Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2021, proposto da
LI BE De NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Pietro Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento,
- del verbale n. ….. (si sottolinea che lo spazio relativo alla numerazione risulta incompleto) del 16.06.2021 della IV Sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Messina dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (indetto con D.M. 14.09.2020 e poi differito con D.M. 10.11.2020 e D.M. 14.12.2020), riunitasi in collegamento da remoto presso i locali della Corte d'Appello de L'Aquila, mediante il quale è stato disposto il mancato superamento della prima prova orale da parte del dott. LI BE De NA;
- del verbale del 27.05.2021 della Sottocommissione Esami Avvocato - Sessione 2020 della Corte d'Appello di Messina in seduta plenaria (composta dai Presidenti di tutte le Sottocommissioni), con il quale quest'ultima ha deliberato “ di attenersi, per la formulazione dei quesiti da porre per la prima prova orale di esame e per la valutazione dei candidati, ai criteri indicati nelle pagine quattro e cinque delle linee generali allegate al verbale n. 3 del 19 aprile 2021 e alle indicazioni operative contenute nel verbale n. 4 del 5 maggio 2021 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ”;
- nonché di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria del 5 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI AN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, resa dal ricorrente con memoria del 5 marzo 2025, determina l’improcedibilità del ricorso.
ritenuto di compensare le spese di lite in considerazione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
RI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | GE AN |
IL SEGRETARIO