TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 555
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e del principio di irretroattività

    Il Tribunale ritiene che la delibera comunale, essendo successiva alla presentazione della SCIA, non possa applicarsi a quest'ultima in virtù del principio del tempus regit actum. Inoltre, l'art. 24 delle NTA del POC è considerato incompatibile con la normativa statale di cui all'art. 23 ter del DPR 380/2001, che ammette il cambio di destinazione d'uso con SCIA in assenza di specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici al momento della presentazione della segnalazione.

  • Accolto
    Violazione del principio di irretroattività e dell'art. 23 ter D.P.R. 380/2001

    Il Tribunale ritiene che la delibera consiliare, essendo successiva alla presentazione della SCIA, non possa retroagire. Inoltre, le 'specifiche condizioni' previste dall'art. 23 ter del DPR 380/2001 devono essere specificamente redatte e motivate in data successiva all'entrata in vigore della normativa statale, e non possono essere desunte implicitamente da strumenti urbanistici preesistenti.

  • Accolto
    Incompatibilità con la normativa statale

    Il Tribunale ritiene che l'art. 24 delle NTA del POC sia incompatibile con la normativa statale di cui all'art. 23 ter del DPR 380/2001, che ammette il cambio di destinazione d'uso tra categorie funzionali senza le limitazioni prescritte dalla norma regolamentare. Pertanto, l'art. 24 NTA deve essere disapplicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 555
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 555
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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