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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3977/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039563618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064186411782 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5448/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 028 2025 00039563618 000 relativamente alla tassa automobilistica anno 2020 su ruolo emesso da Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali dell'importo di € 412,30 notificata in data 04/07/2023, chiama in causa la Agenzia
Entrate Riscossione Agente della Riscossione Prov. di Caserta e la Regione Campania.
L'Agenzia Entrate Riscossione Agente della Riscossione Prov. di Caserta si è costituita, ha depositato memorie e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania si è costituita, e, esaminate le eccezioni sollevate, effettuate le attività istruttorie, ritiene che sussistano le condizioni affinché possa procedere all'annullamento in autotutela dell'atto di competenza e oggetto di contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.M. preso atto dello sgravio effettuato dalla Regione Campania nella qualità di ente creditore, estremi avviso n. 064186411782, e comunicato in data 26/11/2025 al ricorrente, dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3977/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039563618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064186411782 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5448/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 028 2025 00039563618 000 relativamente alla tassa automobilistica anno 2020 su ruolo emesso da Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali dell'importo di € 412,30 notificata in data 04/07/2023, chiama in causa la Agenzia
Entrate Riscossione Agente della Riscossione Prov. di Caserta e la Regione Campania.
L'Agenzia Entrate Riscossione Agente della Riscossione Prov. di Caserta si è costituita, ha depositato memorie e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania si è costituita, e, esaminate le eccezioni sollevate, effettuate le attività istruttorie, ritiene che sussistano le condizioni affinché possa procedere all'annullamento in autotutela dell'atto di competenza e oggetto di contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.M. preso atto dello sgravio effettuato dalla Regione Campania nella qualità di ente creditore, estremi avviso n. 064186411782, e comunicato in data 26/11/2025 al ricorrente, dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.