CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2685/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 88040 Pianopoli CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199006847946000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170001912926000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170001912926000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008454159000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008454159000 I.C.I. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008454159000 I.C.I. 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente avverso un'intimazione di pagamento relativa a tributi locali (ICI e IMU) per diverse annualità, fondata su cartelle esattoriali che la ricorrente assumeva non essere state ritualmente notificate. Nel giudizio di primo grado, si costituiva il Comune di
Lamezia Terme, eccependo la definitività degli avvisi di accertamento prodromici già confermata da precedenti giudicati, e l'Agenzia delle Entrate - SS, sostenendo la regolarità della notifica delle cartelle. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la sentenza n. 1215/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. I giudici di prime cure, pur riconoscendo la corretta notifica degli atti impositivi a monte, ritenevano invalida la notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione. Nello specifico, la sentenza impugnata rilevava che la notifica era avvenuta per "irreperibilità assoluta" ai sensi dell'art. 140 c.
p.c., ma riteneva non provata la correttezza dell'iter procedimentale, argomentando che l'Agente della
SS non avesse fornito evidenza delle adeguate ricerche svolte per accertare che il contribuente non avesse più abitazione o ufficio nel comune, configurando così un'ipotesi di ignoranza colpevole. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - SS, chiedendone la riforma totale.
L'appellante ha censurato la decisione lamentando l'erronea valutazione delle prove documentali e della normativa speciale in materia di notifiche tributarie. In particolare, l'Agenzia ha dedotto di aver seguito pedissequamente la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73: dopo un primo tentativo di accesso al domicilio fiscale con esito negativo ("destinatario sconosciuto"), il messo ha effettuato una visura anagrafica confermativa dell'indirizzo e, esperito un secondo tentativo vano, ha proceduto al deposito presso la Casa Comunale con affissione dell'avviso all'Albo pretorio,. L'appellante ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'originario ricorso per tardività, essendosi il credito stabilizzato a seguito della regolare notifica delle cartelle non impugnate nei termini di legge. L'appellata non risulta aver depositato controdeduzioni in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - SS è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Dall'esame della documentazione prodotta in atti, ed in particolare delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, emerge con chiarezza la correttezza dell'operato dell'Agente della
SS, contrariamente a quanto statuito dai giudici di primo grado. Risulta documentalmente provato che il messo notificatore si è recato presso il domicilio fiscale della contribuente in data 28 novembre 2017, annotando l'esito "Destinatario Sconosciuto" e richiedendo espressamente una "Visura" per verificare la correttezza dell'indirizzo. Successivamente, in data 17 aprile 2018, dopo aver ottenuto conferma dell'indirizzo tramite le verifiche anagrafiche, il messo ha effettuato un nuovo accesso e, constatata l'irreperibilità assoluta del destinatario, ha perfezionato la notifica mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale e successiva affissione dell'avviso all'Albo Pretorio, come attestato dalle relative certificazioni in atti. La procedura adottata rispetta pienamente il dettato dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, norma speciale che regola le notificazioni degli atti tributari. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, qualora la notifica presso il domicilio fiscale si riveli impossibile, e tale indirizzo coincida con quello risultante dai registri anagrafici, l'Ufficio non è tenuto all'espletamento di complesse o ulteriori attività investigative, essendo sufficiente l'attività di ricerca svolta nel comune del domicilio fiscale. Ne discende che la pretesa "ignoranza colpevole" ravvisata dal primo giudice non sussiste, atteso che il notificatore ha operato le verifiche necessarie
(accesso, riscontro anagrafico e deposito), garantendo il rispetto delle garanzie del contribuente nel quadro del rapporto impositivo. Accertata la validità della notifica delle cartelle esattoriali sottese, ne consegue che le stesse sono divenute definitive per mancata impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla legge. La tardiva opposizione recuperata attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento risulta pertanto inammissibile per quanto attiene ai vizi propri delle cartelle, stante l'intervenuta cristallizzazione della pretesa tributaria.
