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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
OL US FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6672/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 307 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Paola, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2017 prot. n. 19661 del 16.11.2022 (provv. n. 307 dell'8.11.2022), dell'importo di euro 1021,00, notificato in data 19.1.2023, deducendo la decadenza dall'azione di accertamento.
In data 6.12.2024 il Comune di Paola si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 22.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento e deducendo, altresì, l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione del divieto di notifica degli atti di riscossione previsto dalla normativa emergenziale COVID.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nessuna decadenza si è verificata nel caso di specie.
L'art. 161 L. 296/06 “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi pagamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
L'art. 67 del DL 18 del 2020 (decreto Cura Italia) ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.
Alla luce della richiamata norma, in caso di atti impositivi da notificare entro il 31.12.2022 (come quello impugnato nel caso di specie), il termine per la notifica è prorogato fino al 26.3.2023.
L'art. 157 del DL 34 del 2020 ha, poi, previsto che gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza
(calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020 devono essere emessi entro il 31.12.2020 e notificati fra l'1.01.2021 e il 31.12.2021.
Nell'art. 157 comma 7-bis (introdotto in sede di conversione), però, è stato precisato che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Tale esclusione implica che le disposizioni di cui all'art. 157 del DL 34 del 2020 non si applicano alle entrate degli enti territoriali ma non anche che per queste ultime valgano i termini ordinari di decadenza: per gli enti territoriali, infatti, rimane fermo il disposto dell'art. 67 D.L. 18/2020.
Nel caso di specie, dunque, essendo l'atto impugnato stato notificato il 19.1.2023, non è maturata alcuna decadenza.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'atto impugnato per violazione del divieto di notifica di atti di riscossione previsto dalla normativa emergenziale, si evidenzia che trattasi di un motivo nuovo rispetto a quello agitato nel ricorso iniziale e, quindi, in quanto proposto per la prima volta con la memoria del 22.12.2025, inammissibile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Paola, liquidate nella misura di euro 350,00 oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del citato Comune.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
OL US FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6672/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 307 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Paola, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2017 prot. n. 19661 del 16.11.2022 (provv. n. 307 dell'8.11.2022), dell'importo di euro 1021,00, notificato in data 19.1.2023, deducendo la decadenza dall'azione di accertamento.
In data 6.12.2024 il Comune di Paola si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 22.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento e deducendo, altresì, l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione del divieto di notifica degli atti di riscossione previsto dalla normativa emergenziale COVID.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nessuna decadenza si è verificata nel caso di specie.
L'art. 161 L. 296/06 “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati pagamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi pagamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
L'art. 67 del DL 18 del 2020 (decreto Cura Italia) ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.
Alla luce della richiamata norma, in caso di atti impositivi da notificare entro il 31.12.2022 (come quello impugnato nel caso di specie), il termine per la notifica è prorogato fino al 26.3.2023.
L'art. 157 del DL 34 del 2020 ha, poi, previsto che gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza
(calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020 devono essere emessi entro il 31.12.2020 e notificati fra l'1.01.2021 e il 31.12.2021.
Nell'art. 157 comma 7-bis (introdotto in sede di conversione), però, è stato precisato che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
Tale esclusione implica che le disposizioni di cui all'art. 157 del DL 34 del 2020 non si applicano alle entrate degli enti territoriali ma non anche che per queste ultime valgano i termini ordinari di decadenza: per gli enti territoriali, infatti, rimane fermo il disposto dell'art. 67 D.L. 18/2020.
Nel caso di specie, dunque, essendo l'atto impugnato stato notificato il 19.1.2023, non è maturata alcuna decadenza.
Quanto alla dedotta illegittimità dell'atto impugnato per violazione del divieto di notifica di atti di riscossione previsto dalla normativa emergenziale, si evidenzia che trattasi di un motivo nuovo rispetto a quello agitato nel ricorso iniziale e, quindi, in quanto proposto per la prima volta con la memoria del 22.12.2025, inammissibile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Paola, liquidate nella misura di euro 350,00 oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del citato Comune.