CASS
Sentenza 4 giugno 2021
Sentenza 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2021, n. 22079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22079 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento a carico di IT EL FA AC nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze il 23 dicembre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, ha parzialmente accolto il riesame proposto nell'interesse di IT El MI avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nella qualità di indagato per il reato di rapina aggravata dall'uso di un coltello e di lesioni aggravate ai danni della persona offesa, ritenendo adeguata, in relazione alle modalità del fatto e ai precedenti specifici dell'indagato, la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché i giudici del riesame non hanno motivato sulla ritenuta adeguatezza al caso concreto della misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora rispetto a quella custodiale, già applicata all'indagato dal GIP del Tribunale di Pisa il 25 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22079 Anno 2021 Presidente: MI LD Relatore: BORSELLINO IA NIELA Data Udienza: 07/04/2021 novembre 2020, e pur ritenendo esistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, nonostante le modalità spregiudicate del fatto e i precedenti specifici dell'indagato hanno in modo del tutto apodittico affermato l'adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. In sostanza il tribunale si è limitato ad un'asserzione non sostenuta da alcuna argomentazione, così incorrendo in un evidente vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione per nuovo giudizio. È noto che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. (Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 20/02/1998 Cc. (dep. 14/03/1998 ) Rv. 210019 - 01 ) Nel caso in esame si contesta all'indagato di essersi impossessato mediante violenza sulla persona di un telefono cellulare sotto la minaccia di un coltello e di avere cagionato alla persona offesa lesioni personali. Dopo avere confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ragione della attendibilità del racconto fornito dalla persona offesa e della scarsa verosimiglianza della versione offerta dall'indagato, il tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, valorizzando le modalità spregiudicate della condotta e i precedenti specifici dell'indagato, ma nel contempo, in modo apodittico e logicamente contraddittorio, ha riformato l'ordinanza cautelare, che aveva applicato la più grave misura della custodia in carcere e affermato la adeguatezza della misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora, omettendo di evidenziare un qualche elemento di fatto che possa giustificare la difforme e più contenuta valutazione del pericolo di recidiva già ritenuto dal GIP. Il tribunale aveva di contro il preciso onere di esporre, anche succintamente, quelle circostanze attinenti alle modalità della condotta o alla personalità dell'indagato che, alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 274 cod. proc.pen., palesavano la adeguatezza della misura cautelare meno afflittiva a contenere le ravvisate esigenze cautelari. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio degli atti al tribunale del riesame perché fornisca adeguata motivazione in ordine all'adeguatezza della misura non coercitiva a tutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti nel caso de quo. IA NI RSELLINO LD MI
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc.pen.. Roma 7 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, ha parzialmente accolto il riesame proposto nell'interesse di IT El MI avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nella qualità di indagato per il reato di rapina aggravata dall'uso di un coltello e di lesioni aggravate ai danni della persona offesa, ritenendo adeguata, in relazione alle modalità del fatto e ai precedenti specifici dell'indagato, la misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. 2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché i giudici del riesame non hanno motivato sulla ritenuta adeguatezza al caso concreto della misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora rispetto a quella custodiale, già applicata all'indagato dal GIP del Tribunale di Pisa il 25 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22079 Anno 2021 Presidente: MI LD Relatore: BORSELLINO IA NIELA Data Udienza: 07/04/2021 novembre 2020, e pur ritenendo esistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, nonostante le modalità spregiudicate del fatto e i precedenti specifici dell'indagato hanno in modo del tutto apodittico affermato l'adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. In sostanza il tribunale si è limitato ad un'asserzione non sostenuta da alcuna argomentazione, così incorrendo in un evidente vizio di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione per nuovo giudizio. È noto che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. (Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 20/02/1998 Cc. (dep. 14/03/1998 ) Rv. 210019 - 01 ) Nel caso in esame si contesta all'indagato di essersi impossessato mediante violenza sulla persona di un telefono cellulare sotto la minaccia di un coltello e di avere cagionato alla persona offesa lesioni personali. Dopo avere confermato la sussistenza della gravità indiziaria in ragione della attendibilità del racconto fornito dalla persona offesa e della scarsa verosimiglianza della versione offerta dall'indagato, il tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, valorizzando le modalità spregiudicate della condotta e i precedenti specifici dell'indagato, ma nel contempo, in modo apodittico e logicamente contraddittorio, ha riformato l'ordinanza cautelare, che aveva applicato la più grave misura della custodia in carcere e affermato la adeguatezza della misura meno afflittiva dell'obbligo di dimora, omettendo di evidenziare un qualche elemento di fatto che possa giustificare la difforme e più contenuta valutazione del pericolo di recidiva già ritenuto dal GIP. Il tribunale aveva di contro il preciso onere di esporre, anche succintamente, quelle circostanze attinenti alle modalità della condotta o alla personalità dell'indagato che, alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 274 cod. proc.pen., palesavano la adeguatezza della misura cautelare meno afflittiva a contenere le ravvisate esigenze cautelari. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio degli atti al tribunale del riesame perché fornisca adeguata motivazione in ordine all'adeguatezza della misura non coercitiva a tutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti nel caso de quo. IA NI RSELLINO LD MI
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod. proc.pen.. Roma 7 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente