CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2024, n. 40889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40889 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA RE, in qualità di persona offesa, avverso l'ordinanza emessa il 20/03/2024 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento nei riguardi di SE LO, FA LO e RO CE;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da RE BA della dott.ssa Maria Cristina Sarli, Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna. In punto di fatto si evince che: - con ordinanza del 1.12.2023 la dott.ssa Sani aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 5654/22 RGNR originato dalla querela - presentata dallo stesso BA nei confronti di SE LO, IZ LO e RO CE - con cui si prospettava che questi si fossero resi responsabili del delitto di appropriazione indebita per avere indebitamente trattenuto, nonostante la diffida restitutoria, un 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40889 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 01/07/2024 programma informatico di proprietà della società .loyful Company, di cui il querelante era il legale rappresentante, installato sui computers della società C.E.A. s.r.l. in adempimento di un contratto di sanificazione informatica, intercorso tra le due società; - nell'ordinanza di archiviazione il Giudice aveva ritenuto insussistente il dolo del reato ipotizzato, essendosi accertato che i computers erano stati dismessi ovvero ceduti a soggetti terzi non indagati;
- BA aveva successivamente presentato denuncia nei confronti degli stessi soggetti per il reato di cui all'art. 374 cod. pen. per avere essi compiuto illeciti atti di disposizione dei computers della società C.e.a. - su cui era stato installato il programma informatico- così da rendere impossibile la perizia che si sarebbe dovuta svolgere nell'ambito di un processo civile, poi conclusosi favorevolmente alla FU;
- il Pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione anche di detta notizia di reato e, in seguito alla opposizione alla richiesta di archiviazione, il fascicolo era stato assegnato alla stessa dott.ssa Sarli, che, nel corso della udienza fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. il 7.3.2024, preso atto della dichiarazione di ricusazione presentata nei suoi riguardi, aveva trasmesso alla Corte di appello il procedimento. La Corte, nel dichiararla inammissibile, ha ricondotto la dichiarazione di ricusazione all'art. 37 lett. a) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 36 lett. g) e 34 cod. proc. pen. e ha escluso che nella specie sia configurabile una situazione di incompatibilità derivante, da una parte, dall'avere la dott.ssa Carli ritenuto insussistente - nel primo provvedimento- il dolo del reato di appropriazione indebita e, dall'altra, che, nel fare ciò, avrebbe anticipato il giudizio in relazione alla decisione da assumere in relazione alla notizia di reato di cui all'art. 374 cod. pen. La Corte ha altresì ritenuto insussistente la situazione di incompatibilità per non avere il legislatore e la Corte costituzionale ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari, che abbia disposto l'archiviazione in ordine ad una ipotesi di reato per difetto di dolo, versi in una situazione di incompatibilità a trattare un altro procedimento nei riguardi degli stessi indagati per un reato collegato probatoriamente al primo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione RE BA articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. Si assume che il Giudice, con il primo provvedimento di archiviazione, non si sarebbe limitato a escludere il dolo del reato di appropriazione indebita, ma avrebbe addotto ragioni "mai emerse nei fatti di causa" e "distanti dal reale svolgimento dei fatti"; dette argomentazioni avrebbero anticipato valutazioni sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 374 cod. pen. In particolare, si fa riferimento alla circostanza che il Giudice avrebbe nella occasione ritenuto che il computer fosse stato formattato e riassegnato a personale ignoto "per il timore di lavorare su computer compromessi e che potevano essere nuovamente 2 attaccati" (questa l'argomentazione con cui sarebbe stato escluso il dolo dell'appropriazione); detta affermazione sarebbe, secondo il ricorrente, tuttavia smentita dal contenuto del verbale di perquisizione del 9.3.2023, in cui non vi sarebbe alcun riferimento al timore di lavorare su computer compromessi. Con questo fatto si sarebbe anticipato il giudizio "sulla sussistenza del reato di cui all'art. 374 cod. pen.". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Dall'esame dei molteplici interventi della Corte costituzionale in materia di imparzialità emerge un progressivo adattamento del concetto di incompatibilità del giudice determinata da ragioni interne allo svolgimento del procedimento, finalizzate ad evitare che condizionamenti, anche solo apparentemente tali, possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio. I termini della relazione di incompatibilità sono due: l'attività pregiudicante e la sede pregiudicata. L'attività pregiudicante può essere costituita da qualunque attività implicante una valutazione sul merito dell'accusa; essa non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto- reato ovvero alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona. Non può essere, quindi, ragione di pregiudizio la mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, né possono esserlo precedenti determinazioni che abbiano riguardato lo svolgimento del processo ma non il merito dell'accusa, sia pure in seguito ad una valutazione delle risultanze processuali. La sede pregiudicata è quella giudiziale, per tale dovendosi intendere ogni sequenza processuale che, in base ad un esame delle risultanze probatorie, pervenga ad una decisione di merito. 