Art. 28.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e puo' ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.
Qualora siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, puo' essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno che saranno fissati nel decreto stesso.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e puo' ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.
Qualora siano accertate gravi irregolarita' nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, puo' essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno che saranno fissati nel decreto stesso.