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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2883/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lombardia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
1 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Como E Lecco
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Comune di Ballabio - Via Giuseppe Mazzini, 2 23811 Ballabio LC
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCO sez. 2 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistenti/Appellati: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento relativa a pregressi e prodromici ruoli
(cartelle) aventi ad oggetto IVA 2020, Diritti Annuali CCIIIAA per il 2014, 2018, 2019, Tasse
2 automobilistiche 2018, TARI 2011, 2012, 2020, 2021, TARES 2013. Il tutto per complessivi € 34.286,99
(compresi interessi e spese).
La parte lamentava: omessa notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti;
nullità per mancata indicazione della autorità competente a ricevere il ricorso;
nullità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
decadenza dal diritto alla riscossione;
prescrizione delle pretese sottostanti;
prescrizione delle pretese per le somme pretese a titolo di sanzioni e interessi;
inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagamento;
inesistenza della notifica a mezzo PEC perché contenente un file pdf in formato non conforme;
inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo PEC non contenuto in pubblici elenchi (INI PEC).
La Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla cartella che era stata già oggetto di altro contenzioso ed ha dichiarato inammissibile per il resto il ricorso, richiamando il criterio della decisione sulla base della ragione più liquida assorbente, rilevando che tutte le cartelle e gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati. Le cartelle non sono state impugnate e sono definitive, così come regolari sono le notifiche degli atti intermedi pure notificati, anch'essi non impugnati e definitivi. Spese a carico della parte privata soccombente a favore di ciascuno degli enti costituiti: 700 alla Regione;
1.700 ad AE Dir. Prov. Lecco, 1.300 ad ADER, 2.800 al Comune di Ballabio.
Propone appello la parte privata Ripercorre la vicenda sia in fatto che quella processuale. Lamenta erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il ricorso tardivo nella misura in cui è stato tempestivamente presentato avverso l'atto impugnato che è una intimazione di pagamento. Non poteva essere quindi dichiarato inammissibile per tardività ma semmai rigettato per infondatezza dei motivi;
che però non sono stati esaminati e vengono quindi riproposti.
Si è costituita ADER. Difende la correttezza della sentenza e replica ai motivi riproposti.
Si è costituita la Regione con Avvocatura Regionale e rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile, non perché tardivo rispetto all'intimazione, ma perché volto a sollevare vizi relativi alle cartelle di pagamento presupposte, le quali erano già definitive, in quanto regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Replica poi a tutte le questioni riproposte.
3 Si è costituita AE Dir. Prov. Lecco e rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile, non perché tardivo rispetto all'intimazione, ma perché volto a sollevare vizi relativi alle cartelle di pagamento presupposte, le quali erano già definitive, in quanto regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Replica poi a tutte le questioni riproposte.
Si è costituito il Comune di Ballabio e rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile, non perché tardivo rispetto all'intimazione, ma perché volto a sollevare vizi relativi alle cartelle di pagamento presupposte, le quali erano già definitive, in quanto regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Replica poi a tutte le questioni riproposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Il punto dirimente ai fini del decidere è che l'intimazione di pagamento è l'atto direttamente impugnato per fare valere, mediatamente, una serie di eccezioni e questioni che attengono soprattutto gli atti prodromici, dei quali si lamenta omessa o irregolare notifica. Provata la ritualità e correttezza di tutte le notifiche non solo degli atti prodromici portanti le pretese ma anche di atti intermedi diretti ad interrompere validamente il decorso dei termini di prescrizione, senza che nessuno di tali atti sia stato mai impugnato, consegue che: le pretese devono intendersi cristallizzate e definitive e non più discutibili nel merito dell'an e del quantum;
sono superate le questioni in ordine alla prescrizione e decadenza. Peraltro, ogni questione sollevata in ordine alla notifica della intimazione di pagamento direttamente impugnata non solo è infondata nel merito ma è ex se superata dal fatto che a notifica ha certamente raggiunto il suo scopo, nella misura in cui la suddetta intimazione di pagamento è stata impugnata dalla contribuente che, dunque, ne ha avuto tempestiva e piena conoscenza.
Passando all'esame più specifico delle notifiche degli atti, rileva quanto segue.
Quanto alle pretese riferibili all'Agenzia delle Entrate Riscossione. La cartella di pagamento n.
13420150001716904000 non poteva essere impugnata – neppure mediatamente - per carenza di interesse ad agire, in quanto la medesima società ricorrente aveva già promosso opposizione avverso 4 la stessa cartella di pagamento (sottesa al pignoramento mobiliare 1231/2018), con causa radicata presso questa Corte di Giustizia Tributaria (RG n. 42/2019), il cui giudizio si è concluso con sentenza n.
