Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza breve 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13256 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di inidoneità psicofisica notificato al ricorrente in data 22 agosto 2025 recante la seguente motivazione «riferito pregresso uso di cannabinoidi ai sensi dell'art. 3, comma 2, rif. Tab. 1, punto 9 del D.M. 30/06/03, n. 198» nella parte in cui ne ha decretato l'esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025;
- della scheda di valutazione psicopatologica stilata dalla commissione esaminatrice del concorso in data 22 agosto 2025 e resa nota al ricorrente solo in data 22 settembre 2025, all'esito dell'apposita istanza di accesso agli atti dallo stesso inoltrata alla procedente;
- ove occorra e per quanto di ragione, di tutti i verbali redatti dalla commissione psicofisica del concorso nella parte in cui rilevano l'inidoneità al ruolo di parte ricorrente, conosciuti il giorno 22 settembre 2025 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui decretano la non idoneità;
- dell'art 14 del bando con il quale è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025 che disciplina gli accertamenti psicofisici del concorso, nella parte in cui prevede «I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso. L'esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato.»;
- per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025 pubblicate sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione concorsuale;
- ove interpretate in malam partem, delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui prevede «Parimenti costituiscono causa d'inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi»;
- ove interpretate in malam partem, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, e della relativa Tabella 1, punto 9, nella parte in cui individua tra le cause di inidoneità ai ruoli della Polizia di Stato l'«uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi»;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con il quale è stato indetto il «concorso pubblico per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato» indetto con d.C.P. del 22 aprile 2025;
- della graduatoria di merito del concorso gravato, ad oggi non ancora adottata né pubblicata, nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AR GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- è stato escluso dal concorso pubblico per l’assunzione di n. 2517 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025, a causa del giudizio di non idoneità ricevuto in data 22 agosto 2025 per «riferito pregresso uso di cannabinoidi» , ai sensi dell’art. 3, c. 2, rif. Tab. 1, punto 9 del d.m. n. 198 del 30 giugno 2003.
2. Questo T.a.r., adito dal sig. -OMISSIS- con ricorso per l’annullamento del provvedimento di esclusione, con ordinanza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, ha accolto la domanda cautelare ivi spiegata, ammettendo “con riserva” il ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.
3. Il Ministero dell’Interno, dopo essersi costituito in giudizio, ha rappresentato in data 9 febbraio 2026 che il ricorrente è risultato “non idoneo” agli accertamenti attitudinali ai quali è stato convocato in data 3 dicembre 2025 in esecuzione del provvedimento cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, a seguito della discussione, in occasione della quale il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio e chiesto la compensazione delle spese di lite, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. La richiesta del ricorrente, pur priva delle formalità previste dall’art. 84, c. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), sicché a questo giudice non resta che definire il giudizio coerentemente con tale evidenza, dichiarandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Considerata la natura e l’andamento della controversia e la particolarità delle questioni trattate, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AR GN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GN | OR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.