Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 103
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività dell'opposizione

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali, una volta notificate validamente, siano divenute definitive per mancata impugnazione nei termini. Pertanto, l'opposizione successiva tramite l'intimazione di pagamento è inammissibile per vizi propri delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 103
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo