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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 10/02/2026, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1967/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - cf ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 All'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale G. Grezar 14 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M. Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240103524883000 IMPOSTA SOSTIT. 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1366/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0103524883 000, contenente la richiesta di corrispondere l'importo complessivo di euro 1.931,48 a titolo di omesso o carente versamento imposta sostitutiva locazioni immobili, per il periodo d'imposta 2020.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi: omessa notifica «dell'avviso di accertamento sotteso e richiamato nella cartella esattoriale in esame (la comunicazione n. 13810982119)»; decadenza della pretesa impositiva, per violazione «della nuova disciplina della riscossione dei tributi, introdotta dal D.P.R. n. 43/88
», tenuto conto che «la cartella esattoriale è stata emessa nel 2024 e che l'accertamento è stato iscritto al ruolo nel medesimo anno (ossia in data 11 marzo 2024) e, quindi, ben oltre il termine decadenziale che, nella fattispecie, veniva a cadere il 31 dicembre del 2021»; difetto di motivazione della cartella di pagamento, in quanto la stessa non recherebbe alcuna giustificazione circa gli importi richiesti né riporta in allegato l'avviso di accertamento e la relativa motivazione;
illegittimità della cartella di pagamento per mancata indicazione del tasso di interesse applicato.
Si è costituta l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con la successiva memoria la ricorrente ha insistito e argomentato sui motivi di ricorso relativi all'omessa notifica dell'avviso di accertamento e sull'intervenuta decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Circa il primo motivo, va osservato che la pretesa di cui alla cartella di pagamento deriva da un controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 a seguito del quale, esaminato quanto contenuto nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 di Nominativo_2, deceduto il Data_1 e presentata dalla ricorrente nella sua qualità di erede, è stato contestato l'omesso versamento degli importi da essa stessa dichiarati a titolo di cedolare secca.
Non si tratta, dunque, di un accertamento di una imposta, ma di una richiesta di pagamento di quanto non versato secondo quanto dichiarato dalla stessa dichiarante, ora ricorrente. Da ciò consegue che non correttamente viene lamentata la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento che, nel caso di specie, non era dovuto. Ciò cui fa riferimento la ricorrente è, in realtà, una comunicazione di irregolarità per la quale la Suprema corte ha affermato che «[l]'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità (Corte di cassazione, ordinanza n. 27724 del 2023; vedi anche Cass. n. 18405 del 2021)».
Il secondo motivo è infondato, in quanto non correttamente parte ricorrente richiama l'art. 17, lettera c) del d.P.R. n. 602 del 1973 che è stato abrogato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera a), n. 1), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156. La normativa applicabile in tema di decadenza è invece quella di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che «1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione».
Nel caso di specie, poiché la cartella di pagamento deriva da un controllo ai sensi dell'art. 36-bis sulla dichiarazione presentata in data 17 novembre 2021 per l'anno 2020, la stessa doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2024 sicché, essendo stata notificata il 28 novembre 2024, non vi è alcuna decadenza.
Circa il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione, va osservato che, essendo anche in questo caso la pretesa basata sul controllo automatizzato ed essendo stato indicato, nel prospetto riportato, quale importo dichiarato non risultava versato, la ricorrente era stata messa nelle condizioni di comprendere le ragioni, di fatto e di diritto, di quanto richiesto.
Infine, per quanto riguarda la mancata indicazione del tasso di interesse applicato, va evidenziato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che trattandosi di cartella di pagamento resa in sede di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, nel quale l'Ufficio si è limitato a chiedere il pagamento delle somme che la contribuente aveva dichiarato e non versato, la cartella risulta sufficientemente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito d'imposta e al conseguente periodo di competenza, «essendo il criterio di liquidazione degli interessi medesimi predeterminato ex lege e, risolvendosi, pertanto, la relativa operazione in un calcolo matematico» (da ultimo, Corte di cassazione, sentenza n. 5285 del 2025.
