TAR Catania, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 537
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della legge sull'accesso agli atti

    Il diritto di accesso è configurato come principio generale dell'attività amministrativa. Nel caso di specie, il ricorrente, quale comproprietario dell'immobile espropriato e demolito, ha un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza degli atti del procedimento ablatorio per verificare la legittimità dell'azione amministrativa. L'inerzia dell'amministrazione, protrattasi oltre il termine di legge, ha dato luogo a un silenzio-rigetto illegittimo. L'adempimento parziale, avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, non sana l'originaria illegittimità.

  • Accolto
    Diritto di accesso alla documentazione

    Il Collegio ritiene che l'interesse del ricorrente a ottenere la documentazione residua, relativa ad atti fondamentali del procedimento espropriativo (come il decreto di esproprio e l'atto di immissione in possesso), permane intatto. L'amministrazione ha l'obbligo di esibire tali documenti o, in caso di inesistenza o indisponibilità, di rilasciare un'attestazione formale che ne certifichi tale circostanza.

  • Accolto
    Obbligo di esibizione della documentazione

    L'Amministrazione resistente è condannata a consentire l'accesso ai documenti richiesti e non ancora trasmessi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per gli atti non esistenti, dovrà rilasciare entro il medesimo termine una formale attestazione motivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 537
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 537
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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