Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2759 del 2025, proposto da CE D'AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Italferr S.p.A.– Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di PP D'AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
e la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi, in data 9 novembre 2025, sull'istanza di accesso agli atti presentata, in data 10 ottobre 2025 e
per l'accertamento
del diritto del ricorrente di accedere ed estrarre copia della documentazione richiesta, con conseguente condanna dell'Amministrazione intimata alla relativa esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di PP D'AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato da Italferr S.p.A. sull’istanza di accesso agli atti, presentata a mezzo PEC in data 10 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.
Nel dettaglio, parte ricorrente espone quanto segue:
- di essere comproprietario, unitamente alla propria sorella, di una villa sita in Taormina, Contrada Sant’Antonio, censita al foglio 2, particella 438, adibita ad abitazione e, dopo lavori di ristrutturazione, anche a struttura ricettiva;
- di aver appreso nel gennaio 2022, in modo inatteso, che l’immobile sarebbe stato oggetto di un procedimento espropriativo, avendo ricevuto dall’Amministrazione resistente la comunicazione di intervenuta approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica e della correlata dichiarazione di pubblica utilità;
- di aver sottoscritto un verbale di accordo per la determinazione dell’indennità di esproprio e che, a seguito del pagamento della stessa, l’immobile è stato integralmente demolito per far posto a un parcheggio di servizio riconducibile a Ferrovie dello Stato;
- di risultare, nonostante la demolizione, ancora formalmente intestatario del bene, con conseguente obbligo di pagamento dei tributi locali, tra cui l’IMU;
- di aver presentato, in data 10 ottobre 2025, formale e motivata istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere l’intero fascicolo del procedimento ablatorio e, in particolare, la seguente documentazione: “1. atti di conferimento a ITALFERR delle funzioni di Autorità espropriante; 2. provvedimento che approva il progetto definitivo e dichiara la pubblica utilità; 3. conferenza di servizi, o accordo di programma, o intesa ovvero altro atto che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico da cui si evince il vicolo preordinato all’esproprio e la sua durata; 4. eventuali reiterazioni del vincolo preordinato all’esproprio; 5. prova della consegna della raccomandata A/R, o altra forma di comunicazione equipollente, avvenuta nei confronti dell’istante con cui è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo; 6. elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, con indicazione delle somme che sono state offerte per l’espropriazione e relativa avvenuta notifica; 7. atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione e relativa avvenuta notifica; 8. decreto di occupazione d’urgenza; 9. atto di immissione in possesso; 10. verbale di sopralluogo effettuato; 11. decreto di esproprio; 12. ogni altro atto, ancorché non elencato, relativo al procedimento di espropriazione che ha interessato l’immobile dell’istante” ;
- che, decorsi inutilmente i trenta giorni prescritti dalla legge, in data 9 novembre 2025 si è formato un illegittimo silenzio-rigetto, avverso il quale insorge con il presente gravame.
A sostegno del ricorso, deduce con un unico, articolato motivo di diritto, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/90 e dell’art. 32 della l.r. 7/2019. illegittimità del silenzio-rigetto. sussistenza delle condizioni previste dagli art. 22 e seguenti della l. 241/90” .
Parte ricorrente sostiene la piena sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio del diritto di accesso: l’interesse diretto, concreto e attuale, in qualità di proprietario destinatario degli effetti del procedimento ablatorio, a comprendere l’iter che ha condotto alla perdita della propria abitazione, anche a fronte di conseguenze patrimoniali attuali come il pagamento dei tributi su un bene inesistente. Sotto il profilo oggettivo, la documentazione richiesta rientra pienamente nella nozione di "documento amministrativo" , essendo atti che l'Amministrazione detiene o avrebbe dovuto detenere.
Il D’AR evidenzia, altresì, come l’accesso non costituisca un’attività esplorativa, ma rappresenti l’unico strumento per verificare se la perdita del proprio immobile sia avvenuta nel rispetto della legge, a tutela del diritto di proprietà costituzionalmente garantito dall'art. 42 Cost.
Conclude chiedendo di accertare il proprio diritto all’accesso e di condannare l’Amministrazione resistente all’esibizione della documentazione richiesta, con vittoria di spese.
In data 12 gennaio 2026, si è costituita in giudizio D'AR PP senza svolgere difese.
L’Amministrazione resistente, Italferr S.p.A., sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
In data 26 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha rappresentato che, in data 17 dicembre 2025, successivamente alla notifica del ricorso, l’Amministrazione ha parzialmente accolto l’istanza, trasmettendo i seguenti documenti: Ordinanza commissariale n. 49 dell’8 settembre 2020, delibera di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, comunicazione di approvazione del progetto definitivo, verbale di accordi e di consegna delle aree.
Nella medesima memoria, il ricorrente evidenzia come tale adempimento risulti tradivo e parziale, permanendo il suo interesse all’ostensione della documentazione residua, segnatamente indicata ai punti 3, 5, 7, 8, 9 e 11 dell’istanza originaria, ovvero la documentazione idonea a comprovare il titolo giuridico in forza del quale l’Amministrazione ha proceduto all’espropriazione e demolizione. Ribadisce, inoltre, l’obbligo dell’Amministrazione, qualora gli atti non fossero disponibili o fossero inesistenti, di rilasciare una formale attestazione che ne certifichi l’assenza, citando a supporto pertinente giurisprudenza. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso con riferimento alla documentazione non trasmessa e chiede la condanna della ITALFERR alle spese del giudizio.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre dare atto che, come rappresentato da parte ricorrente nella memoria depositata il 26 gennaio 2026, l’Amministrazione resistente, dopo la notifica del presente ricorso, ha parzialmente adempiuto all’istanza di accesso, trasmettendo parte della documentazione richiesta. Tale circostanza, tuttavia, non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse del ricorrente a ottenere l’ostensione dei documenti non ancora esibiti, nonché a una pronuncia sulle spese di giudizio, stante l’illegittimità del silenzio inizialmente serbato dall’Amministrazione, che ha costretto l’odierno istante ad adire la giustizia amministrativa.
