CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4240/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Gricignano - 81002610616
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000141 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1., impugna l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2020, con cui il Comune, tramite Publiservizi S.r.l., ha contestato omesso versamento del tributo su un immobile sito nella zona industriale
ASI di Gricignano di Aversa, parametrando la superficie tassabile in 1.000 mq e applicando tariffa unica per attività produttiva.
Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.
Sia il Comune di Gricignano di Aversa sia Publiservizi S.r.l. risultano pertanto contumaci.
3. Deduzioni della ricorrente:
3.1. Violazione del contraddittorio procedimentale
3.2. Inefficacia della disciplina tariffaria
3.3. Erroneo calcolo dell'imposta
3.4. Assenza del servizio TARI nell'area industriale
3.5. Produzione di rifiuti speciali non assimilabili
3.6. Erronea superficie imponibile
3.7. Riduzione per mancato servizio
3.8. Illegittimità delle sanzioni
4. Domande della ricorrente
La ricorrente chiede:
1. In via principale: dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento.
2. In via subordinata: rideterminare il tributo limitatamente alla quota fissa e alle sole superfici adibite a uffici.
3. Vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
1. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale
Dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione non ha dato comunicazione di avvio del procedimento né ha instaurato alcun contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Tale omissione viola gli artt. 7 della L. 241/1990 e 10 della L. 212/2000, nonché il principio generale – affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione – secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un elemento indispensabile ai fini della validità degli atti impositivi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il contraddittorio preventivo deve essere attivato in relazione a qualsiasi tipo di atto impositivo, la cui legittimità si fonda sulla formazione “partecipata” della decisione amministrativa.
Nel caso di specie, l'assenza totale di confronto ha impedito alla contribuente di rappresentare elementi decisivi – quali la presenza di rifiuti speciali, l'assenza del servizio comunale e i contratti di smaltimento privato – circostanze che, se considerate, avrebbero condotto l'ente a un diverso esito.
L'atto deve pertanto essere dichiarato nullo, in quanto emesso in violazione del principio del giusto procedimento.
2. Assenza del servizio di raccolta nella zona industriale
Emergono dagli atti l' attestazione del Comune che conferma il mancato servizio di igiene urbana nella zona
ASI; la prova dei contratti stipulati dalla ricorrente con soggetti privati per lo smaltimento dei rifiuti.
La mancanza del servizio implica l' esenzione totale della quota variabile, poiché il Comune non svolge alcuna attività di raccolta;
la riduzione della quota fissa al 40%, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento IUC comunale.
L'ente impositore non ha contestato né smentito tali elementi, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio.
Ne consegue l'illegittimità dell'applicazione integrale della tariffa.
3. Presenza prevalente di rifiuti speciali non assimilabili
La società documenta di produrre rifiuti speciali, anche pericolosi, ai sensi dei codici CER;
provvedere al loro smaltimento tramite ditte autorizzate. Ai sensi dell'art. 1, comma 654, L. 147/2013, tali costi non rientrano nel perimetro della TARI, gravando esclusivamente sul produttore. La Risoluzione MEF
2/DF/2014 conferma che le aree produttive dove la presenza umana genera quantità minime di rifiuti urbani non sono soggette a TARI. L'atto impugnato, non distinguendo tra aree produttive e aree d'ufficio, risulta quindi viziato per erronea determinazione della base imponibile.
4. Erronea determinazione della superficie imponibile
La contribuente dimostra documentalmente che parte del piano terra e l'intero secondo piano sono locati a terzi;
la superficie effettivamente utilizzata è notevolmente inferiore ai 1.000 mq indicati dall'ente.
La mancata considerazione delle superfici concesse in locazione comporta l'erroneità del calcolo e, conseguentemente, l'infondatezza della pretesa.
5. Illegittimità delle sanzioni
La ricorrente risulta aver dichiarato l'inizio attività ai sensi del Regolamento IUC;
presentato denuncia di autosmaltimento mediante protocollo comunale del 30/06/2017. Difetta quindi il presupposto dell'“omessa dichiarazione” richiesto dall'art. 1, comma 696, L. 147/2013. Le sanzioni devono essere annullate.
Alla luce dei plurimi vizi riscontrati – tra cui decisivo quello relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale – l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti così ripartite:
€ 500,00 a carico del Comune di Gricignano (oltre accessori); € 500,00 (oltre accessori) a carico di Publiservizi
s.r.l.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti a carico del Comune di Gricignano e della Publiservizi s.r.l. così ripartite:
€ 500,00 a carico del Comune di Gricignano (oltre accessori); € 500,00 (oltre accessori) a carico di
Publiservizi s.r.l.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4240/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di Gricignano - 81002610616
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000141 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1., impugna l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2020, con cui il Comune, tramite Publiservizi S.r.l., ha contestato omesso versamento del tributo su un immobile sito nella zona industriale
ASI di Gricignano di Aversa, parametrando la superficie tassabile in 1.000 mq e applicando tariffa unica per attività produttiva.
Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.
Sia il Comune di Gricignano di Aversa sia Publiservizi S.r.l. risultano pertanto contumaci.
3. Deduzioni della ricorrente:
3.1. Violazione del contraddittorio procedimentale
3.2. Inefficacia della disciplina tariffaria
3.3. Erroneo calcolo dell'imposta
3.4. Assenza del servizio TARI nell'area industriale
3.5. Produzione di rifiuti speciali non assimilabili
3.6. Erronea superficie imponibile
3.7. Riduzione per mancato servizio
3.8. Illegittimità delle sanzioni
4. Domande della ricorrente
La ricorrente chiede:
1. In via principale: dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento.
2. In via subordinata: rideterminare il tributo limitatamente alla quota fissa e alle sole superfici adibite a uffici.
3. Vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
1. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale
Dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione non ha dato comunicazione di avvio del procedimento né ha instaurato alcun contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Tale omissione viola gli artt. 7 della L. 241/1990 e 10 della L. 212/2000, nonché il principio generale – affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione – secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un elemento indispensabile ai fini della validità degli atti impositivi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il contraddittorio preventivo deve essere attivato in relazione a qualsiasi tipo di atto impositivo, la cui legittimità si fonda sulla formazione “partecipata” della decisione amministrativa.
Nel caso di specie, l'assenza totale di confronto ha impedito alla contribuente di rappresentare elementi decisivi – quali la presenza di rifiuti speciali, l'assenza del servizio comunale e i contratti di smaltimento privato – circostanze che, se considerate, avrebbero condotto l'ente a un diverso esito.
L'atto deve pertanto essere dichiarato nullo, in quanto emesso in violazione del principio del giusto procedimento.
2. Assenza del servizio di raccolta nella zona industriale
Emergono dagli atti l' attestazione del Comune che conferma il mancato servizio di igiene urbana nella zona
ASI; la prova dei contratti stipulati dalla ricorrente con soggetti privati per lo smaltimento dei rifiuti.
La mancanza del servizio implica l' esenzione totale della quota variabile, poiché il Comune non svolge alcuna attività di raccolta;
la riduzione della quota fissa al 40%, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento IUC comunale.
L'ente impositore non ha contestato né smentito tali elementi, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio.
Ne consegue l'illegittimità dell'applicazione integrale della tariffa.
3. Presenza prevalente di rifiuti speciali non assimilabili
La società documenta di produrre rifiuti speciali, anche pericolosi, ai sensi dei codici CER;
provvedere al loro smaltimento tramite ditte autorizzate. Ai sensi dell'art. 1, comma 654, L. 147/2013, tali costi non rientrano nel perimetro della TARI, gravando esclusivamente sul produttore. La Risoluzione MEF
2/DF/2014 conferma che le aree produttive dove la presenza umana genera quantità minime di rifiuti urbani non sono soggette a TARI. L'atto impugnato, non distinguendo tra aree produttive e aree d'ufficio, risulta quindi viziato per erronea determinazione della base imponibile.
4. Erronea determinazione della superficie imponibile
La contribuente dimostra documentalmente che parte del piano terra e l'intero secondo piano sono locati a terzi;
la superficie effettivamente utilizzata è notevolmente inferiore ai 1.000 mq indicati dall'ente.
La mancata considerazione delle superfici concesse in locazione comporta l'erroneità del calcolo e, conseguentemente, l'infondatezza della pretesa.
5. Illegittimità delle sanzioni
La ricorrente risulta aver dichiarato l'inizio attività ai sensi del Regolamento IUC;
presentato denuncia di autosmaltimento mediante protocollo comunale del 30/06/2017. Difetta quindi il presupposto dell'“omessa dichiarazione” richiesto dall'art. 1, comma 696, L. 147/2013. Le sanzioni devono essere annullate.
Alla luce dei plurimi vizi riscontrati – tra cui decisivo quello relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale – l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti così ripartite:
€ 500,00 a carico del Comune di Gricignano (oltre accessori); € 500,00 (oltre accessori) a carico di Publiservizi
s.r.l.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti a carico del Comune di Gricignano e della Publiservizi s.r.l. così ripartite:
€ 500,00 a carico del Comune di Gricignano (oltre accessori); € 500,00 (oltre accessori) a carico di
Publiservizi s.r.l.