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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 734/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA MO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2560/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932011005682366000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239001773743, notificatale in data 02.02.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il pagamento dell'importo riportato nella cartella esattoriale n. 2932011005682366000 di Euro 2.847,00, comprensivo di interessi e sanzioni, relativo ad IRPEF per l'anno 2007 rimasta inevasa: a fondamento del ricorso la Ricorrente_1 ha dedotto la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica della sottesa cartella di pagamento, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento nonché la prescrizione di tutte le somme oggetto della cartella di pagamento n. 29320110050682366.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il merito delle avverse pretese ed rilevando che l'intimazione n. 29320239028188470 non era l'atto con cui la contribuente Ricorrente_1 aveva avuto conoscenza della cartella n. 2932011000050682366 posto che tale cartella era risultata regolarmente notificatole in data
18/02/2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del destinatario: ad avviso dell'Ufficio il messo notificatore, dopo ripetuti tentativi di notifica a seguito dei quali aveva constatato la temporanea assenza della contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha proceduto alla notifica della suddetta cartella mediante avviso di deposito nella casa comunale, affissione di un avviso di tale deposito ed invio di raccomandata informativa, con la conseguenza che, con l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, l'iter notificatorio ex art. 140 c.p.c. doveva ritenersi completato;
alla luce di tali considerazioni l'Ufficio ha ritenuto il ricorso azionato dalla Ricorrente_1 inammissibile per violazione dell'art. 19 del codice del processo tributario. Quanto poi all'asserita prescrizione successiva del tributo, l'Ufficio ha richiamato la disciplina normativa introdotta per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020, 2021 e 2022, disciplina che ha sospeso i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica reputa di dovere in parte accogliere il ricorso azionato Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Agenzia delle Entrate ha dato la prova di avere notificato a Ricorrente_1 la sottesa cartella di pagamento il 16 febbraio 2012, notifica cui poi è seguita quella dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio avvenuta in data 02.02.2024: ciò detto, ad avviso della Corte mentre risultano prescritte le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni stante la prescrizione quinquennale di esse, le due predette notifiche hanno interrotto il termine di prescrizione decennale dell'imposta erariale IRPEF oggetto di recupero sino al 16 febbraio 2024, giusta applicazione della sospensione dei termini prevista dalla disciplina normativa introdotta per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020, 2021 e 2022.
In ordine alla applicabilità della sospensione dei termini per la disciplina emergenziale si osserva quanto segue. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n.
18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento ... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di 4 cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi
(Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020
e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” In ordine alla applicabilità di tale disciplina anche a scadenze ricadenti medio tempore nel periodo di applicazione della detta normativa, la Prima
Sezione civile della Corte di cassazione con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Consegue che, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta, nessuna prescrizione decennale era maturata.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione con riferimento alle sanzioni ed agli interessi: entrambi si prescrivono nel termine quinquennale, le sanzioni ex l'art. 20, c. 3 D. Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art. 2948, n. 4 c.c. (si veda Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).
La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239001773743 limitatamente a sanzioni ed interessi;
2) Conferma nel resto l'intimazione di pagamento n. 29320239001773743 impugnata;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA MO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2560/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932011005682366000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: come da ricorso e da memoria difensiva
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239001773743, notificatale in data 02.02.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il pagamento dell'importo riportato nella cartella esattoriale n. 2932011005682366000 di Euro 2.847,00, comprensivo di interessi e sanzioni, relativo ad IRPEF per l'anno 2007 rimasta inevasa: a fondamento del ricorso la Ricorrente_1 ha dedotto la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in relazione alla mancata notifica della sottesa cartella di pagamento, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento nonché la prescrizione di tutte le somme oggetto della cartella di pagamento n. 29320110050682366.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il merito delle avverse pretese ed rilevando che l'intimazione n. 29320239028188470 non era l'atto con cui la contribuente Ricorrente_1 aveva avuto conoscenza della cartella n. 2932011000050682366 posto che tale cartella era risultata regolarmente notificatole in data
18/02/2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del destinatario: ad avviso dell'Ufficio il messo notificatore, dopo ripetuti tentativi di notifica a seguito dei quali aveva constatato la temporanea assenza della contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha proceduto alla notifica della suddetta cartella mediante avviso di deposito nella casa comunale, affissione di un avviso di tale deposito ed invio di raccomandata informativa, con la conseguenza che, con l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, l'iter notificatorio ex art. 140 c.p.c. doveva ritenersi completato;
alla luce di tali considerazioni l'Ufficio ha ritenuto il ricorso azionato dalla Ricorrente_1 inammissibile per violazione dell'art. 19 del codice del processo tributario. Quanto poi all'asserita prescrizione successiva del tributo, l'Ufficio ha richiamato la disciplina normativa introdotta per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020, 2021 e 2022, disciplina che ha sospeso i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica reputa di dovere in parte accogliere il ricorso azionato Ricorrente_1 per i motivi di seguito evidenziati.
Agenzia delle Entrate ha dato la prova di avere notificato a Ricorrente_1 la sottesa cartella di pagamento il 16 febbraio 2012, notifica cui poi è seguita quella dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio avvenuta in data 02.02.2024: ciò detto, ad avviso della Corte mentre risultano prescritte le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni stante la prescrizione quinquennale di esse, le due predette notifiche hanno interrotto il termine di prescrizione decennale dell'imposta erariale IRPEF oggetto di recupero sino al 16 febbraio 2024, giusta applicazione della sospensione dei termini prevista dalla disciplina normativa introdotta per far fronte alla nota pandemia che ha colpito il territorio nazionale negli anni 2020, 2021 e 2022.
In ordine alla applicabilità della sospensione dei termini per la disciplina emergenziale si osserva quanto segue. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n.
18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento ... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione...”. Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di 4 cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi
(Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020
e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” In ordine alla applicabilità di tale disciplina anche a scadenze ricadenti medio tempore nel periodo di applicazione della detta normativa, la Prima
Sezione civile della Corte di cassazione con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Consegue che, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta, nessuna prescrizione decennale era maturata.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione con riferimento alle sanzioni ed agli interessi: entrambi si prescrivono nel termine quinquennale, le sanzioni ex l'art. 20, c. 3 D. Lgs. 472/1997 e gli interessi ex art. 2948, n. 4 c.c. (si veda Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).
La reciproca soccombenza delle parti impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320239001773743 limitatamente a sanzioni ed interessi;
2) Conferma nel resto l'intimazione di pagamento n. 29320239001773743 impugnata;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota