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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2124/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20071/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514474 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1988/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 166514/474 del 26.06.2025, notificatogli in data 28.08.2025, relativo all'anno d'imposta 2020, per l'importo complessivo di euro 2.874,00.
Il ricorso veniva indirizzato esclusivamente nei confronti di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (N.O.V.), indicata dal contribuente quale soggetto che avrebbe svolto attività di accertamento e riscossione per conto del
Comune di Napoli.
Il contribuente articolava i seguenti motivi di impugnazione, secondo un ordine logico:
Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies, L. 21.02.2025 n. 15 (Milleproroghe
2024), assumendo che la norma avrebbe illegittimamente “sanato” gli avvisi emessi da società di scopo come N.O.V.; richiamava altresì l'ordinanza n. 4108/25 della C.G.T. di Napoli, Sez. XXIX, che aveva sospeso giudizi analoghi sollevando questione alla Corte costituzionale. Formulava richiesta di sospensione del presente procedimento.
Carenza di legittimazione attiva della resistente, deducendone la mancata iscrizione all'albo MEF di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e la mancanza di un valido affidamento ai sensi dell'art. 52, co. 5, D.Lgs. 446/1997
e D.M. 289/2000. Richiamava, a sostegno, la sentenza C.G.T. Napoli n. 18120/25 che avrebbe annullato un atto di N.O.V. per difetto di potere. Esenzione IMU per abitazione principale, deducendo che l'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, rappresenta abitazione principale e unica del ricorrente, come comprovato da atto di acquisto e utenze (Società_2 2019–2020). Invocava giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della dimora principale.
Mancata notifica degli atti presupposti, assumendo la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale.
Violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, per mancata indicazione, nell'avviso impugnato, della data di consegna del ruolo, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei termini decadenziali e la correttezza degli interessi applicati.
Difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, lamentando che l'atto si limita a riportare meri importi, senza esposizione dei presupposti impositivi né allegazione degli atti richiamati.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese, nonché la trattazione in pubblica udienza.
La società resistente Napoli Obiettivo Valore S.r.l. depositava atto di costituzione in data 22.01.2026, dunque oltre il termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza pubblica del 5 febbraio 2026, stabilito dall'art. 32, comma
1, D.Lgs. 546/1992. La costituzione risulta pertanto tardiva e come tale soggetta ai limiti previsti dalla normativa in ordine all'ammissibilità delle difese e dei documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sull'ammissibilità della costituzione di Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
La resistente si è costituita in giudizio in data 22 gennaio 2026, dunque oltre il termine perentorio dei 20 giorni liberi anteriori all'udienza del 5 febbraio 2026 previsto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
La tardività della costituzione comporta che la società non può depositare documenti, non può sollevare eccezioni nuove, non può svolgere difese scritte, potendo esclusivamente partecipare (come avvenuto) alla discussione orale. Tuttavia, alla luce della ordinanza della Corte costituzionale n. 8 del 2026, la società resistente mantiene comunque un interesse qualificato a essere parte del giudizio, essendo legittimata a intervenire in quanto soggetto che ha materialmente emesso l'atto oggetto di impugnazione. Pertanto, la sua partecipazione è ammissibile, sebbene nei limiti derivanti dalla tardività.
2. Sulla questione di legittimità costituzionale
La questione sollevata dal ricorrente non può essere accolta, atteso che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 8/2026, ha dichiarato manifestamente inammissibili analoghe questioni relative all'art. 3, comma 14- septies, L. n. 15/2025.
Il motivo va dunque rigettato.
3. Sull'esenzione IMU per abitazione principale
Il contribuente ha prodotto: atto di acquisto dell'immobile; bollette utenze 2019–2020; dichiarazioni coerenti con la residenza e dimora abituale. Questa documentazione, tempestivamente depositata, dimostra che l'immobile di Indirizzo_1 costituiva abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019. La resistente non ha potuto introdurre elementi contrari a causa della tardività della costituzione. Ne deriva che l'IMU non è dovuta per il 2020.
4. Sui vizi ulteriori
I restanti motivi (difetto di motivazione, mancata notifica degli atti presupposti, violazione dell'art. 25 DPR
602/1973) sono assorbiti dagli accoglimenti precedenti, ma presentano comunque rilievi di fondatezza, atteso che l'avviso impugnato risulta motivato in modo meramente tabellare e privo di indicazioni essenziali sulla sequenza procedimentale.
Il ricorso è accolto, con annullamento dell'avviso IMU n. 166514/474 per l'anno 2020. La costituzione di N.
O.V. è ammissibile ai soli fini della partecipazione orale, in conformità all'ordinanza n. 8/2026 della Corte costituzionale, mentre ogni atto difensivo o documentale è inammissibile per tardività.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Napoli Obiettivo
Valore S.r.l. per tardività ai sensi dell'art. 23, co. 1, D.Lgs. 546/1992 ed accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 740,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Napoli Obiettivo
Valore S.r.l. per tardività ai sensi dell'art. 23, co. 1, D.Lgs. 546/1992 ed accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 740,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20071/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514474 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1988/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 166514/474 del 26.06.2025, notificatogli in data 28.08.2025, relativo all'anno d'imposta 2020, per l'importo complessivo di euro 2.874,00.
Il ricorso veniva indirizzato esclusivamente nei confronti di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. (N.O.V.), indicata dal contribuente quale soggetto che avrebbe svolto attività di accertamento e riscossione per conto del
Comune di Napoli.
Il contribuente articolava i seguenti motivi di impugnazione, secondo un ordine logico:
Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies, L. 21.02.2025 n. 15 (Milleproroghe
2024), assumendo che la norma avrebbe illegittimamente “sanato” gli avvisi emessi da società di scopo come N.O.V.; richiamava altresì l'ordinanza n. 4108/25 della C.G.T. di Napoli, Sez. XXIX, che aveva sospeso giudizi analoghi sollevando questione alla Corte costituzionale. Formulava richiesta di sospensione del presente procedimento.
Carenza di legittimazione attiva della resistente, deducendone la mancata iscrizione all'albo MEF di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e la mancanza di un valido affidamento ai sensi dell'art. 52, co. 5, D.Lgs. 446/1997
e D.M. 289/2000. Richiamava, a sostegno, la sentenza C.G.T. Napoli n. 18120/25 che avrebbe annullato un atto di N.O.V. per difetto di potere. Esenzione IMU per abitazione principale, deducendo che l'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, rappresenta abitazione principale e unica del ricorrente, come comprovato da atto di acquisto e utenze (Società_2 2019–2020). Invocava giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della dimora principale.
Mancata notifica degli atti presupposti, assumendo la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale.
Violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, per mancata indicazione, nell'avviso impugnato, della data di consegna del ruolo, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei termini decadenziali e la correttezza degli interessi applicati.
Difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, lamentando che l'atto si limita a riportare meri importi, senza esposizione dei presupposti impositivi né allegazione degli atti richiamati.
Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna alle spese, nonché la trattazione in pubblica udienza.
La società resistente Napoli Obiettivo Valore S.r.l. depositava atto di costituzione in data 22.01.2026, dunque oltre il termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza pubblica del 5 febbraio 2026, stabilito dall'art. 32, comma
1, D.Lgs. 546/1992. La costituzione risulta pertanto tardiva e come tale soggetta ai limiti previsti dalla normativa in ordine all'ammissibilità delle difese e dei documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sull'ammissibilità della costituzione di Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
La resistente si è costituita in giudizio in data 22 gennaio 2026, dunque oltre il termine perentorio dei 20 giorni liberi anteriori all'udienza del 5 febbraio 2026 previsto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
La tardività della costituzione comporta che la società non può depositare documenti, non può sollevare eccezioni nuove, non può svolgere difese scritte, potendo esclusivamente partecipare (come avvenuto) alla discussione orale. Tuttavia, alla luce della ordinanza della Corte costituzionale n. 8 del 2026, la società resistente mantiene comunque un interesse qualificato a essere parte del giudizio, essendo legittimata a intervenire in quanto soggetto che ha materialmente emesso l'atto oggetto di impugnazione. Pertanto, la sua partecipazione è ammissibile, sebbene nei limiti derivanti dalla tardività.
2. Sulla questione di legittimità costituzionale
La questione sollevata dal ricorrente non può essere accolta, atteso che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 8/2026, ha dichiarato manifestamente inammissibili analoghe questioni relative all'art. 3, comma 14- septies, L. n. 15/2025.
Il motivo va dunque rigettato.
3. Sull'esenzione IMU per abitazione principale
Il contribuente ha prodotto: atto di acquisto dell'immobile; bollette utenze 2019–2020; dichiarazioni coerenti con la residenza e dimora abituale. Questa documentazione, tempestivamente depositata, dimostra che l'immobile di Indirizzo_1 costituiva abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019. La resistente non ha potuto introdurre elementi contrari a causa della tardività della costituzione. Ne deriva che l'IMU non è dovuta per il 2020.
4. Sui vizi ulteriori
I restanti motivi (difetto di motivazione, mancata notifica degli atti presupposti, violazione dell'art. 25 DPR
602/1973) sono assorbiti dagli accoglimenti precedenti, ma presentano comunque rilievi di fondatezza, atteso che l'avviso impugnato risulta motivato in modo meramente tabellare e privo di indicazioni essenziali sulla sequenza procedimentale.
Il ricorso è accolto, con annullamento dell'avviso IMU n. 166514/474 per l'anno 2020. La costituzione di N.
O.V. è ammissibile ai soli fini della partecipazione orale, in conformità all'ordinanza n. 8/2026 della Corte costituzionale, mentre ogni atto difensivo o documentale è inammissibile per tardività.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Napoli Obiettivo
Valore S.r.l. per tardività ai sensi dell'art. 23, co. 1, D.Lgs. 546/1992 ed accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 740,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Napoli Obiettivo
Valore S.r.l. per tardività ai sensi dell'art. 23, co. 1, D.Lgs. 546/1992 ed accoglie il ricorso. Spese di giudizio liquidate in € 740,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.