CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2024, n. 20524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20524 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RU SA, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EN Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Isidoro Spiezia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20524 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione dibattimentale di primo grado, che aveva dichiarato SA RU colpevole di concorso nei reati di detenzione e porto illegali di materiale esplodente e di arma comune da sparo, di cui al capo a) della rubrica, nonché di concorso in incendio e danneggiamento aggravato, contestati nei capi b) e c), e, riconosciuta la continuazione, aveva condannato l'imputato alla pena principale di cinque anni di reclusione e 7.800 euro di multa. 2. Oggetto dell'incendio e del danneggiamento risultava l'automobile di NZ RO, il quale, il 13 dicembre 2020, aveva sporto denuncia-querela rappresentando che, poco dopo l'una del mattino, mentre dormiva nella sua abitazione di Brusciano, era stato svegliato da un forte rumore, proveniente dall'esterno. RO si era quindi affacciato alla finestra, avvedendosi che il veicolo era in fiamme a causa dell'esplosione, nella vicina via Rossellini, di un ordigno di fattura rudimentale. L'ordigno era in realtà diretto contro la famiglia TO, residente nella medesima via. Il balcone dell'abitazione di costoro, nei momenti immediatamente precedenti l'esplosione, era stato raggiunto da una serie di colpi di pistola, sparati da tre uomini, scesi da due autovetture, una Fiat Panda di colore bianco e una Fiat 500. Il sopraggiungere delle vetture e gli spari erano stati ripresi da un sistema di videosorveglianza. Analoghe telecamere, circa mezz'ora prima, avevano filmato, in piazza LL, la fase preparatoria, mostrando un gruppo di persone intente a camuffare le targhe di una Fiat Panda di colore bianco e di una Fiat Punto, e a caricare sulla Panda l'ordigno esplosivo. Quest'ultima videoregistrazione, temporalmente anteriore, metteva capo all'identificazione dell'odierno imputato, SA RU, riconosciuto nelle immagini dal personale di polizia giudiziaria operante, al quale l'uomo era noto;
al riguardo, avevano deposto in dibattimento i testimoni TO Di Matera, DR FE e IA NA, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri. E la stessa Corte di appello aveva provveduto, in camera di consiglio, alla visione delle videoriprese. 3. Ai fini della responsabilità concorsuale di RU rispetto a tutti i reati addebitati non era necessario, per la Corte di appello, assumere necessariamente la sua presenza sul luogo degli spari e della deflagrazione. RU aveva in ogni caso fornito un rilevante contributo preparatorio all'azione complessiva, avendo personalmente provveduto all'alterazione delle targhe del 7 veicolo (lo stesso da lui abitualmente utilizzato), al cui interno i complici, in sua presenza, avevano collocato l'ordigno esplosivo, nella piena consapevolezza di quanto sarebbe poi accaduto. Quanto all'imputazione di cui al capo b), ricorreva per la Corte del gravame il delitto di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio (o dal relativo pericolo). Il fuoco appiccato aveva le caratteristiche dell'incendio in senso tecnico e la volontà colpevole si era diretta, a scopo intimidatorio, in tale precisa direzione (non si voleva solo danneggiare). 4. Avverso la sentenza di secondo grado SA RU ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in sei motivi, che qui si riassumono ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al suo riconoscimento per il tramite del sistema di videosorveglianza di piazza LL, da cui è derivata l'affermazione della sua colpevolezza. Le contestazioni difensive, al riguardo, avrebbero meritato maggiore attenzione e considerazione. Il testimone Di Matera, in effetti, aveva in udienza dichiarato di avere operato il riconoscimento, nonostante la persona apparsa nelle immagini fosse «travisata» e avesse «un berrettino da baseball e il cappuccio alzato», sulla base delle caratteristiche fisiche, del modo di camminare, delle movenze, dell'abbigliamento indossato (una tuta di colore scuro e un berrettino nero) e del particolare tipo di occhiali. Il testimone FE, aul:ore dell'ulteriore riconoscimento, aveva invece dichiarato, in successiva udienza, che l'uomo non aveva «nessuna mascherina», né altro «che potesse alterarne il volto», e fosse dunque perfettamente riconoscibile, essendosi trovato, in un determinato momento, sotto l'illuminazione dei fari dell'automobile lampeggianti all'apertura delle portiere. FE aveva anch'egli parlato dei particolari occhiali a specchio, nonché della tuta e del berrettino neri. Questo secondo dichiarante, nel corso dell'esame dibattimentale, aveva anche fatto capire di essere a conoscenza del narrato del primo testimone, quantunque non avesse assistito alla relativa escussione. La circostanza destava sconcerto, sottintendendo che il secondo operante si fosse confrontato con il primo per rendere una versione che fosse il più possibile aderente a quella già