In conclusione, i motivi sono infondati e il ricorso deve essere rigettato.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 560,00, oltre accessori.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2890/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - cf ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 All'Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale G. Grezar 14 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M. Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240103524883000 IMPOSTA SOSTIT. 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1366/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 0103524883 000, contenente la richiesta di corrispondere l'importo complessivo di euro 1.931,48 a titolo di omesso o carente versamento imposta sostitutiva locazioni immobili, per il periodo d'imposta 2020.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi: omessa notifica «dell'avviso di accertamento sotteso e richiamato nella cartella esattoriale in esame (la comunicazione n. 13810982119)»; decadenza della pretesa impositiva, per violazione «della nuova disciplina della riscossione dei tributi, introdotta dal D.P.R. n. 43/88
», tenuto conto che «la cartella esattoriale è stata emessa nel 2024 e che l'accertamento è stato iscritto al ruolo nel medesimo anno (ossia in data 11 marzo 2024) e, quindi, ben oltre il termine decadenziale che, nella fattispecie, veniva a cadere il 31 dicembre del 2021»; difetto di motivazione della cartella di pagamento, in quanto la stessa non recherebbe alcuna giustificazione circa gli importi richiesti né riporta in allegato l'avviso di accertamento e la relativa motivazione;
illegittimità della cartella di pagamento per mancata indicazione del tasso di interesse applicato.
Si è costituta l'Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con la successiva memoria la ricorrente ha insistito e argomentato sui motivi di ricorso relativi all'omessa notifica dell'avviso di accertamento e sull'intervenuta decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Circa il primo motivo, va osservato che la pretesa di cui alla cartella di pagamento deriva da un controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 a seguito del quale, esaminato quanto contenuto nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 di Nominativo_2, deceduto il Data_1 e presentata dalla ricorrente nella sua qualità di erede, è stato contestato l'omesso versamento degli importi da essa stessa dichiarati a titolo di cedolare secca.
Non si tratta, dunque, di un accertamento di una imposta, ma di una richiesta di pagamento di quanto non versato secondo quanto dichiarato dalla stessa dichiarante, ora ricorrente. Da ciò consegue che non correttamente viene lamentata la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento che, nel caso di specie, non era dovuto. Ciò cui fa riferimento la ricorrente è, in realtà, una comunicazione di irregolarità per la quale la Suprema corte ha affermato che «[l]'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità (Corte di cassazione, ordinanza n. 27724 del 2023; vedi anche Cass. n. 18405 del 2021)».
Il secondo motivo è infondato, in quanto non correttamente parte ricorrente richiama l'art. 17, lettera c) del d.P.R. n. 602 del 1973 che è stato abrogato dall'art. 1, comma 5-ter, lettera a), n. 1), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156. La normativa applicabile in tema di decadenza è invece quella di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che «1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione».
Nel caso di specie, poiché la cartella di pagamento deriva da un controllo ai sensi dell'art. 36-bis sulla dichiarazione presentata in data 17 novembre 2021 per l'anno 2020, la stessa doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2024 sicché, essendo stata notificata il 28 novembre 2024, non vi è alcuna decadenza.
Circa il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione, va osservato che, essendo anche in questo caso la pretesa basata sul controllo automatizzato ed essendo stato indicato, nel prospetto riportato, quale importo dichiarato non risultava versato, la ricorrente era stata messa nelle condizioni di comprendere le ragioni, di fatto e di diritto, di quanto richiesto.
Infine, per quanto riguarda la mancata indicazione del tasso di interesse applicato, va evidenziato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che trattandosi di cartella di pagamento resa in sede di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, nel quale l'Ufficio si è limitato a chiedere il pagamento delle somme che la contribuente aveva dichiarato e non versato, la cartella risulta sufficientemente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito d'imposta e al conseguente periodo di competenza, «essendo il criterio di liquidazione degli interessi medesimi predeterminato ex lege e, risolvendosi, pertanto, la relativa operazione in un calcolo matematico» (da ultimo, Corte di cassazione, sentenza n. 5285 del 2025.
In conclusione, i motivi sono infondati e il ricorso deve essere rigettato.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 560,00, oltre accessori.