128/2019, pubblicata in data 11.07.2019, con esito favorevole all'Ufficio e già passata in giudicato.
Per il resto, l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle in esso indicate che non sono state impugnate e quindi sono divenute definitive e non sono più contestabili. Inoltre, con riferimento alle cartelle sono stati notificati altri atti mai impugnati e divenuti anch'essi definitivi: un preavviso di fermo amministrativo;
quattro avvisi di intimazione, un atto di pignoramento presso terzi (tutti documentati in atti). La contribuente inoltre ha presentato, relativamente a diverse cartelle, istanza di maggior rateazione e diverse dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Successivamente, sono state comunicate le somme dovute, ma la procedura non è andata a buon fine.
Quanto alle pretese riferibili alla Regione. Prima della cartella erano state notificate diverse ingiunzioni di pagamento: ING18-838229132143, ING18-838222654361, ING18-838113259175,
ING-838126378528 e ING18-838193680158 notificate il 20.11.2021, 21.11.2021 e 24.11.2021 all'indirizzo Nominativo_1.Email_7, relativamente ai veicoli targati Targa_1, Targa_3 Targa_2,
Targa_4 e Targa_5, per tassa automobilistica anno d'imposta 2018. Le citate ingiunzioni sono state consegnate, non pagate e non impugnate nel termine di 60 giorni e, quindi divenute definitive.
Quanto alle pretese riferibili alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco. I crediti vantati sulle cartelle n. 13420160005757632000 notificata il 17.10.2016 relativa ad IRAP anno d'imposta 2013, n. 13420230002654739000 notificata il 26.04.2023 relativa IVA relativa al terzo trimestre 2020, scaturivano da controlli automatizzati delle dichiarazioni effettuati ex art. 36-bis DPR
600/1973 (IRAP) e 54-bis DPR 633/1972 (IVA) e riguardavano importi dichiarati dalla ricorrente ma non versati;
non sono state impugnate e sono definitive.
Quanto alle pretese riferibili al Comune di Ballabio. Le cartelle n. 13420130001048348000, n.
13420150001716904000 e n. 13420150004588576000 sono relative all'omesso versamento della
Tassa sui rifiuti e le cartelle sono state precedute dagli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati.
In definitiva, risultano documentate in atti le seguenti notifiche:
• Cartella n. 13420130001048348000, notificata il 17.04.2013 a mezzo raccomandata R.R.;
5 • Cartella n. 13420150004588576000, notificata il 20.01.2016 tramite consegna a mani;
• Cartella n. 13420160005757632000, notificata il 17.10.2016 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420170001115501000, notificata il 16.05.2017 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420220002699337000, notificata il 1910.2022 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420230000566178000, notificata il 24.02.2023 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420230002654739000, notificata il 26.04.2023 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420230002654840000, notificata il 26.04.2023 a mezzo PEC.
Quanto alla notifica avvenuta a mezzo PEC da un indirizzo non inserito in pubblici elenchi, la
Cassazione ha chiarito la non rilevanza (sotto il profilo di una nullità o inesistenza) delle eventuali violazioni in tal senso, laddove nessun dubbio sussista circa la provenienza dell'atto dall'Ufficio. In effetti, con ordinanza n. 982/2023, in aderenza al principio generale che considera non rilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato lesione effettiva alle garanzie difensive e alla sfera giuridica del contribuente, la Suprema Corte ha affermato che non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita “era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri”, perché una diversa conclusione
“sarebbe…contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa”. Peraltro, a proposito di notifiche, da un lato, la disciplina generale delle relative nullità si basa sul principio della 'strumentalità delle forme' nel senso che la eventuale nullità non discende dalla mera violazione di regole formali ma solo dalla idoneità del vizio a pregiudicare il raggiungimento dello scopo (scopo invece nel caso in esame raggiunto); dall'altro, l'inesistenza è una ipotesi del tutto eccezionale configurabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (vedi Cass. n. 5366 del 2023, n. 3509 del 2023, n. 2325 del 2023, n. 896 del 2023).
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi: € 3.300 a favore di ADER, € 2.800 in favore dell'ente impositore, € 2.100 in favore del 6 Comune di Ballabio, € 2.100 in favore della Regione;
oltre, per tutti, al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e, ove dovuti, agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la parte privata soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio e della fase cautelare liquidate in complessivi: € 3.300 a favore di ADER, € 2.800 in favore dell'ente impositore, € 2.100 in favore del Comune di Ballabio, € 2.100 in favore della Regione;
oltre, per tutti, al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e, ove dovuti, agli accessori di legge.