3. Qualora invece la valutazione di merito sia stata espressa in altro procedimento ovvero nello stesso procedimento ma mediante un atto che non presupponga necessariamente una tale valutazione, l'effetto pregiudicante di una eventuale valutazione sul merito dell'accusa deve essere accertata in concreto e devono trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, gli istituti dell'astensione e della ricusazione. 3 < In tali casi è configurabile l'astensione per gravi ragioni di convenienza a norma dell'art. 36 lett. h) cod. proc. pen., potendo la stessa trovare applicazione non solo per ragioni extraprocessuali, ma anche in relazione all'attività giurisdizionale, comunque svolta in precedenza dal giudice. Non potendo le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione avere carattere astratto, esse devono essere sempre oggetto di un puntuale apprezzamento che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione del merito dell'accusa, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo. Il quadro complessivo si completa con il richiamo all'istituto della ricusazione: gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione condividono tutti la finalità di assicurare i mezzi per garantire l'imparzialità del giudice rendendo possibile la rimozione degli ostacoli che, secondo una valutazione astratta e generale, mal si conciliano con la serenità e con la obiettività della decisione. Orbene, l'art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. prevede la ricusazione solo per il caso previsto dall'art. 36, comma 1, lett. g) - che richiama i casi di incompatibilità indicati all'art. 34 -, e non invece per la lettera h), e cioè qualora sussistano gravi ragioni di convenienza. Con sentenza n. 283 del 2000 la Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Le eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, devono essere oggetto però di una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione. Attraverso le sentenze n. 306 - 307 - 308 del 1997, n. 113 - 283 del 2000 la Corte costituzionale ha inoltre ricostruito sistematicamente gli strumenti di tutela del principio dell'imparzialità - terzietà del giudice, con la necessaria sottolineatura della permanenza di una situazione di non coincidenza tra i casi di astensione e quelli previsti come motivi di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. a), in quanto le altre ragioni di convenienza, come intese dalla sentenza n. 113 del 2000, non costituiscono automaticamente anche ragioni di ricusazione. Le ragioni di questa scelta vanno individuate nella consapevolezza di sottrarre al potere di ricusazione delle parti, una situazione atipica, che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e dilatorio. 4 4. La Corte di cassazione ha costantemente avuto modo di pronunciarsi, con riferimento all'applicabilità dell'istituto della ricusazione nell'ipotesi di indebita manifestazione del convincimento del giudice, evidenziando come l'operatività dell'istituto sia legata esclusivamente alle ipotesi in cui il giudice, anche nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, manifesti indebitamente il proprio pensiero sui fatti oggetto del procedimento, e cioè esprima opinioni sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (indiziato, indagato) senza alcuna necessità e fuori da ogni collegamento o legame con l'attività giurisdizionale. Al tempo stesso è consolidato il principio secondo cui tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso). In tal senso le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno specificato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (così Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067 che hanno ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime). Il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice deciso questioni di carattere processuale rispetto alle quali non sia stato manifestata alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769; Sez. 6, n.22112 del 27/02/2014, C., Rv. 260092). 5. In tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità. 5 Il ConsicUre estensore Il Pres), nte Nel caso di specie, il giudice si era limitato ad archiviare la notizia di reato di appropriazione indebita oggetto della prima denuncia, escludendo, sulla base di una serie di circostanze, la configurabilità del dolo. Dunque, una valutazione interna all'esercizio delle funzioni, connessa alla specifica fase procedimentale e del tutto autonoma e scissa rispetto alla valutazione sulla configurabilità del reato oggetto della seconda denuncia. Sostiene invece il ricorrente, come detto, che il Giudice avrebbe indebitamente manifestato, con il primo provvedimento di archiviazione, il proprio convincimento "attraverso una errata ricostruzione dei fatti" derivante dalla supposta circostanza che il computer fosse stato formattato e riassegnato a personale ignoto "per il timore di lavorare su PC compromessi e che potevano essere nuovamente attaccati"; detta circostanza sarebbe, sempre a dire del ricorrente, smentita dal contenuto del verbale di perquisizione del 9.3.2023 in cui invece non vi sarebbe alcun riferimento al timore di lavorare su pc compromessi. Si tratta di un assunto non solo non provato in punto di fatto, ma, soprattutto, generico, non potendosi escludere affatto che il Giudice abbia tratto quel riferimento non dal verbale di perquisizione ma da altri atti o documenti del procedimento;
