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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16094/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento 1 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240164803189000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240164803189000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240164803189000, notificata in data 10 luglio 2024, con cui il Comune di Cerveteri ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.287,88.
La cartella trae origine dagli avvisi di accertamento n. 17499/2016 (TASI 2016) e n. 161115/2016 (IMU 2016), notificati rispettivamente il 13 dicembre 2021 e il 26 marzo 2022.
La ricorrente ha dedotto che detti avvisi di accertamento erano stati ritualmente impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con ricorso iscritto al R.G. n. 6815/2022, accolto con sentenza n. 3389/2023, pronunciata in data 23 febbraio 2023, depositata il 14 marzo 2023 e passata in giudicato, con conseguente annullamento degli avvisi medesimi per insussistenza del presupposto impositivo, in quanto riferiti ad immobile di cui la contribuente non era proprietaria.
Nonostante il giudicato favorevole, il Comune di Cerveteri ha comunque iscritto a ruolo le somme e ha notificato la cartella di pagamento impugnata.
La ricorrente ha rappresentato di avere presentato istanza di autotutela in data 22 luglio 2024, a mezzo posta elettronica certificata, rimasta priva di riscontro, e ha, quindi, adito questo Giudice per ottenere l'annullamento della cartella, con richiesta di sospensione e di condanna alle spese di lite.
Il Comune di Cerveteri si è costituito in giudizio, dichiarando di avere adottato un provvedimento di annullamento in autotutela, comunicato alla ricorrente in data 29 ottobre 2024, con cui ha disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento n. 09720240164803189000, riconoscendo l'efficacia vincolante della sentenza n. 3389/2023 passata in giudicato.
Conseguentemente, la resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti è risultato che la cartella di pagamento impugnata è stata integralmente annullata in sede di autotutela dal Comune di Cerveteri, con eliminazione totale della pretesa tributaria azionata nei confronti della ricorrente.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto non è intervenuto spontaneamente prima dell'instaurazione del giudizio, ma solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante l'esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva già definitivamente annullato gli avvisi di accertamento posti a base della cartella.
La notifica della cartella di pagamento è avvenuta in palese contrasto con il giudicato, costringendo la contribuente ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela di una posizione giuridica già accertata.
L'esercizio dell'autotutela ha, quindi, costituito implicito riconoscimento dell'illegittimità originaria dell'atto impugnato, e non ha eliminato la responsabilità dell'Amministrazione locale per avere dato causa al contenzioso.
Deve, pertanto, ritenersi che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato integralmente accolto, con piena soccombenza dell'Ente resistente.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste a carico del Comune di Cerveteri e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di
Cerveteri al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE EM
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16094/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento 1 00052 Cerveteri RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240164803189000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240164803189000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240164803189000, notificata in data 10 luglio 2024, con cui il Comune di Cerveteri ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.287,88.
La cartella trae origine dagli avvisi di accertamento n. 17499/2016 (TASI 2016) e n. 161115/2016 (IMU 2016), notificati rispettivamente il 13 dicembre 2021 e il 26 marzo 2022.
La ricorrente ha dedotto che detti avvisi di accertamento erano stati ritualmente impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con ricorso iscritto al R.G. n. 6815/2022, accolto con sentenza n. 3389/2023, pronunciata in data 23 febbraio 2023, depositata il 14 marzo 2023 e passata in giudicato, con conseguente annullamento degli avvisi medesimi per insussistenza del presupposto impositivo, in quanto riferiti ad immobile di cui la contribuente non era proprietaria.
Nonostante il giudicato favorevole, il Comune di Cerveteri ha comunque iscritto a ruolo le somme e ha notificato la cartella di pagamento impugnata.
La ricorrente ha rappresentato di avere presentato istanza di autotutela in data 22 luglio 2024, a mezzo posta elettronica certificata, rimasta priva di riscontro, e ha, quindi, adito questo Giudice per ottenere l'annullamento della cartella, con richiesta di sospensione e di condanna alle spese di lite.
Il Comune di Cerveteri si è costituito in giudizio, dichiarando di avere adottato un provvedimento di annullamento in autotutela, comunicato alla ricorrente in data 29 ottobre 2024, con cui ha disposto lo sgravio integrale della cartella di pagamento n. 09720240164803189000, riconoscendo l'efficacia vincolante della sentenza n. 3389/2023 passata in giudicato.
Conseguentemente, la resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti è risultato che la cartella di pagamento impugnata è stata integralmente annullata in sede di autotutela dal Comune di Cerveteri, con eliminazione totale della pretesa tributaria azionata nei confronti della ricorrente.
È, pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con conseguente estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto non è intervenuto spontaneamente prima dell'instaurazione del giudizio, ma solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante l'esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva già definitivamente annullato gli avvisi di accertamento posti a base della cartella.
La notifica della cartella di pagamento è avvenuta in palese contrasto con il giudicato, costringendo la contribuente ad adire nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela di una posizione giuridica già accertata.
L'esercizio dell'autotutela ha, quindi, costituito implicito riconoscimento dell'illegittimità originaria dell'atto impugnato, e non ha eliminato la responsabilità dell'Amministrazione locale per avere dato causa al contenzioso.
Deve, pertanto, ritenersi che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso sarebbe stato integralmente accolto, con piena soccombenza dell'Ente resistente.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste a carico del Comune di Cerveteri e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna il Comune di
Cerveteri al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE EM