acquisita. Rimaneva, comunque, una insuperata discrasia con riferimento al dato del travisamento. Nelle dichiarazioni predibattimentali dei testimoni non vi era, poi, riferimento alcuno né al particolare tipo di occhiali, né al dettaglio delle luci lampeggianti che F7 3 avrebbero illuminato il volto. Quanto agli occhiali, non si era tentato di risalire alla loro marca e al modello, al fine di un migliore confronto. Il lampeggiamento dei fari sarà durato una frazione di secondo e non si vede come possa avere illuminato in modo adeguato il volto della persona da riconoscere. «Tratti somatici», «modo di camminare» e «movenze» sarebbero caratteristiche evocate in modo indeterminato. RU, peraltro, era stato sempre controllato dalle forze dell'ordine in condotte di guida, tali da non permettere di risalire alle «movenze». L'imputato possedeva, è vero, una vettura Fiat Panda (l'accostamento era stato effettuato dal teste NA), ma trattasi di una vettura assai comune. Non essendo rilevabile, dai filmati, la targa di quella coinvolta nei crimini, il dato indiziario perdeva di valore, anche perché la stessa videoregistrazione mostrava che l'uomo, identificato per RU, fosse poi salito a bordo della Punto. E alla guida della Panda fu controllata, in seguito, altra persona, ciò dimostrando che l'automobile non era nella disponibilità esclusiva dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al ritenuto suo concorso nei reati contestati. Quand'anche l'imputato fosse veramente l'uomo che armeggiava con le targhe, la circostanza non proverebbe la compartecipazione criminosa. RU non avrebbe preso parte ad alcuna altra attività, né avrebbe interagito o interloquito con gli altri soggetti coinvolti, né si sarebbe a posteriori interessato alla vicenda. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla negata derubricazione del reato di cui al capo b) nella fattispecie di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen. Lo scopo dell'azione sarebbe stato solo il danneggiamento, e le fiamme non avevano neppure raggiunto il grado di diffusività richiesto per integrare tecnicamente la fattispecie dell'incendio. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla negata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza. La condotta dell'imputato sarebbe stata di natura solo preparatoria e dal carattere pienamente fungibile, risultando non indispensabile. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, illegittimamente opposto per la sola mancanza di collaborazione, pentimento o reticenza. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. La gravità dell'occorso sarebbe stata desunta dal suo 4 collegamento ad una conflittualità tra gruppi rivali di criminalità organizzata, di cui non vi sarebbe tuttavia evidenza alcuna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione del riconoscimento dell'imputato come coautore delle condotte serventi, preordinate alla consumazione, è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento video- fotografico, operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, e riportato come tale in dibattimento, non è espressamente regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto, utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197-01). L'affidabilità della prova discende, in tal caso, dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi ha compiuto l'individuazione (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548-01), che può essere misurata in base alla univocità e precisione degli elementi identificativi, alla veste professionale del dichiarante e ad ogni altra circostanza in grado di assegnare valore alla dichiarazione confermativa (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01). Nella specie, il riconoscimento è avvenuto ad opera di plurimi e qualificati operatori di polizia giudiziaria, che se ne sono detti certi a seguito di diretta e pregressa conoscenza personale del soggetto ripreso e hanno fornito elementi di estremo dettaglio a sostegno dell'individuazione operata, favorita dalle esistenti condizioni di luce di cui è stata fornita, del pari, accurata illustrazione. I testimoni non sono incorsi in contraddizione alcuna e non vi sono ragioni concrete per ipotizzare errori o, quel che è peggio, la collusione o il mendacio. Il recepimento giudiziale del riconoscimento è dunque esente da criticità in questa sede rilevabili. 2. Il secondo motivo neppure è fondato. Il pieno coinvolgimento dell'imputato sia nell'attività di falsificazione delle targhe dell'automobile da impegnare nella spedizione punitiva, sia nel caricamento a bordo dell'ordigno esplosivo, disvela la piena consapevolezza in capo a lui del disegno criminoso complessivo, in uno con il fattivo contributo materiale fornito alla sua realizzazione. Ad escludere la sua responsabilità penale concorrente non vale, dunque, l'eventuale mancata partecipazione alla fase esecutiva finale. Il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. è infatti, in caso di azione collettiva, 5 quello comunque espressivo dell'avvenuta condivisione dell'evento, accompagnata da manifestazioni esteriori, anche diverse dalla condotta tipica, idonee a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione del reato (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, dep. 2022, Dell'Aquila, Rv. 282620-01). 