Nel merito, la domanda di accesso è fondata.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è configurato quale principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Per l’esercizio di tale diritto, la legge richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22, co. 1, lett. b), L. 241/1990).
Nel caso di specie, sussistono tali requisiti in capo al ricorrente.
Il Collegio osserva che il D’AR, in qualità di comproprietario dell’immobile oggetto di un procedimento espropriativo, conclusosi con la demolizione del bene, è portatore di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza di tutti gli atti che compongono la sequenza procedimentale.
Tale interesse non è meramente emulativo o preordinato a un controllo generalizzato sull'operato della P.A. – vietato dall’art. 24, comma 7, della L. 241/1990 – ma è funzionale alla tutela di una posizione giuridica soggettiva ben definita: il diritto di proprietà, inciso in maniera radicale dall’azione amministrativa.
La necessità di verificare la legittimità dell'iter ablatorio, anche a fronte di conseguenze patrimoniali tuttora attuali (come l’obbligo di versare i tributi su un bene non più esistente, come documentato in atti), radica in modo inequivocabile la concretezza e l’attualità dell’interesse ostensivo.
L’Amministrazione, a fronte di una richiesta motivata e circostanziata, aveva l’obbligo di provvedere entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della L. 241/1990; invece, essa è rimasta inerte, dando luogo a un’ipotesi di silenzio-rigetto, di per sé illegittima.
L’adempimento parziale, avvenuto solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio, non sana l’originaria illegittimità della condotta, ma, anzi, la conferma, dimostrando che non sussistevano ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, almeno per la parte di documentazione poi effettivamente trasmessa.
Per quanto concerne la documentazione non ancora esibita – segnatamente, quella indicata ai punti 3, 5, 7, 8, 9 e 11 dell’istanza, relativa, tra l’altro, all’atto impositivo del vincolo, alle notifiche, al decreto di occupazione d’urgenza, all'atto di immissione in possesso e al decreto di esproprio – l’interesse del ricorrente a ottenerla permane intatto.
Si tratta, infatti, di atti fondamentali del procedimento espropriativo, la cui conoscenza è indispensabile per una compiuta valutazione della correttezza dell'azione amministrativa.
Il decreto di esproprio, in particolare, è l'atto che dispone il passaggio del diritto di proprietà, mentre l'atto di immissione in possesso ne costituisce l'esecuzione materiale.
La loro assenza impedisce al ricorrente di verificare la legittimità e la completezza del trasferimento coattivo del proprio bene.
Sul punto, si deve ribadire un principio consolidato in giurisprudenza, richiamato anche dalla difesa del ricorrente nella propria memoria: l’amministrazione destinataria di un’istanza di accesso non può limitarsi a non rispondere o a fornire solo parte dei documenti richiesti. Qualora alcuni degli atti richiesti non siano nella sua disponibilità o siano addirittura inesistenti, essa ha il preciso dovere di comunicarlo espressamente all’istante, rilasciando, se del caso, un’attestazione formale che certifichi tale circostanza, di cui si assume la responsabilità. Come affermato da questo stesso Tribunale, in caso di inesistenza degli atti richiesti o di loro indisponibilità, “è necessario che l’amministrazione rilasci una vera e propria attestazione, di cui si assume la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano” (cfr. T.A.R. Catania, sent. n. 436/2025, citata dalla difesa del ricorrente.).
Ne consegue che Italferr S.p.A. è tenuta non solo a esibire i documenti richiesti e non ancora trasmessi, ma anche, per quelli che non fosse in grado di produrre, a certificare in modo formale e motivato le ragioni di tale impossibilità (ad esempio, per inesistenza ab origine dell'atto).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto. Va dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere l’ostensione di tutti i documenti indicati nell’istanza del 10 ottobre 2025 e non ancora trasmessi. Per l’effetto, l’Amministrazione resistente va condannata a provvedere in tal senso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che, per i documenti non esistenti, dovrà rilasciare apposita attestazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Al riguardo si osserva che il comportamento dell’Amministrazione, che ha serbato un silenzio illegittimo sull’istanza di accesso, costringendo il ricorrente a intraprendere la via giurisdizionale per tutelare un proprio diritto, giustifica pienamente la condanna al pagamento delle spese processuali. L’adempimento parziale e tardivo non elide la responsabilità dell'ente per aver dato causa al contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti con l’istanza del 10 ottobre 2025 e non ancora trasmessi dall’Amministrazione resistente;
- ordina a Italferr S.p.A., di consentire l’accesso ai suddetti documenti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, con l’obbligo, in caso di inesistenza di taluni atti, di rilasciare, entro il medesimo termine, una formale attestazione motivata;
- condanna Italferr S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori di legge, se dovuti e alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CH, Presidente
AN TI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TI | EL CH |
IL SEGRETARIO