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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17990 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa IA IA FU, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 15407/2024 e vertente
TRA
, con studio in Roma, Via Ardeatina, n. 600, che si Parte_1 rappresenta e difende da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- ricorrente
, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Mirenzi ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Camesana, n. 46, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione;
- resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 14 D.lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c. per pagamento somme per prestazione professionale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e la convenuta ha contestato la tesi di controparte insistendo nelle proprie richieste istruttorie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data
10 aprile 2024, l'Avv. , premesso di aver espletato attività Parte_1 professionale in favore di che aveva assistito nel Parte_2 procedimento di divorzio R.G.N. 48371/2022, svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, deciso con sentenza n. 15929/23, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 2.541,9, a titolo di compensi.
Nel dettaglio la ricorrente, descritta l'attività professionale svolta, ha determinato il compenso dovutole nella somma di € 3.341,9, incluse spese generali e cassa avvocato, pari ai compensi minimi di cui al DM 55/2014, riferiti alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e ha chiesto la condanna della controparte al relativo pagamento, detratto l'acconto versato di € 800,00.
Fissata la data della prima udienza per il 2.10.2024, con comparsa depositata in data 20.09.2024, si è costituita la quale ha Parte_2 chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda.
pagina 2 di 8 In particolare, la convenuta ha evidenziato che la controparte aveva omesso di trasmetterle un preventivo, così da consentirle di valutare se affidarle l'incarico ovvero rivolgersi ad altri professionisti, e ha osservato che l'attrice aveva aderito ad una proposta transattiva relativa alla determinazione del suo compenso, accettando la somma che le era stata offerta e versata di € 1.200,00.
All'esito della prima udienza del 2.10.2024, questo giudice, rilevato che con la domanda introduttiva di giudizio era stato chiesto il pagamento di un compenso per prestazioni giudiziali civili di avvocato, ha disposto il mutamento del rito per la trattazione del procedimento nelle forme di cui all'art. 14 d.lgs n. 150/2011.
2. Tanto esposto, si osserva che è pacifico e documentale che Parte_2 aveva incaricato l'avv. di assisterla nel giudizio di
[...] Parte_1 divorzio instaurato nei confronti di , poi trasformato in Persona_1 divorzio congiunto, a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti (cfr. all. da
1 a 7 al ricorso).
Ciò posto ritiene questo giudice che dalle risultanze istruttorie sia emerso che il debito relativo al compenso dovuto all'avv. era stato onorato Pt_1 con il pagamento della somma offerta dalla convenuta e da suo padre,
che l'attrice aveva accettato a saldo di quanto dovutole Persona_2 per l'assistenza prestata.
pagina 3 di 8 Quanto sopra emerge dal messaggio whatsapp versato in atti in cui la ricorrente aveva scritto , per la pratica di divorzio mi avete Per_2 liquidato quello che avete deciso Voi e io ho aderito solo perché siete clienti di e comunque l'adempimento relativo alla trascrizione del Pt_3 divorzio non compete all'Avvocato, come chiarito varie volte se loro sono in ritardo non è colpa mia non ci può essere alcun deposito telematico del 6 novembre 23 posto che la notifica della sentenza la ho fatta il 10 gennaio
2024, come comunicato a suo tempo io sono assicurata per la responsabilità per danni e nel caso Vi fornirò la polizza ma sappi che mi rivolgerò all'Ordine per la liquidazione degli onorari secondo tariffa e non secondo quello che decidete Voi. (…) Se pretendete professionalità allora dovete pagare secondo le tariffe vigenti e non con liquidazioni a stralcio” (cfr. all. alla comparsa di risposta).
Al riguardo va, in primo luogo, evidenziata l'utilizzabilità ai fini del decidere del messaggio sopra richiamato.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, i messaggi whatsapp, al pari degli sms, conservati nella memoria di un telefono cellulare, sono utilizzabili quale prova documentale e possono essere legittimamente acquisiti al giudizio, mediante il deposito, estrapolato da una chat, dei relativi screen shot (cfr. Cass. n. 1254 del 18.01.2025 e n. 22012 del 24.07.2023).
pagina 4 di 8 Detti messaggi al pari delle email sono dei documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano nelle riproduzioni meccaniche che, a norma dell'art. 2712 c.c. formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr.
Cass. n. 11606 del 14.05.2018, con riferimento alle e-mail; n. Cass. 5141 del 21.01.2019 per gli sms e Cass. n. 14046 del 21.05.2024 che ha ritenuto l'email non sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale idonea anche a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem quale documento informatico ex artt. 20 d.lgs n. 82/2005, se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto oppure in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità).
Si osserva, quindi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e
2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” (cfr. Cass. n. 5755 del 24.02.2023). Inoltre, detto disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (cfr. Cass.
12794 del 13.05.2021 e n. 1250 del 19.01.2018).
pagina 5 di 8 Tanto premesso va considerato che, all'udienza del 2.10.2024, prima successiva alla produzione del messaggio whatsapp di cui si discute, la parte istante non ha negato di aver trasmesso detta comunicazione al padre della convenuta, né ha dedotto il carattere artefatto del messaggio, ma ha affermato che lo stesso si riferiva unicamente all'accettazione dell'incarico, così ammettendo di averlo inviato, e ha evidenziato l'inesistenza e la nullità di un qualsiasi accordo ad esso riconducibile per indeterminatezza dell'oggetto.
Quindi, solo alla successiva udienza del 26.11.2025 ha rilevato l'inutilizzabilità del messaggio per mancata indicazione del numero telefonico di provenienza, così sollevando un rilievo che, comunque, non esprime né la negazione di averlo mandato né la contestazione del relativo contenuto.
3. Ciò posto deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte istante, il messaggio in commento non esprime la volontà dell'avv. Pt_1 di accettare l'incarico professionale, avente ad oggetto la difesa della convenuta nel giudizio di divorzio che la contrapponeva all'ex marito, riferendosi, piuttosto, alla liquidazione del suo compenso.
Tanto è espressamente riportato nella comunicazione in parola laddove è scritto “per la pratica di divorzio mi avete liquidato quello che avete deciso
Voi e io ho aderito solo perché siete clienti di ”, così esprimendo un Pt_3 riferimento esplicito alla liquidazione del compenso, richiamata anche nel prosieguo della comunicazione, avendo l'avv. scritto “se pretendete Pt_1 professionalità allora dovete pagare secondo le tariffe vigenti e non con liquidazioni a stralcio”.
pagina 6 di 8 Peraltro, il messaggio in parola fa riferimento alla sentenza che aveva definito il giudizio, notificata il 10.01.2024, così da non poter esprimere accettazione di un incarico già espletato e portato a compimento (cfr. sentenza n. 15923 del 6.11.2023 prodotta dalla ricorrente).
4. Invero, da tali locuzioni emerge in modo inequivoco che l'attrice aveva ricevuto un pagamento della controparte, che le aveva versato dei compensi, a saldo, di importo inferiore a quelli dovuti in base al DM
55/2014, stabiliti dalla stessa cliente, quale determinazione forfetaria del compenso. Dal messaggio risulta altresì, in ragione di quanto in esso espressamente riportato, che la ricorrente aveva accettato la somma pagata a saldo in ragione dei rapporti che legavano la convenuta e suo padre ad un amico della parte istante.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice il messaggio in esame non integra un accordo sul compenso, così da potersene affermare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto o per altre ragioni, ma prova che ogni questione relativa al compenso era stata definita tra le parti, a nulla rilevando che ciò sia avvenuto in ragione di un accordo transattivo, secondo quanto affermato da parte convenuta, ovvero per avere la ricorrente rinunciato ai maggiori importi che le erano dovuti rispetto alla somma offerta e pagata.
In ogni caso, in ragione di quanto emerge dal messaggio whatsapp versato in atti deve ritenersi preclusa per la parte istante la possibilità di chiedere ulteriori onorari, non potendo la ricorrente rivedere unilateralmente dette determinazioni.
