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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2942/2022
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice AN UL, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. PALERMO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUPONIO SAMANTHA e L' Controparte_2
, C.F. , difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro
CONVENUTI
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 030-2022- 90018603-60-000, notificata in data 19.7.2022, mediante la quale si intimava il pagamento della somma di € 17.256,41, relativa alla cartella esattoriale n. 030-2018- 00044709-14-002, inerente Irpef del 2006 e 2007 del sig. , padre della Persona_1 ricorrente, deceduto l'11/09/2008.
L'attrice eccepisce di aver accettato l'eredità del padre con beneficio d'inventario, e che dall'inventario redatto risulta un patrimonio ereditario pari a € 0,00. Si è costituita l' eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_3 del giudice ordinario in favore del giudice tributario e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si è costituita l' , Controparte_4 associandosi all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'
[...]
e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
Posto che è pacifico che i crediti di cui i convenuti chiedono il pagamento riguardano tributi, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La S.C. ha ulteriormente chiarito che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Sez. U - , Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397 - 01), nonché che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 (Rv. 673176 - 01).
Come chiarito dalla S.C., e come già chiaramente evincibile dalla norma, quindi,
“restano escluse della giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua” (cioè della cartella) “notificazione”, e l'atto di intimazione di pagamento non è un atto dell'esecuzione forzata. Le spese vanno compensate stante l'assenza di un orientamento univoco in giurisprudenza sulla questione in base alla quale è stata decisa la controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, assegnando il termine di legge per la riproposizione delle domande innanzi al giudice dotato di giurisdizione ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009;
b) compensa le spese.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
AN UL
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice AN UL, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'Avv. PALERMO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE
e c.f. , difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LUPONIO SAMANTHA e L' Controparte_2
, C.F. , difesa dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro
CONVENUTI
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 030-2022- 90018603-60-000, notificata in data 19.7.2022, mediante la quale si intimava il pagamento della somma di € 17.256,41, relativa alla cartella esattoriale n. 030-2018- 00044709-14-002, inerente Irpef del 2006 e 2007 del sig. , padre della Persona_1 ricorrente, deceduto l'11/09/2008.
L'attrice eccepisce di aver accettato l'eredità del padre con beneficio d'inventario, e che dall'inventario redatto risulta un patrimonio ereditario pari a € 0,00. Si è costituita l' eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_3 del giudice ordinario in favore del giudice tributario e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si è costituita l' , Controparte_4 associandosi all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'
[...]
e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Controparte_3
Posto che è pacifico che i crediti di cui i convenuti chiedono il pagamento riguardano tributi, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs 546/1992, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La S.C. ha ulteriormente chiarito che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Sez. U - , Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397 - 01), nonché che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 (Rv. 673176 - 01).
Come chiarito dalla S.C., e come già chiaramente evincibile dalla norma, quindi,
“restano escluse della giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua” (cioè della cartella) “notificazione”, e l'atto di intimazione di pagamento non è un atto dell'esecuzione forzata. Le spese vanno compensate stante l'assenza di un orientamento univoco in giurisprudenza sulla questione in base alla quale è stata decisa la controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, assegnando il termine di legge per la riproposizione delle domande innanzi al giudice dotato di giurisdizione ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009;
b) compensa le spese.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
AN UL