sul punto il ricorso è silente. Né, sotto ulteriore profilo, è stato spiegato perché, in concreto, quel riferimento avrebbe valenza inquinante sulla delibazione relativa alla archiviazione della notizia di reato per cui si procede. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da RE BA della dott.ssa Maria Cristina Sarli, Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna. In punto di fatto si evince che: - con ordinanza del 1.12.2023 la dott.ssa Sani aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 5654/22 RGNR originato dalla querela - presentata dallo stesso BA nei confronti di SE LO, IZ LO e RO CE - con cui si prospettava che questi si fossero resi responsabili del delitto di appropriazione indebita per avere indebitamente trattenuto, nonostante la diffida restitutoria, un 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 40889 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 01/07/2024 programma informatico di proprietà della società .loyful Company, di cui il querelante era il legale rappresentante, installato sui computers della società C.E.A. s.r.l. in adempimento di un contratto di sanificazione informatica, intercorso tra le due società; - nell'ordinanza di archiviazione il Giudice aveva ritenuto insussistente il dolo del reato ipotizzato, essendosi accertato che i computers erano stati dismessi ovvero ceduti a soggetti terzi non indagati;
- BA aveva successivamente presentato denuncia nei confronti degli stessi soggetti per il reato di cui all'art. 374 cod. pen. per avere essi compiuto illeciti atti di disposizione dei computers della società C.e.a. - su cui era stato installato il programma informatico- così da rendere impossibile la perizia che si sarebbe dovuta svolgere nell'ambito di un processo civile, poi conclusosi favorevolmente alla FU;
- il Pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione anche di detta notizia di reato e, in seguito alla opposizione alla richiesta di archiviazione, il fascicolo era stato assegnato alla stessa dott.ssa Sarli, che, nel corso della udienza fissata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. il 7.3.2024, preso atto della dichiarazione di ricusazione presentata nei suoi riguardi, aveva trasmesso alla Corte di appello il procedimento. La Corte, nel dichiararla inammissibile, ha ricondotto la dichiarazione di ricusazione all'art. 37 lett. a) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 36 lett. g) e 34 cod. proc. pen. e ha escluso che nella specie sia configurabile una situazione di incompatibilità derivante, da una parte, dall'avere la dott.ssa Carli ritenuto insussistente - nel primo provvedimento- il dolo del reato di appropriazione indebita e, dall'altra, che, nel fare ciò, avrebbe anticipato il giudizio in relazione alla decisione da assumere in relazione alla notizia di reato di cui all'art. 374 cod. pen. La Corte ha altresì ritenuto insussistente la situazione di incompatibilità per non avere il legislatore e la Corte costituzionale ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari, che abbia disposto l'archiviazione in ordine ad una ipotesi di reato per difetto di dolo, versi in una situazione di incompatibilità a trattare un altro procedimento nei riguardi degli stessi indagati per un reato collegato probatoriamente al primo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione RE BA articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. Si assume che il Giudice, con il primo provvedimento di archiviazione, non si sarebbe limitato a escludere il dolo del reato di appropriazione indebita, ma avrebbe addotto ragioni "mai emerse nei fatti di causa" e "distanti dal reale svolgimento dei fatti"; dette argomentazioni avrebbero anticipato valutazioni sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 374 cod. pen. In particolare, si fa riferimento alla circostanza che il Giudice avrebbe nella occasione ritenuto che il computer fosse stato formattato e riassegnato a personale ignoto "per il timore di lavorare su computer compromessi e che potevano essere nuovamente 2 attaccati" (questa l'argomentazione con cui sarebbe stato escluso il dolo dell'appropriazione); detta affermazione sarebbe, secondo il ricorrente, tuttavia smentita dal contenuto del verbale di perquisizione del 9.3.2023, in cui non vi sarebbe alcun riferimento al timore di lavorare su computer compromessi. Con questo fatto si sarebbe anticipato il giudizio "sulla sussistenza del reato di cui all'art. 374 cod. pen.". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Dall'esame dei molteplici interventi della Corte costituzionale in materia di imparzialità emerge un progressivo adattamento del concetto di incompatibilità del giudice determinata da ragioni interne allo svolgimento del procedimento, finalizzate ad evitare che condizionamenti, anche solo apparentemente tali, possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attività di giudizio. I termini della relazione di incompatibilità sono due: l'attività pregiudicante e la sede pregiudicata. L'attività pregiudicante può essere costituita da qualunque attività implicante una valutazione sul merito dell'accusa; essa non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa in ordine alla sussistenza del fatto- reato ovvero alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona. Non può essere, quindi, ragione di pregiudizio la mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, né possono esserlo precedenti determinazioni che abbiano riguardato lo svolgimento del processo ma non il merito dell'accusa, sia pure in seguito ad una valutazione delle risultanze processuali. La sede pregiudicata è quella giudiziale, per tale dovendosi intendere ogni sequenza processuale che, in base ad un esame delle risultanze probatorie, pervenga ad una decisione di merito. 