti, che la dinamica dell'incidente può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo.
L'espletata istruttoria ha del tutto acclarato la ricostruzione della dinamica dell'evento conformemente alle prospettazioni attoree.
L'attore ha dichiarato “……..me la sono trovata davanti all'improvviso sulla corsia di marcia normale mentre tentavo di passare l'incrocio via Roccaforte via La MA….”.
Il teste escusso su istanza di parte attrice che si Testimone_1
trovava sul posto al momento dell'incidente, con dichiarazione attendibile perché resa da soggetto presente ai fatti, coerente e priva di contraddizioni logiche, ha dichiarato “……ho visto un auto in
8 controsenso scendere da via La MA e ho visto l'urto tra il motore e l'auto…..c'era il ragazzo a terra che cercava di slacciare il casco aveva una frattura del femore molto evidente……il ragazzo transitava nella corsia di marcia normale…….”.
Sicchè, da tale narrazione dei fatti emerge che l'attore stava regolarmente transitando su via Marchese di Roccaforte avendo appena oltrepassato l'incrocio con via La MA e non risulta avesse usato poca prudenza nell'attraversamento dell'incrocio.
La convenuta, dal canto suo, procedeva controsenso in via La
MA (come dalla stessa dichiarato e confermato dall'analisi del video acquisito): appare, quindi, evidente la responsabilità della conducente della vettura Fiat Marea nella causazione del sinistro in esame, al quale, pertanto, va ascritta l'esclusiva responsabilità del sinistro e, pertanto, la convenuta va Controparte_3
condannata, in solido con il responsabile civile Controparte_2
(proprietario dell'autovettura Fiat Marea Tg. BN955HP), a risarcire i danni subiti dall'attore nel sinistro in esame.
Tanto premesso, può ora passarsi a trattare del Quantum.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
Ora, le lesioni hanno provocato al sig. Parte_1
un danno permanente all'integrità psicofisica, come accertato dal ctu Dott. – con relazione lineare i cui risultati si Persona_1
condividono in questa sede – tenendo ben conto delle lesioni patite
9 e provvedendo ad operare una congrua valutazione globale, stimata nella percentuale del 9%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 10 gg e della ITP in 55 gg. al 75%; in 40 gg. al 50% e in ulteriori
30 gg. al 25%.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione della tabella ministeriale per le micropermanenti applicabile “ratione materia”.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in applicazione del DM
18.7.2025 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità, questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 9% e l'età all'epoca del sinistro - anni 17 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dal sig. in Parte_1
€ 19.244,40.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 561,80, in valori attuali, per l'inabilità assoluta e la somma di € 3.862,38 in valori attuali, per l'inabilità parziale, in applicazione dei parametri previsti dal citato DM
18.7.2025.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad euro 23.668,58.
Considerato l'esito della causa, la domanda attorea deve essere respinta risultando la somma di euro 23.700,00 versata dalla
Compagnia convenuta in sede stragiudiziale, Controparte_3
alla luce della liquidazione effettuata in questa sede, ampiamente satisfattiva dei danni complessivamente subiti dall'attore.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano ex DM n. 55/2014 in dispositivo.
Le spese di Ctu devono porsi definitivamente a carico dell'attore.
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 16.12.2025
Il Got
TE ZU
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