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Articolo 2 della Legge 3 giugno 1960, n. 540
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Legge 3 giugno 1960, n. 540
Articolo 2 della Legge 3 giugno 1960, n. 540
Versione
3 luglio 1960
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 luglio 1960
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