3. E' inammissibile il terzo motivo. I criteri di identificazione della fattispecie di cui all'art. 423 cod. pen., cui la Corte di merito si è attenuta, sono all'evidenza corretti. Si ha incendio, ai fini della legge penale, quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (in senso conforme è orientata la costante giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842-01; Sez. 4, n. 43126 del 29/10/2008, Cominetto, Rv. 242459-01; Sez. 4, n. 2805 del 06/12/1988, dep. 1989, Bambina, Rv. 180588-01). Tali sono giustappunto le caratteristiche che, con riferimento alla condotta di appiccamento del fuoco di cui al capo b), e alle sue conseguenze, sono state oggetto di giudiziale riscontro. Quest'ultimo è stato argomentato in modo logico ed esauriente, e le confutazioni del ricorrente sul punto sono generiche e di puro merito. La Corte territoriale ha, infine, inappuntabilmente motivato in punto di dolo - che è l'elemento discriminante rispetto alla contigua fattispecie di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258942-01 - e al riguardo non è stata sviluppata alcuna reale censura. 4. Sono infine inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo. Al di là della estrema genericità di formulazione, le doglianze in essi svolte sono manifestamente infondate. L'attenuante della partecipazione di minima importanza, ex art. 114 cod. pen., postula l'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01), e in tutta evidenza tali caratteristiche non si attagliano all'apporto compartecipativo dell'imputato, apprezzabilmente intervenuto nella fase cruciale di allestimento dei mezzi necessari per la consumazione. Ineccepibile appare la sentenza impugnata in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, sostanziatasi in un giudizio di fatto che, in quanto 6 compiutamente motivato con riferimento alle gravi modalità di condotta e alle negative note di personalità, appare insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). La pena, infine, si è attestata in prossimità del minimo edittale, sia con riferimento alla pena base per il più grave reato di esplosivi, sia con riferimento agli aumenti per la continuazione (come consta dal calcolo contenuto nella sentenza di primo grado, ribadito in appello), e non residua alcun concreto margine di doglianza al riguardo. 5. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono. A tale esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EN Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Isidoro Spiezia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20524 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione dibattimentale di primo grado, che aveva dichiarato SA RU colpevole di concorso nei reati di detenzione e porto illegali di materiale esplodente e di arma comune da sparo, di cui al capo a) della rubrica, nonché di concorso in incendio e danneggiamento aggravato, contestati nei capi b) e c), e, riconosciuta la continuazione, aveva condannato l'imputato alla pena principale di cinque anni di reclusione e 7.800 euro di multa. 2. Oggetto dell'incendio e del danneggiamento risultava l'automobile di NZ RO, il quale, il 13 dicembre 2020, aveva sporto denuncia-querela rappresentando che, poco dopo l'una del mattino, mentre dormiva nella sua abitazione di Brusciano, era stato svegliato da un forte rumore, proveniente dall'esterno. RO si era quindi affacciato alla finestra, avvedendosi che il veicolo era in fiamme a causa dell'esplosione, nella vicina via Rossellini, di un ordigno di fattura rudimentale. L'ordigno era in realtà diretto contro la famiglia TO, residente nella medesima via. Il balcone dell'abitazione di costoro, nei momenti immediatamente precedenti l'esplosione, era stato raggiunto da una serie di colpi di pistola, sparati da tre uomini, scesi da due autovetture, una Fiat Panda di colore bianco e una Fiat 500. Il sopraggiungere delle vetture e gli spari erano stati ripresi da un sistema di videosorveglianza. Analoghe telecamere, circa mezz'ora prima, avevano filmato, in piazza LL, la fase preparatoria, mostrando un gruppo di persone intente a camuffare le targhe di una Fiat Panda di colore bianco e di una Fiat Punto, e a caricare sulla Panda l'ordigno esplosivo. Quest'ultima videoregistrazione, temporalmente anteriore, metteva capo all'identificazione dell'odierno imputato, SA RU, riconosciuto nelle immagini dal personale di polizia giudiziaria operante, al quale l'uomo era noto;