3. Qualora invece la valutazione di merito sia stata espressa in altro procedimento ovvero nello stesso procedimento ma mediante un atto che non presupponga necessariamente una tale valutazione, l'effetto pregiudicante di una eventuale valutazione sul merito dell'accusa deve essere accertata in concreto e devono trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, gli istituti dell'astensione e della ricusazione. 3 < In tali casi è configurabile l'astensione per gravi ragioni di convenienza a norma dell'art. 36 lett. h) cod. proc. pen., potendo la stessa trovare applicazione non solo per ragioni extraprocessuali, ma anche in relazione all'attività giurisdizionale, comunque svolta in precedenza dal giudice. Non potendo le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione avere carattere astratto, esse devono essere sempre oggetto di un puntuale apprezzamento che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante derivante da una valutazione del merito dell'accusa, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo. Il quadro complessivo si completa con il richiamo all'istituto della ricusazione: gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione condividono tutti la finalità di assicurare i mezzi per garantire l'imparzialità del giudice rendendo possibile la rimozione degli ostacoli che, secondo una valutazione astratta e generale, mal si conciliano con la serenità e con la obiettività della decisione. Orbene, l'art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. prevede la ricusazione solo per il caso previsto dall'art. 36, comma 1, lett. g) - che richiama i casi di incompatibilità indicati all'art. 34 -, e non invece per la lettera h), e cioè qualora sussistano gravi ragioni di convenienza. Con sentenza n. 283 del 2000 la Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Le eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, devono essere oggetto però di una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del giudice, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione. Attraverso le sentenze n. 306 - 307 - 308 del 1997, n. 113 - 283 del 2000 la Corte costituzionale ha inoltre ricostruito sistematicamente gli strumenti di tutela del principio dell'imparzialità - terzietà del giudice, con la necessaria sottolineatura della permanenza di una situazione di non coincidenza tra i casi di astensione e quelli previsti come motivi di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lett. a), in quanto le altre ragioni di convenienza, come intese dalla sentenza n. 113 del 2000, non costituiscono automaticamente anche ragioni di ricusazione. Le ragioni di questa scelta vanno individuate nella consapevolezza di sottrarre al potere di ricusazione delle parti, una situazione atipica, che potrebbe essere utilizzata in modo strumentale e dilatorio. 4 4. La Corte di cassazione ha costantemente avuto modo di pronunciarsi, con riferimento all'applicabilità dell'istituto della ricusazione nell'ipotesi di indebita manifestazione del convincimento del giudice, evidenziando come l'operatività dell'istituto sia legata esclusivamente alle ipotesi in cui il giudice, anche nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, manifesti indebitamente il proprio pensiero sui fatti oggetto del procedimento, e cioè esprima opinioni sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato (indiziato, indagato) senza alcuna necessità e fuori da ogni collegamento o legame con l'attività giurisdizionale. Al tempo stesso è consolidato il principio secondo cui tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso). In tal senso le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno specificato come l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (così Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067 che hanno ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime). Il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Non costituisce motivo di ricusazione l'avere il giudice deciso questioni di carattere processuale rispetto alle quali non sia stato manifestata alcuna ingiustificata valutazione anticipata in ordine alla responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270769; Sez. 6, n.22112 del 27/02/2014, C., Rv. 260092). 5. In tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità. 5 Il ConsicUre estensore Il Pres), nte Nel caso di specie, il giudice si era limitato ad archiviare la notizia di reato di appropriazione indebita oggetto della prima denuncia, escludendo, sulla base di una serie di circostanze, la configurabilità del dolo. Dunque, una valutazione interna all'esercizio delle funzioni, connessa alla specifica fase procedimentale e del tutto autonoma e scissa rispetto alla valutazione sulla configurabilità del reato oggetto della seconda denuncia. Sostiene invece il ricorrente, come detto, che il Giudice avrebbe indebitamente manifestato, con il primo provvedimento di archiviazione, il proprio convincimento "attraverso una errata ricostruzione dei fatti" derivante dalla supposta circostanza che il computer fosse stato formattato e riassegnato a personale ignoto "per il timore di lavorare su PC compromessi e che potevano essere nuovamente attaccati"; detta circostanza sarebbe, sempre a dire del ricorrente, smentita dal contenuto del verbale di perquisizione del 9.3.2023 in cui invece non vi sarebbe alcun riferimento al timore di lavorare su pc compromessi. Si tratta di un assunto non solo non provato in punto di fatto, ma, soprattutto, generico, non potendosi escludere affatto che il Giudice abbia tratto quel riferimento non dal verbale di perquisizione ma da altri atti o documenti del procedimento;
sul punto il ricorso è silente. Né, sotto ulteriore profilo, è stato spiegato perché, in concreto, quel riferimento avrebbe valenza inquinante sulla delibazione relativa alla archiviazione della notizia di reato per cui si procede. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 luglio 2024