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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente e Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Foglianise - Piazza Municipio 82030 Foglianise BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - 80011990639
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 BOLLO 2018
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - 80011990639
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240003785978000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240003785978000 CAMERA COMMERC 2019
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15/0011/0 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/451/0 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/006/0 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente_1 impugna atto di intimazione n. 017 2025 90013143 77/000, notificata il 06/05/2025, relativa a Cartella n. 01720240003785978000 asseritamente notificata il 15/03/2024 per tassa automobilistica 2018 e diritto camerale 2019 ; Avviso di accertamento n. 15/0011/0 asseritamente notificato il 22/12/2021 per Tari 2015; Avviso di accertamento n. 17/451/0 asseritamente notificato il
22/11/2022 per Tari 2017; avviso di accertamento n. 16/006/0 asseritamente notificato il 22/12/2022 per
Tari 2016.
Deduce, a sostegno del ricorso, l'omessa notifica della cartella e degli avvisi di accertamento con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate- riscossioni eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio posto che risulta evocato in giudizio soltanto il comune di Foglianise ma non anche la Regione Campania e la Camera di Commercio Irpinia IO . Deduce la carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito.
Il Comune di Foglianise, pur evocato in giudizio, non si costituisce.
Presenta memorie la società in cui, stante la mancata prova della notifica degli atti presupposto, ribadisce la fondatezza del ricorso.
Disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri enti creditori ovvero la Regione
Campania e la Camera di Commercio IrpiniaIO, si costituisce soltanto la Regione Campania sostenendo che l'avviso di accertamento, riferito all'annualità 2018, era stato regolarmente notificato in data 5.11.2021 ovvero nei tre anni successivi e mai impugnato.
Deposita memorie la società in cui insiste nell'accoglimento del ricorso, posto che nessuna prova è stata offerta in ordine alla notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In assenza di costituzione del comune di Foglianise nessuna prova è stata acquisita in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento TARI anni 2015-2016 e 2017 mentre risulta agli atti prova della rituale notifica della cartella di pagamento in data 15.3.2024 via pec sicchè alcuna prescrizione risulta maturata, attesa la mancata impugnazione della cartella .
Tutte le deduzioni svolte in relazione al difetto di notifica svolte in ricorso, in presenza di atto notificato attraverso posta elettronica certificata, risultano del tutto inconferenti.
Quanto al diritto camerale anno 2019, a fronte della cartella di pagamento notificata il 15.3.2024 nessuna prescrizione può dirsi maturata e tanto tenuto conto anche della normativa emergenziale per VI .
Le stesse considerazioni si impongono in relazione alla tassa automobilistica, risultando agli atti prova dell'avviso di accertamento notificato il 5.11.2021
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO.CONDANNA LA SOCIETA' ISTANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE,
LIQUIDATE IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA, in euro 800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, se dovuti .
Benevento, 17.2.2026
Il Presidente est. (Dr.sa Anna Carla Catalano)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente e Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 585/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Foglianise - Piazza Municipio 82030 Foglianise BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - 80011990639
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 01720259001314377/000 BOLLO 2018
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - 80011990639
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240003785978000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240003785978000 CAMERA COMMERC 2019
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15/0011/0 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/451/0 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/006/0 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente_1 impugna atto di intimazione n. 017 2025 90013143 77/000, notificata il 06/05/2025, relativa a Cartella n. 01720240003785978000 asseritamente notificata il 15/03/2024 per tassa automobilistica 2018 e diritto camerale 2019 ; Avviso di accertamento n. 15/0011/0 asseritamente notificato il 22/12/2021 per Tari 2015; Avviso di accertamento n. 17/451/0 asseritamente notificato il
22/11/2022 per Tari 2017; avviso di accertamento n. 16/006/0 asseritamente notificato il 22/12/2022 per
Tari 2016.
Deduce, a sostegno del ricorso, l'omessa notifica della cartella e degli avvisi di accertamento con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate- riscossioni eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio posto che risulta evocato in giudizio soltanto il comune di Foglianise ma non anche la Regione Campania e la Camera di Commercio Irpinia IO . Deduce la carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito.
Il Comune di Foglianise, pur evocato in giudizio, non si costituisce.
Presenta memorie la società in cui, stante la mancata prova della notifica degli atti presupposto, ribadisce la fondatezza del ricorso.
Disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri enti creditori ovvero la Regione
Campania e la Camera di Commercio IrpiniaIO, si costituisce soltanto la Regione Campania sostenendo che l'avviso di accertamento, riferito all'annualità 2018, era stato regolarmente notificato in data 5.11.2021 ovvero nei tre anni successivi e mai impugnato.
Deposita memorie la società in cui insiste nell'accoglimento del ricorso, posto che nessuna prova è stata offerta in ordine alla notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In assenza di costituzione del comune di Foglianise nessuna prova è stata acquisita in relazione alla notifica degli avvisi di accertamento TARI anni 2015-2016 e 2017 mentre risulta agli atti prova della rituale notifica della cartella di pagamento in data 15.3.2024 via pec sicchè alcuna prescrizione risulta maturata, attesa la mancata impugnazione della cartella .
Tutte le deduzioni svolte in relazione al difetto di notifica svolte in ricorso, in presenza di atto notificato attraverso posta elettronica certificata, risultano del tutto inconferenti.
Quanto al diritto camerale anno 2019, a fronte della cartella di pagamento notificata il 15.3.2024 nessuna prescrizione può dirsi maturata e tanto tenuto conto anche della normativa emergenziale per VI .
Le stesse considerazioni si impongono in relazione alla tassa automobilistica, risultando agli atti prova dell'avviso di accertamento notificato il 5.11.2021
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO.CONDANNA LA SOCIETA' ISTANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE,
LIQUIDATE IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA, in euro 800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, se dovuti .
Benevento, 17.2.2026
Il Presidente est. (Dr.sa Anna Carla Catalano)