al riguardo, avevano deposto in dibattimento i testimoni TO Di Matera, DR FE e IA NA, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri. E la stessa Corte di appello aveva provveduto, in camera di consiglio, alla visione delle videoriprese. 3. Ai fini della responsabilità concorsuale di RU rispetto a tutti i reati addebitati non era necessario, per la Corte di appello, assumere necessariamente la sua presenza sul luogo degli spari e della deflagrazione. RU aveva in ogni caso fornito un rilevante contributo preparatorio all'azione complessiva, avendo personalmente provveduto all'alterazione delle targhe del 7 veicolo (lo stesso da lui abitualmente utilizzato), al cui interno i complici, in sua presenza, avevano collocato l'ordigno esplosivo, nella piena consapevolezza di quanto sarebbe poi accaduto. Quanto all'imputazione di cui al capo b), ricorreva per la Corte del gravame il delitto di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio (o dal relativo pericolo). Il fuoco appiccato aveva le caratteristiche dell'incendio in senso tecnico e la volontà colpevole si era diretta, a scopo intimidatorio, in tale precisa direzione (non si voleva solo danneggiare). 4. Avverso la sentenza di secondo grado SA RU ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in sei motivi, che qui si riassumono ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al suo riconoscimento per il tramite del sistema di videosorveglianza di piazza LL, da cui è derivata l'affermazione della sua colpevolezza. Le contestazioni difensive, al riguardo, avrebbero meritato maggiore attenzione e considerazione. Il testimone Di Matera, in effetti, aveva in udienza dichiarato di avere operato il riconoscimento, nonostante la persona apparsa nelle immagini fosse «travisata» e avesse «un berrettino da baseball e il cappuccio alzato», sulla base delle caratteristiche fisiche, del modo di camminare, delle movenze, dell'abbigliamento indossato (una tuta di colore scuro e un berrettino nero) e del particolare tipo di occhiali. Il testimone FE, aul:ore dell'ulteriore riconoscimento, aveva invece dichiarato, in successiva udienza, che l'uomo non aveva «nessuna mascherina», né altro «che potesse alterarne il volto», e fosse dunque perfettamente riconoscibile, essendosi trovato, in un determinato momento, sotto l'illuminazione dei fari dell'automobile lampeggianti all'apertura delle portiere. FE aveva anch'egli parlato dei particolari occhiali a specchio, nonché della tuta e del berrettino neri. Questo secondo dichiarante, nel corso dell'esame dibattimentale, aveva anche fatto capire di essere a conoscenza del narrato del primo testimone, quantunque non avesse assistito alla relativa escussione. La circostanza destava sconcerto, sottintendendo che il secondo operante si fosse confrontato con il primo per rendere una versione che fosse il più possibile aderente a quella già acquisita. Rimaneva, comunque, una insuperata discrasia con riferimento al dato del travisamento. Nelle dichiarazioni predibattimentali dei testimoni non vi era, poi, riferimento alcuno né al particolare tipo di occhiali, né al dettaglio delle luci lampeggianti che F7 3 avrebbero illuminato il volto. Quanto agli occhiali, non si era tentato di risalire alla loro marca e al modello, al fine di un migliore confronto. Il lampeggiamento dei fari sarà durato una frazione di secondo e non si vede come possa avere illuminato in modo adeguato il volto della persona da riconoscere. «Tratti somatici», «modo di camminare» e «movenze» sarebbero caratteristiche evocate in modo indeterminato. RU, peraltro, era stato sempre controllato dalle forze dell'ordine in condotte di guida, tali da non permettere di risalire alle «movenze». L'imputato possedeva, è vero, una vettura Fiat Panda (l'accostamento era stato effettuato dal teste NA), ma trattasi di una vettura assai comune. Non essendo rilevabile, dai filmati, la targa di quella coinvolta nei crimini, il dato indiziario perdeva di valore, anche perché la stessa videoregistrazione mostrava che l'uomo, identificato per RU, fosse poi salito a bordo della Punto. E alla guida della Panda fu controllata, in seguito, altra persona, ciò dimostrando che l'automobile non era nella disponibilità esclusiva dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al ritenuto suo concorso nei reati contestati. Quand'anche l'imputato fosse veramente l'uomo che armeggiava con le targhe, la circostanza non proverebbe la compartecipazione criminosa. RU non avrebbe preso parte ad alcuna altra attività, né avrebbe interagito o interloquito con gli altri soggetti coinvolti, né si sarebbe a posteriori interessato alla vicenda. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla negata derubricazione del reato di cui al capo b) nella fattispecie di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen. Lo scopo dell'azione sarebbe stato solo il danneggiamento, e le fiamme non avevano neppure raggiunto il grado di diffusività richiesto per integrare tecnicamente la fattispecie dell'incendio. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla negata concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza. La condotta dell'imputato sarebbe stata di natura solo preparatoria e dal carattere pienamente fungibile, risultando non indispensabile. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche, illegittimamente opposto per la sola mancanza di collaborazione, pentimento o reticenza. