CASS
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2024, n. 32763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32763 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AM SA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 marzo 2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di SA AM per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n 4 del 2019, e lo aveva condannato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, previa applicazione della diminuente per il rito e delle attenuanti generiche, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32763 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 11/06/2024 Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, SA AM, in data 30 ottobre 2020, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all'atto di presentazione della relativa domanda, avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare personale, in quanto egli in quel momento era gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione SA AM, con atto sottoscritto dall'Avv. Alessandro Casano, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta falsità della domanda per la concessione del reddito di cittadinanza. Si deduce che la Corte ha illegittimamente omesso di considerare che, a norma dell'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005, tutte le domande e le autocertificazioni inoltrate per via telematica sono valide se sottoscritte con le modalità ivi previste, e che, però, nella specie, la domanda dell'imputato non è stata sottoscritta con una di tali modalità, sicché era inidonea a produrre effetti nei confronti dell'INPS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Il ricorso pone l'esame della seguente questione: se sia idonea ad integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, di. n. 4 del 2019, una falsa attestazione contenuta in una domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82 del 2005 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") per le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. La risposta deve essere positiva perché la mancata sottoscrizione della domanda con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82 del 2005 non determina l'inesistenza della stessa, e quindi non preclude alla medesima di produrre effetti, ma incide soltanto (ed eventualmente) sulla sua validità. Del resto, in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 2 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151 - 01). 3. Nella specie, la domanda dell'imputato, nella quale era omessa l'informazione dovuta della sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quel momento in atto, inoltrata per via telematica e non sottoscritta, è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S. La precisata domanda, inoltre, come puntualmente precisato dalla sentenza di primo grado, ha costituito presupposto per l'erogazione, effettivamente avvenuta, del reddito di cittadinanza nel mese di novembre 2000. 4. Deve quindi concludersi, in considerazione di quanto indicato nei §§ 2 e 3, che la conclusione della sentenza impugnata è immune da vizi. Posta l'idoneità della falsa attestazione contenuta in una domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82/2005 ad integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nella specie la domanda dell'imputato, nella quale era omessa una informazione dovuta, non solo era idonea a produrre effetti giuridici, ma li ha specificamente prodotti, perché è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S. ed ha determinato l'erogazione di una rata del reddito di cittadinanza. 5. Alla infondatezza delle censure, seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11/06/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 marzo 2023, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di SA AM per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n 4 del 2019, e lo aveva condannato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, previa applicazione della diminuente per il rito e delle attenuanti generiche, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32763 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 11/06/2024 Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, SA AM, in data 30 ottobre 2020, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all'atto di presentazione della relativa domanda, avrebbe dichiarato, contrariamente al vero, di non essere sottoposto ad alcuna misura cautelare personale, in quanto egli in quel momento era gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione SA AM, con atto sottoscritto dall'Avv. Alessandro Casano, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 65 d.lgs. n. 82 del 2005, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta falsità della domanda per la concessione del reddito di cittadinanza. Si deduce che la Corte ha illegittimamente omesso di considerare che, a norma dell'art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005, tutte le domande e le autocertificazioni inoltrate per via telematica sono valide se sottoscritte con le modalità ivi previste, e che, però, nella specie, la domanda dell'imputato non è stata sottoscritta con una di tali modalità, sicché era inidonea a produrre effetti nei confronti dell'INPS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Il ricorso pone l'esame della seguente questione: se sia idonea ad integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, di. n. 4 del 2019, una falsa attestazione contenuta in una domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82 del 2005 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") per le istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. La risposta deve essere positiva perché la mancata sottoscrizione della domanda con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82 del 2005 non determina l'inesistenza della stessa, e quindi non preclude alla medesima di produrre effetti, ma incide soltanto (ed eventualmente) sulla sua validità. Del resto, in materia di falso ideologico, costituisce principio generale, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. è configurabile in caso di atto invalido, mentre è escluso solo in caso di atto inesistente, e come tale inidoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Sez. U, 7299 2 del 30/06/1984, Nirella, Rv. 165607 - 01, e Sez. 6, n. 34262 del 22/09/2020, Ragosa, Rv. 280151 - 01). 3. Nella specie, la domanda dell'imputato, nella quale era omessa l'informazione dovuta della sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quel momento in atto, inoltrata per via telematica e non sottoscritta, è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S. La precisata domanda, inoltre, come puntualmente precisato dalla sentenza di primo grado, ha costituito presupposto per l'erogazione, effettivamente avvenuta, del reddito di cittadinanza nel mese di novembre 2000. 4. Deve quindi concludersi, in considerazione di quanto indicato nei §§ 2 e 3, che la conclusione della sentenza impugnata è immune da vizi. Posta l'idoneità della falsa attestazione contenuta in una domanda finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 82/2005 ad integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, nella specie la domanda dell'imputato, nella quale era omessa una informazione dovuta, non solo era idonea a produrre effetti giuridici, ma li ha specificamente prodotti, perché è stata formalmente acquisita e protocollata dall'I.N.P.S. ed ha determinato l'erogazione di una rata del reddito di cittadinanza. 5. Alla infondatezza delle censure, seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11/06/2024.