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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3572/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
NT Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047042711000 REC. CONTRIBUTO 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3108/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante ed amministratore unico, Dott. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato - chiedendone la sospensiva - la cartella di pagamento n. 06820250047042711000, notificata il 22 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per un importo complessivo di € 1.036.467,87. Tale cartella trae origine dal ruolo n. 2025/005505, emesso da NT S.p.A. e reso esecutivo l'8 gennaio 2025, relativo a somme per entrate coattive anno 2024.
La ricorrente ritiene che la cartella di pagamento sia illegittima e infondata per carenza di motivazione;
violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/99; prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 2 settembre
2025, rilevando in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto i crediti oggetto della cartella non hanno natura tributaria, ma discendono da rapporti privatistici con NT . Pertanto, la causa non spetterebbe alla Corte di Giustizia Tributaria, bensì al Giudice ordinario (come confermato da giurisprudenza costituzionale e di legittimità). Successivamente, l'Ufficio ha controdedotto in relazione ai singoli motivi di ricorso.
All'odierna Camera di Consiglio, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la Corte, accertata l'integrità del contraddittorio e sentite sul punto le parti costituite, ritiene dirimente la questione relativa alla incompetenza avanzata dall'Agenzia per la riscossione e ciò giustifica la procedura con sentenza semplificata ex art. 47-ter D. Lgs. n. 546/1992.
Invero, la cartella impugnata non ha ad oggetto un credito di natura tributaria e, pertanto, non rientra tra le materie regolate dall'art. 2 del D. Lgs. 546/92. Infatti, le agevolazioni previste dalla L. 662/96 consistono nella garanzia offerta dal Fondo gestito da NT a sostegno delle PMI a fronte dei finanziamenti concessi dalle banche. In mancanza del pagamento del debito da parte delle imprese, la garanzia prestata dal Fondo ed il relativo credito che ne deriva, seppure riscosso tramite cartella esattoriale, costituisce materia estranea alla giurisdizione del giudice tributario.
In merito, la Corte di Cassazione afferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione erogata con fondi pubblici ai fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti di debito e credito in adempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubbliche erogazioni (Cass.
SS.UU. Ord. n° 9826/2014, n° 10300/2013, n° 25934/2011). Deve, quindi, essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione, rientra in tale giurisdizione qualora, come avvenuto nella concreta fattispecie, la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass. sez. un. 3166 del 2019; Cass. sez. un. 3057 del 2016; Cass. sez. un. 25211 del 2015; Cass. sez. un. 15941 del 2014; Cass. sez. un. 1776 del 2013).
Trattandosi di questione nuova, si ritiene confacente a giustizia disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3572/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
NT Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047042711000 REC. CONTRIBUTO 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3108/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante ed amministratore unico, Dott. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato - chiedendone la sospensiva - la cartella di pagamento n. 06820250047042711000, notificata il 22 aprile 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Milano, per un importo complessivo di € 1.036.467,87. Tale cartella trae origine dal ruolo n. 2025/005505, emesso da NT S.p.A. e reso esecutivo l'8 gennaio 2025, relativo a somme per entrate coattive anno 2024.
La ricorrente ritiene che la cartella di pagamento sia illegittima e infondata per carenza di motivazione;
violazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/99; prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni del 2 settembre
2025, rilevando in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto i crediti oggetto della cartella non hanno natura tributaria, ma discendono da rapporti privatistici con NT . Pertanto, la causa non spetterebbe alla Corte di Giustizia Tributaria, bensì al Giudice ordinario (come confermato da giurisprudenza costituzionale e di legittimità). Successivamente, l'Ufficio ha controdedotto in relazione ai singoli motivi di ricorso.
All'odierna Camera di Consiglio, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la Corte, accertata l'integrità del contraddittorio e sentite sul punto le parti costituite, ritiene dirimente la questione relativa alla incompetenza avanzata dall'Agenzia per la riscossione e ciò giustifica la procedura con sentenza semplificata ex art. 47-ter D. Lgs. n. 546/1992.
Invero, la cartella impugnata non ha ad oggetto un credito di natura tributaria e, pertanto, non rientra tra le materie regolate dall'art. 2 del D. Lgs. 546/92. Infatti, le agevolazioni previste dalla L. 662/96 consistono nella garanzia offerta dal Fondo gestito da NT a sostegno delle PMI a fronte dei finanziamenti concessi dalle banche. In mancanza del pagamento del debito da parte delle imprese, la garanzia prestata dal Fondo ed il relativo credito che ne deriva, seppure riscosso tramite cartella esattoriale, costituisce materia estranea alla giurisdizione del giudice tributario.
In merito, la Corte di Cassazione afferma che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione erogata con fondi pubblici ai fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti di debito e credito in adempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubbliche erogazioni (Cass.
SS.UU. Ord. n° 9826/2014, n° 10300/2013, n° 25934/2011). Deve, quindi, essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione, rientra in tale giurisdizione qualora, come avvenuto nella concreta fattispecie, la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass. sez. un. 3166 del 2019; Cass. sez. un. 3057 del 2016; Cass. sez. un. 25211 del 2015; Cass. sez. un. 15941 del 2014; Cass. sez. un. 1776 del 2013).
Trattandosi di questione nuova, si ritiene confacente a giustizia disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria carenza di giurisdizione. Spese compensate.