Milano, 28 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NT DI AR IG NI
7
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2883/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lombardia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
1 Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Como E Lecco
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Comune di Ballabio - Via Giuseppe Mazzini, 2 23811 Ballabio LC
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LECCO sez. 2 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13420249001471083000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistenti/Appellati: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento relativa a pregressi e prodromici ruoli
(cartelle) aventi ad oggetto IVA 2020, Diritti Annuali CCIIIAA per il 2014, 2018, 2019, Tasse
2 automobilistiche 2018, TARI 2011, 2012, 2020, 2021, TARES 2013. Il tutto per complessivi € 34.286,99
(compresi interessi e spese).
La parte lamentava: omessa notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti;
nullità per mancata indicazione della autorità competente a ricevere il ricorso;
nullità per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
decadenza dal diritto alla riscossione;
prescrizione delle pretese sottostanti;
prescrizione delle pretese per le somme pretese a titolo di sanzioni e interessi;
inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagamento;
inesistenza della notifica a mezzo PEC perché contenente un file pdf in formato non conforme;
inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo PEC non contenuto in pubblici elenchi (INI PEC).
La Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sulla cartella che era stata già oggetto di altro contenzioso ed ha dichiarato inammissibile per il resto il ricorso, richiamando il criterio della decisione sulla base della ragione più liquida assorbente, rilevando che tutte le cartelle e gli atti prodromici erano stati regolarmente notificati. Le cartelle non sono state impugnate e sono definitive, così come regolari sono le notifiche degli atti intermedi pure notificati, anch'essi non impugnati e definitivi. Spese a carico della parte privata soccombente a favore di ciascuno degli enti costituiti: 700 alla Regione;
1.700 ad AE Dir. Prov. Lecco, 1.300 ad ADER, 2.800 al Comune di Ballabio.
Propone appello la parte privata Ripercorre la vicenda sia in fatto che quella processuale. Lamenta erroneità della sentenza laddove ha ritenuto il ricorso tardivo nella misura in cui è stato tempestivamente presentato avverso l'atto impugnato che è una intimazione di pagamento. Non poteva essere quindi dichiarato inammissibile per tardività ma semmai rigettato per infondatezza dei motivi;
che però non sono stati esaminati e vengono quindi riproposti.
Si è costituita ADER. Difende la correttezza della sentenza e replica ai motivi riproposti.
Si è costituita la Regione con Avvocatura Regionale e rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile, non perché tardivo rispetto all'intimazione, ma perché volto a sollevare vizi relativi alle cartelle di pagamento presupposte, le quali erano già definitive, in quanto regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Replica poi a tutte le questioni riproposte.
3 Si è costituita AE Dir. Prov. Lecco e rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile, non perché tardivo rispetto all'intimazione, ma perché volto a sollevare vizi relativi alle cartelle di pagamento presupposte, le quali erano già definitive, in quanto regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Replica poi a tutte le questioni riproposte.
Si è costituito il Comune di Ballabio e rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile, non perché tardivo rispetto all'intimazione, ma perché volto a sollevare vizi relativi alle cartelle di pagamento presupposte, le quali erano già definitive, in quanto regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge. Replica poi a tutte le questioni riproposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Il punto dirimente ai fini del decidere è che l'intimazione di pagamento è l'atto direttamente impugnato per fare valere, mediatamente, una serie di eccezioni e questioni che attengono soprattutto gli atti prodromici, dei quali si lamenta omessa o irregolare notifica. Provata la ritualità e correttezza di tutte le notifiche non solo degli atti prodromici portanti le pretese ma anche di atti intermedi diretti ad interrompere validamente il decorso dei termini di prescrizione, senza che nessuno di tali atti sia stato mai impugnato, consegue che: le pretese devono intendersi cristallizzate e definitive e non più discutibili nel merito dell'an e del quantum;
sono superate le questioni in ordine alla prescrizione e decadenza. Peraltro, ogni questione sollevata in ordine alla notifica della intimazione di pagamento direttamente impugnata non solo è infondata nel merito ma è ex se superata dal fatto che a notifica ha certamente raggiunto il suo scopo, nella misura in cui la suddetta intimazione di pagamento è stata impugnata dalla contribuente che, dunque, ne ha avuto tempestiva e piena conoscenza.
Passando all'esame più specifico delle notifiche degli atti, rileva quanto segue.
Quanto alle pretese riferibili all'Agenzia delle Entrate Riscossione. La cartella di pagamento n.
13420150001716904000 non poteva essere impugnata – neppure mediatamente - per carenza di interesse ad agire, in quanto la medesima società ricorrente aveva già promosso opposizione avverso 4 la stessa cartella di pagamento (sottesa al pignoramento mobiliare 1231/2018), con causa radicata presso questa Corte di Giustizia Tributaria (RG n. 42/2019), il cui giudizio si è concluso con sentenza n.