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. La gravità dell'occorso sarebbe stata desunta dal suo 4 collegamento ad una conflittualità tra gruppi rivali di criminalità organizzata, di cui non vi sarebbe tuttavia evidenza alcuna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione del riconoscimento dell'imputato come coautore delle condotte serventi, preordinate alla consumazione, è infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento video- fotografico, operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, e riportato come tale in dibattimento, non è espressamente regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto, utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197-01). L'affidabilità della prova discende, in tal caso, dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi ha compiuto l'individuazione (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548-01), che può essere misurata in base alla univocità e precisione degli elementi identificativi, alla veste professionale del dichiarante e ad ogni altra circostanza in grado di assegnare valore alla dichiarazione confermativa (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01). Nella specie, il riconoscimento è avvenuto ad opera di plurimi e qualificati operatori di polizia giudiziaria, che se ne sono detti certi a seguito di diretta e pregressa conoscenza personale del soggetto ripreso e hanno fornito elementi di estremo dettaglio a sostegno dell'individuazione operata, favorita dalle esistenti condizioni di luce di cui è stata fornita, del pari, accurata illustrazione. I testimoni non sono incorsi in contraddizione alcuna e non vi sono ragioni concrete per ipotizzare errori o, quel che è peggio, la collusione o il mendacio. Il recepimento giudiziale del riconoscimento è dunque esente da criticità in questa sede rilevabili. 2. Il secondo motivo neppure è fondato. Il pieno coinvolgimento dell'imputato sia nell'attività di falsificazione delle targhe dell'automobile da impegnare nella spedizione punitiva, sia nel caricamento a bordo dell'ordigno esplosivo, disvela la piena consapevolezza in capo a lui del disegno criminoso complessivo, in uno con il fattivo contributo materiale fornito alla sua realizzazione. Ad escludere la sua responsabilità penale concorrente non vale, dunque, l'eventuale mancata partecipazione alla fase esecutiva finale. Il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. è infatti, in caso di azione collettiva, 5 quello comunque espressivo dell'avvenuta condivisione dell'evento, accompagnata da manifestazioni esteriori, anche diverse dalla condotta tipica, idonee a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione del reato (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, dep. 2022, Dell'Aquila, Rv. 282620-01). 3. E' inammissibile il terzo motivo. I criteri di identificazione della fattispecie di cui all'art. 423 cod. pen., cui la Corte di merito si è attenuta, sono all'evidenza corretti. Si ha incendio, ai fini della legge penale, quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone (in senso conforme è orientata la costante giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842-01; Sez. 4, n. 43126 del 29/10/2008, Cominetto, Rv. 242459-01; Sez. 4, n. 2805 del 06/12/1988, dep. 1989, Bambina, Rv. 180588-01). Tali sono giustappunto le caratteristiche che, con riferimento alla condotta di appiccamento del fuoco di cui al capo b), e alle sue conseguenze, sono state oggetto di giudiziale riscontro. Quest'ultimo è stato argomentato in modo logico ed esauriente, e le confutazioni del ricorrente sul punto sono generiche e di puro merito. La Corte territoriale ha, infine, inappuntabilmente motivato in punto di dolo - che è l'elemento discriminante rispetto alla contigua fattispecie di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258942-01 - e al riguardo non è stata sviluppata alcuna reale censura. 4. Sono infine inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo. Al di là della estrema genericità di formulazione, le doglianze in essi svolte sono manifestamente infondate. L'attenuante della partecipazione di minima importanza, ex art. 114 cod. pen., postula l'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01), e in tutta evidenza tali caratteristiche non si attagliano all'apporto compartecipativo dell'imputato, apprezzabilmente intervenuto nella fase cruciale di allestimento dei mezzi necessari per la consumazione. Ineccepibile appare la sentenza impugnata in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, sostanziatasi in un giudizio di fatto che, in quanto 6 compiutamente motivato con riferimento alle gravi modalità di condotta e alle negative note di personalità, appare insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). La pena, infine, si è attestata in prossimità del minimo edittale, sia con riferimento alla pena base per il più grave reato di esplosivi, sia con riferimento agli aumenti per la continuazione (come consta dal calcolo contenuto nella sentenza di primo grado, ribadito in appello), e non residua alcun concreto margine di doglianza al riguardo. 5. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto, alla stregua delle considerazioni che precedono. A tale esito consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/01/2024