La domanda proposta va, pertanto, respinta.
pagina 7 di 8 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non espletata, attesa la semplicità delle difese svolte e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €
852,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge
Roma, 2 dicembre 2025
Il Giudice
IA IA FU
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa IA IA FU, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 15407/2024 e vertente
TRA
, con studio in Roma, Via Ardeatina, n. 600, che si Parte_1 rappresenta e difende da sé medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- ricorrente
, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesca Mirenzi ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Camesana, n. 46, in forza di procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione;
- resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 14 D.lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c. per pagamento somme per prestazione professionale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e la convenuta ha contestato la tesi di controparte insistendo nelle proprie richieste istruttorie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data
10 aprile 2024, l'Avv. , premesso di aver espletato attività Parte_1 professionale in favore di che aveva assistito nel Parte_2 procedimento di divorzio R.G.N. 48371/2022, svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, deciso con sentenza n. 15929/23, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 2.541,9, a titolo di compensi.
Nel dettaglio la ricorrente, descritta l'attività professionale svolta, ha determinato il compenso dovutole nella somma di € 3.341,9, incluse spese generali e cassa avvocato, pari ai compensi minimi di cui al DM 55/2014, riferiti alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, e ha chiesto la condanna della controparte al relativo pagamento, detratto l'acconto versato di € 800,00.
Fissata la data della prima udienza per il 2.10.2024, con comparsa depositata in data 20.09.2024, si è costituita la quale ha Parte_2 chiesto di dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda.
pagina 2 di 8 In particolare, la convenuta ha evidenziato che la controparte aveva omesso di trasmetterle un preventivo, così da consentirle di valutare se affidarle l'incarico ovvero rivolgersi ad altri professionisti, e ha osservato che l'attrice aveva aderito ad una proposta transattiva relativa alla determinazione del suo compenso, accettando la somma che le era stata offerta e versata di € 1.200,00.
All'esito della prima udienza del 2.10.2024, questo giudice, rilevato che con la domanda introduttiva di giudizio era stato chiesto il pagamento di un compenso per prestazioni giudiziali civili di avvocato, ha disposto il mutamento del rito per la trattazione del procedimento nelle forme di cui all'art. 14 d.lgs n. 150/2011.
2. Tanto esposto, si osserva che è pacifico e documentale che Parte_2 aveva incaricato l'avv. di assisterla nel giudizio di
[...] Parte_1 divorzio instaurato nei confronti di , poi trasformato in Persona_1 divorzio congiunto, a seguito dell'accordo raggiunto tra le parti (cfr. all. da
1 a 7 al ricorso).
Ciò posto ritiene questo giudice che dalle risultanze istruttorie sia emerso che il debito relativo al compenso dovuto all'avv. era stato onorato Pt_1 con il pagamento della somma offerta dalla convenuta e da suo padre,
che l'attrice aveva accettato a saldo di quanto dovutole Persona_2 per l'assistenza prestata.
pagina 3 di 8 Quanto sopra emerge dal messaggio whatsapp versato in atti in cui la ricorrente aveva scritto , per la pratica di divorzio mi avete Per_2 liquidato quello che avete deciso Voi e io ho aderito solo perché siete clienti di e comunque l'adempimento relativo alla trascrizione del Pt_3 divorzio non compete all'Avvocato, come chiarito varie volte se loro sono in ritardo non è colpa mia non ci può essere alcun deposito telematico del 6 novembre 23 posto che la notifica della sentenza la ho fatta il 10 gennaio
2024, come comunicato a suo tempo io sono assicurata per la responsabilità per danni e nel caso Vi fornirò la polizza ma sappi che mi rivolgerò all'Ordine per la liquidazione degli onorari secondo tariffa e non secondo quello che decidete Voi. (…) Se pretendete professionalità allora dovete pagare secondo le tariffe vigenti e non con liquidazioni a stralcio” (cfr. all. alla comparsa di risposta).
Al riguardo va, in primo luogo, evidenziata l'utilizzabilità ai fini del decidere del messaggio sopra richiamato.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, i messaggi whatsapp, al pari degli sms, conservati nella memoria di un telefono cellulare, sono utilizzabili quale prova documentale e possono essere legittimamente acquisiti al giudizio, mediante il deposito, estrapolato da una chat, dei relativi screen shot (cfr. Cass. n. 1254 del 18.01.2025 e n. 22012 del 24.07.2023).
pagina 4 di 8 Detti messaggi al pari delle email sono dei documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano nelle riproduzioni meccaniche che, a norma dell'art. 2712 c.c. formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr.