128/2019, pubblicata in data 11.07.2019, con esito favorevole all'Ufficio e già passata in giudicato.
Per il resto, l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle in esso indicate che non sono state impugnate e quindi sono divenute definitive e non sono più contestabili. Inoltre, con riferimento alle cartelle sono stati notificati altri atti mai impugnati e divenuti anch'essi definitivi: un preavviso di fermo amministrativo;
quattro avvisi di intimazione, un atto di pignoramento presso terzi (tutti documentati in atti). La contribuente inoltre ha presentato, relativamente a diverse cartelle, istanza di maggior rateazione e diverse dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Successivamente, sono state comunicate le somme dovute, ma la procedura non è andata a buon fine.
Quanto alle pretese riferibili alla Regione. Prima della cartella erano state notificate diverse ingiunzioni di pagamento: ING18-838229132143, ING18-838222654361, ING18-838113259175,
ING-838126378528 e ING18-838193680158 notificate il 20.11.2021, 21.11.2021 e 24.11.2021 all'indirizzo Nominativo_1.Email_7, relativamente ai veicoli targati Targa_1, Targa_3 Targa_2,
Targa_4 e Targa_5, per tassa automobilistica anno d'imposta 2018. Le citate ingiunzioni sono state consegnate, non pagate e non impugnate nel termine di 60 giorni e, quindi divenute definitive.
Quanto alle pretese riferibili alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecco. I crediti vantati sulle cartelle n. 13420160005757632000 notificata il 17.10.2016 relativa ad IRAP anno d'imposta 2013, n. 13420230002654739000 notificata il 26.04.2023 relativa IVA relativa al terzo trimestre 2020, scaturivano da controlli automatizzati delle dichiarazioni effettuati ex art. 36-bis DPR
600/1973 (IRAP) e 54-bis DPR 633/1972 (IVA) e riguardavano importi dichiarati dalla ricorrente ma non versati;
non sono state impugnate e sono definitive.
Quanto alle pretese riferibili al Comune di Ballabio. Le cartelle n. 13420130001048348000, n.
13420150001716904000 e n. 13420150004588576000 sono relative all'omesso versamento della
Tassa sui rifiuti e le cartelle sono state precedute dagli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati.
In definitiva, risultano documentate in atti le seguenti notifiche:
• Cartella n. 13420130001048348000, notificata il 17.04.2013 a mezzo raccomandata R.R.;
5 • Cartella n. 13420150004588576000, notificata il 20.01.2016 tramite consegna a mani;
• Cartella n. 13420160005757632000, notificata il 17.10.2016 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420170001115501000, notificata il 16.05.2017 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420220002699337000, notificata il 1910.2022 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420230000566178000, notificata il 24.02.2023 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420230002654739000, notificata il 26.04.2023 a mezzo PEC;
• Cartella n. 13420230002654840000, notificata il 26.04.2023 a mezzo PEC.
Quanto alla notifica avvenuta a mezzo PEC da un indirizzo non inserito in pubblici elenchi, la
Cassazione ha chiarito la non rilevanza (sotto il profilo di una nullità o inesistenza) delle eventuali violazioni in tal senso, laddove nessun dubbio sussista circa la provenienza dell'atto dall'Ufficio. In effetti, con ordinanza n. 982/2023, in aderenza al principio generale che considera non rilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato lesione effettiva alle garanzie difensive e alla sfera giuridica del contribuente, la Suprema Corte ha affermato che non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita “era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri”, perché una diversa conclusione
“sarebbe…contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa”. Peraltro, a proposito di notifiche, da un lato, la disciplina generale delle relative nullità si basa sul principio della 'strumentalità delle forme' nel senso che la eventuale nullità non discende dalla mera violazione di regole formali ma solo dalla idoneità del vizio a pregiudicare il raggiungimento dello scopo (scopo invece nel caso in esame raggiunto); dall'altro, l'inesistenza è una ipotesi del tutto eccezionale configurabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (vedi Cass. n. 5366 del 2023, n. 3509 del 2023, n. 2325 del 2023, n. 896 del 2023).
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi: € 3.300 a favore di ADER, € 2.800 in favore dell'ente impositore, € 2.100 in favore del 6 Comune di Ballabio, € 2.100 in favore della Regione;
oltre, per tutti, al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e, ove dovuti, agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la parte privata soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio e della fase cautelare liquidate in complessivi: € 3.300 a favore di ADER, € 2.800 in favore dell'ente impositore, € 2.100 in favore del Comune di Ballabio, € 2.100 in favore della Regione;
oltre, per tutti, al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e, ove dovuti, agli accessori di legge.
Milano, 28 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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