Art. 18.
Per l'anno finanziario 1971, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti, anche in relazione alla definizione di partite pregresse concernenti adeguamenti tariffari, nell'importo complessivo di lire 52.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento e' iscritto al capitolo n. 3220 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
Per l'anno finanziario 1971, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti, anche in relazione alla definizione di partite pregresse concernenti adeguamenti tariffari, nell'importo complessivo di lire 52.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento e' iscritto al capitolo n. 3220 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.