Articolo 2 della Legge 25 luglio 1956, n. 765
Articolo 1
Versione
15 agosto 1956
Art. 2.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 100.000.000 nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1956/57, per provvedere ai termini dell' art. 8 - primo comma - della legge 22 novembre 1954, n. 1127 , alle spese di funzionamento della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington e della Sezione acquisti di cui agli articoli 1 e 3 della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 luglio 1956

GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO
Entrata in vigore il 15 agosto 1956