Cass. n. 11606 del 14.05.2018, con riferimento alle e-mail; n. Cass. 5141 del 21.01.2019 per gli sms e Cass. n. 14046 del 21.05.2024 che ha ritenuto l'email non sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale idonea anche a soddisfare il requisito della forma scritta ad probationem quale documento informatico ex artt. 20 d.lgs n. 82/2005, se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto oppure in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità).
Si osserva, quindi, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e
2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte” (cfr. Cass. n. 5755 del 24.02.2023). Inoltre, detto disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (cfr. Cass.
12794 del 13.05.2021 e n. 1250 del 19.01.2018).
pagina 5 di 8 Tanto premesso va considerato che, all'udienza del 2.10.2024, prima successiva alla produzione del messaggio whatsapp di cui si discute, la parte istante non ha negato di aver trasmesso detta comunicazione al padre della convenuta, né ha dedotto il carattere artefatto del messaggio, ma ha affermato che lo stesso si riferiva unicamente all'accettazione dell'incarico, così ammettendo di averlo inviato, e ha evidenziato l'inesistenza e la nullità di un qualsiasi accordo ad esso riconducibile per indeterminatezza dell'oggetto.
Quindi, solo alla successiva udienza del 26.11.2025 ha rilevato l'inutilizzabilità del messaggio per mancata indicazione del numero telefonico di provenienza, così sollevando un rilievo che, comunque, non esprime né la negazione di averlo mandato né la contestazione del relativo contenuto.
3. Ciò posto deve ritenersi che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte istante, il messaggio in commento non esprime la volontà dell'avv. Pt_1 di accettare l'incarico professionale, avente ad oggetto la difesa della convenuta nel giudizio di divorzio che la contrapponeva all'ex marito, riferendosi, piuttosto, alla liquidazione del suo compenso.
Tanto è espressamente riportato nella comunicazione in parola laddove è scritto “per la pratica di divorzio mi avete liquidato quello che avete deciso
Voi e io ho aderito solo perché siete clienti di ”, così esprimendo un Pt_3 riferimento esplicito alla liquidazione del compenso, richiamata anche nel prosieguo della comunicazione, avendo l'avv. scritto “se pretendete Pt_1 professionalità allora dovete pagare secondo le tariffe vigenti e non con liquidazioni a stralcio”.
pagina 6 di 8 Peraltro, il messaggio in parola fa riferimento alla sentenza che aveva definito il giudizio, notificata il 10.01.2024, così da non poter esprimere accettazione di un incarico già espletato e portato a compimento (cfr. sentenza n. 15923 del 6.11.2023 prodotta dalla ricorrente).
4. Invero, da tali locuzioni emerge in modo inequivoco che l'attrice aveva ricevuto un pagamento della controparte, che le aveva versato dei compensi, a saldo, di importo inferiore a quelli dovuti in base al DM
55/2014, stabiliti dalla stessa cliente, quale determinazione forfetaria del compenso. Dal messaggio risulta altresì, in ragione di quanto in esso espressamente riportato, che la ricorrente aveva accettato la somma pagata a saldo in ragione dei rapporti che legavano la convenuta e suo padre ad un amico della parte istante.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice il messaggio in esame non integra un accordo sul compenso, così da potersene affermare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto o per altre ragioni, ma prova che ogni questione relativa al compenso era stata definita tra le parti, a nulla rilevando che ciò sia avvenuto in ragione di un accordo transattivo, secondo quanto affermato da parte convenuta, ovvero per avere la ricorrente rinunciato ai maggiori importi che le erano dovuti rispetto alla somma offerta e pagata.
In ogni caso, in ragione di quanto emerge dal messaggio whatsapp versato in atti deve ritenersi preclusa per la parte istante la possibilità di chiedere ulteriori onorari, non potendo la ricorrente rivedere unilateralmente dette determinazioni.
La domanda proposta va, pertanto, respinta.
pagina 7 di 8 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non espletata, attesa la semplicità delle difese svolte e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €
852,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge
Roma, 2 dicembre 2025
Il Giudice
IA IA FU
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