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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/11/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16402/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CANTILE ANTONIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.12.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione al provvedimento di indebito n. 2052450 comunicato il 22.11.2024 per prestazione ds agricola non dovuta, relativa al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
La ricorrente eccepiva esclusivamente la prescrizione del credito deducendo che la prestazione era stata erogata il 1.6.2014 a fronte del primo atto utile ad interrompere il termine comunicato in data
22.11.2024.
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con CP_1 vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la casa viene decisa con la presente sentenza .
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. CP_ Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato per indebito dall essendo trascorsi oltre dieci anni dalla erogazione della prestazione (1.6.2014) ed il primo atto interruttivo, costituito dal provvedimento impugnato comunicato il 22.11.2024.
E' indubitabile che il dies a quo del termine di prescrizione, decennale, decorre dalla erogazione della prestazione.
Nel caso di specie l' ha tuttavia eccepito a sua volta che il termine sarebbe stato interrotto sia CP_1 dalla presentazione della denuncia all'AG per la non veridicità del rapporto di lavoro della ricorrente, alla base della erogazione della prestazione non dovuta, sia dal ricorso presentato dalla ricorrente alla commissione provinciale in data 3.11.2015.
Tale atto è idoneo ad interrompere la prescrizione;
se è vero infatti che non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione, è anche vero che nel caso di specie ciò che chiedeva la ricorrente con la presentazione del ricorso amministrativo è esattamente il presupposto (negativo) del presente indebito, ovvero il riconoscimento della sussistenza dei rapporti di lavoro in base al quale riceveva poi l'indennità di disoccupazione.
Ne consegue che il termine prescrizionale non risulta trascorso al momento della comunicazione del provvedimento impugnato, con conseguente rigetto del ricorso
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, non potendosi applicare il disposto di cui all'art. 152 disp att cpc cfr Cass. 27850/25
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 980,00 oltre iva cpa e rimborso come per legge
Aversa 30.11.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
DE Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16402/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CANTILE ANTONIO Parte_1
Ricorrente
CONTRO CP_
in persona del rappresentato e difeso dall'avv. VERRENGIA IDA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.12.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione al provvedimento di indebito n. 2052450 comunicato il 22.11.2024 per prestazione ds agricola non dovuta, relativa al periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
La ricorrente eccepiva esclusivamente la prescrizione del credito deducendo che la prestazione era stata erogata il 1.6.2014 a fronte del primo atto utile ad interrompere il termine comunicato in data
22.11.2024.
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto, con CP_1 vittoria di spese.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la casa viene decisa con la presente sentenza .
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. CP_ Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato per indebito dall essendo trascorsi oltre dieci anni dalla erogazione della prestazione (1.6.2014) ed il primo atto interruttivo, costituito dal provvedimento impugnato comunicato il 22.11.2024.
E' indubitabile che il dies a quo del termine di prescrizione, decennale, decorre dalla erogazione della prestazione.
Nel caso di specie l' ha tuttavia eccepito a sua volta che il termine sarebbe stato interrotto sia CP_1 dalla presentazione della denuncia all'AG per la non veridicità del rapporto di lavoro della ricorrente, alla base della erogazione della prestazione non dovuta, sia dal ricorso presentato dalla ricorrente alla commissione provinciale in data 3.11.2015.
Tale atto è idoneo ad interrompere la prescrizione;
se è vero infatti che non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione, è anche vero che nel caso di specie ciò che chiedeva la ricorrente con la presentazione del ricorso amministrativo è esattamente il presupposto (negativo) del presente indebito, ovvero il riconoscimento della sussistenza dei rapporti di lavoro in base al quale riceveva poi l'indennità di disoccupazione.
Ne consegue che il termine prescrizionale non risulta trascorso al momento della comunicazione del provvedimento impugnato, con conseguente rigetto del ricorso
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, non potendosi applicare il disposto di cui all'art. 152 disp att cpc cfr Cass. 27850/25
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. DE Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 980,00 oltre iva cpa e rimborso come per legge
Aversa 30.11.2025 Il Giudice
Pres. DE Pezzullo