Per questi motivi
, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente conferma della legittimità dell'intimazione di pagamento opposta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellata, tenendo conto del valore della controversia pari ad Euro 11.422,86 e dell'attività difensiva svolta. Si dispone altresì la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellante, Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta nell'atto di appello dichiarandosi antistatario, nella misura complessiva di Euro 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2685/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 88040 Pianopoli CZ
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1215/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199006847946000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170001912926000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170001912926000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008454159000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008454159000 I.C.I. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008454159000 I.C.I. 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla contribuente avverso un'intimazione di pagamento relativa a tributi locali (ICI e IMU) per diverse annualità, fondata su cartelle esattoriali che la ricorrente assumeva non essere state ritualmente notificate. Nel giudizio di primo grado, si costituiva il Comune di
Lamezia Terme, eccependo la definitività degli avvisi di accertamento prodromici già confermata da precedenti giudicati, e l'Agenzia delle Entrate - SS, sostenendo la regolarità della notifica delle cartelle. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la sentenza n. 1215/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. I giudici di prime cure, pur riconoscendo la corretta notifica degli atti impositivi a monte, ritenevano invalida la notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione. Nello specifico, la sentenza impugnata rilevava che la notifica era avvenuta per "irreperibilità assoluta" ai sensi dell'art. 140 c.
p.c., ma riteneva non provata la correttezza dell'iter procedimentale, argomentando che l'Agente della
SS non avesse fornito evidenza delle adeguate ricerche svolte per accertare che il contribuente non avesse più abitazione o ufficio nel comune, configurando così un'ipotesi di ignoranza colpevole. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - SS, chiedendone la riforma totale.
L'appellante ha censurato la decisione lamentando l'erronea valutazione delle prove documentali e della normativa speciale in materia di notifiche tributarie. In particolare, l'Agenzia ha dedotto di aver seguito pedissequamente la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 600/73: dopo un primo tentativo di accesso al domicilio fiscale con esito negativo ("destinatario sconosciuto"), il messo ha effettuato una visura anagrafica confermativa dell'indirizzo e, esperito un secondo tentativo vano, ha proceduto al deposito presso la Casa Comunale con affissione dell'avviso all'Albo pretorio,. L'appellante ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'originario ricorso per tardività, essendosi il credito stabilizzato a seguito della regolare notifica delle cartelle non impugnate nei termini di legge. L'appellata non risulta aver depositato controdeduzioni in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - SS è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Dall'esame della documentazione prodotta in atti, ed in particolare delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate, emerge con chiarezza la correttezza dell'operato dell'Agente della
SS, contrariamente a quanto statuito dai giudici di primo grado. Risulta documentalmente provato che il messo notificatore si è recato presso il domicilio fiscale della contribuente in data 28 novembre 2017, annotando l'esito "Destinatario Sconosciuto" e richiedendo espressamente una "Visura" per verificare la correttezza dell'indirizzo. Successivamente, in data 17 aprile 2018, dopo aver ottenuto conferma dell'indirizzo tramite le verifiche anagrafiche, il messo ha effettuato un nuovo accesso e, constatata l'irreperibilità assoluta del destinatario, ha perfezionato la notifica mediante deposito dell'atto presso la Casa Comunale e successiva affissione dell'avviso all'Albo Pretorio, come attestato dalle relative certificazioni in atti. La procedura adottata rispetta pienamente il dettato dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, norma speciale che regola le notificazioni degli atti tributari. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, qualora la notifica presso il domicilio fiscale si riveli impossibile, e tale indirizzo coincida con quello risultante dai registri anagrafici, l'Ufficio non è tenuto all'espletamento di complesse o ulteriori attività investigative, essendo sufficiente l'attività di ricerca svolta nel comune del domicilio fiscale. Ne discende che la pretesa "ignoranza colpevole" ravvisata dal primo giudice non sussiste, atteso che il notificatore ha operato le verifiche necessarie
(accesso, riscontro anagrafico e deposito), garantendo il rispetto delle garanzie del contribuente nel quadro del rapporto impositivo. Accertata la validità della notifica delle cartelle esattoriali sottese, ne consegue che le stesse sono divenute definitive per mancata impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla legge. La tardiva opposizione recuperata attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento risulta pertanto inammissibile per quanto attiene ai vizi propri delle cartelle, stante l'intervenuta cristallizzazione della pretesa tributaria.
Per questi motivi
, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente conferma della legittimità dell'intimazione di pagamento opposta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellata, tenendo conto del valore della controversia pari ad Euro 11.422,86 e dell'attività difensiva svolta. Si dispone altresì la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellante, Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta nell'atto di appello dichiarandosi antistatario, nella misura complessiva di Euro 1.200,00.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.