Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01416/2026REG.PROV.COLL.
N. 06478/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6478 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché in proprio;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta), -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere UC AN CI e uditi l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, nonché lo stesso appellante, intervenuto in proprio in qualità di avvocato abilitato di fronte alle giurisdizioni superiori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui è stata irrogata all’appellante la sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni del grado per la durata di dodici mesi.
2. I fatti rilevanti per la decisione della causa possono essere sintetizzati come segue:
- l’odierno appellante è un ufficiale della Guardia di Finanza, in congedo assoluto dal 1973;
- egli ha rivestito l’incarico di Presidente del Collegio sindacale di una società per azioni coinvolta in un procedimento penale per truffa aggravata ai danni dello Stato, finalizzata al conseguimento di contributi pubblici per un importo di rilevante entità;
- il procedimento penale si è concluso con sentenza del Tribunale di Crotone del 23 gennaio 2013, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’appellante per intervenuta prescrizione dei reati;
- l’esito del giudizio penale è stato comunicato all’Amministrazione dallo stesso interessato con nota del febbraio 2013;
- nel 2017 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l’avvio di un procedimento disciplinare di stato, adottando l’ordine di inchiesta formale e procedendo alla contestazione degli addebiti;
- all’esito dell’istruttoria disciplinare, rinnovata in parte in autotutela, l’ufficiale inquirente ha proposto il deferimento dell’interessato alla Commissione di disciplina;
- la Commissione di disciplina ha espresso un giudizio di meritevolezza alla conservazione del grado;
- nondimeno, con determinazione del 25 maggio 2018, il Comandante Generale ha irrogato la sanzione della sospensione dalle funzioni del grado per la durata di dodici mesi.
3. Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo, tra l’altro, la violazione del procedimento in materia di sanzioni di stato, la tardività dell’azione disciplinare, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’irrilevanza disciplinare delle condotte contestate, la sproporzione della sanzione irrogata.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In particolare, secondo la motivazione della sentenza:
- il deferimento alla commissione di disciplina, necessario ai fini dell’applicazione della più grave sanzione di stato, non priva l’amministrazione del potere di irrogare una sanzione meno grave, come la disposta sospensione;
- il dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 1392, commi 1 e 3 del Codice, decorre dal giorno della conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza irrevocabile, nel caso di specie corrispondente al 23 maggio 2017;
- l’istruttoria condotta dall’ufficiale inquirente risulta completa e coerente e consente di ricostruire la condotta ascritta all’interessato, mentre la sanzione irrogata non appare manifestamente irragionevole né sproporzionata.
5. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello, per « insufficienza della motivazione. Erronea valutazione della situazione di fatto ed errore sul presupposto, illogicità, incongruità ed incoerenza della motivazione ».
5.1. Egli ha inoltre riproposto integralmente i motivi di ricorso articolati in primo grado.
6. L’amministrazione, con memoria del 7 gennaio 2026, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
6.1. L’appellante ha svolto ulteriori deduzioni con memoria del 12 gennaio 2026.
7. In via preliminare – e per quanto, visto l’esito della causa, le considerazioni in rito che seguono non assumano effetto dirimente – sembra opportuno perimetrare le censure scrutinabili e il materiale cognitivo utilizzabile. In proposito, l’appello deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità e violazione dell’art. 101 c.p.a., nella parte in cui (cfr. pagg. 22 e ss.) ripropone i motivi del ricorso di primo grado già esaminati e respinti dal T.a.r., senza formulare alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata.
7.1. Costituisce, infatti, principio consolidato ( ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2025, n. 8520) quello secondo cui la natura del giudizio di appello – che non costituisce un novum iudicium ma una revisio prioris istantiae – preclude la mera riproposizione di censure già disattese, non accompagnata da un confronto argomentativo con le ragioni poste a fondamento della decisione gravata.
8. Parimenti inammissibili, per violazione dell’art. 104, comma 2 c.p.a., sono i documenti nuovi depositati dall’appellante con la memoria del 12 gennaio 2026.
8.1. Ai sensi della citata disposizione, i documenti non prodotti nel corso del primo grado di giudizio sono ammissibili in appello solo qualora risultino «indispensabili ai fini della decisione della causa » o « la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ». Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso di specie. I documenti attengono, infatti, a circostanze pacifiche tra le parti ovvero comunque desumibili dagli atti di causa e prive di rilievo determinante ai fini del decidere. Al contempo, essi avrebbero potuto essere prodotti già nel corso del giudizio di primo grado, mentre l’appellante non ha dedotto alcuna ragione giustificativa del ritardato deposito.
9. Con l’unico motivo di appello – articolato mediante ampi richiami alle memorie prodotte dall’appellante nell’ambito del procedimento disciplinare – la sentenza è censurata per avere acriticamente aderito alle conclusioni dell’Amministrazione, senza confrontarsi con gli argomenti svolti dall’appellante a propria difesa, né dare seguito alle istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio.
9.1. L’appellante sostiene, in particolare, che – a fronte di un procedimento penale conclusosi con declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione – la ricostruzione dei fatti addebitati in sede disciplinare, svolta dall’Ufficiale inquirente, sarebbe stata lacunosa, contraddittoria ed erronea sotto plurimi profili, e in particolare:
- per aver ritenuto sussistente un omesso controllo sulle deliberazioni assunte dal C.d.A. nella seduta del 21 giugno 1999, benché a tale data il Collegio sindacale non fosse ancora in carica e l’appellante risultasse assente;
- per aver ritenuto sussistente un’omessa verifica circa l’effettività dei conferimenti dichiarati in sede di trasformazione della società e aumento del capitale sociale, nonostante il versamento dei tre decimi del capitale risultasse dagli atti e dal verbale notarile;
- per avere, più in generale, ravvisato nell’attività svolta come Presidente del Collegio sindacale un effetto agevolativo della pretesa condotta fraudolenta degli amministratori, i quali sono stati invece assolti con formula piena in sede penale.
9.2. La sanzione disciplinare sarebbe, pertanto, fondata su fatti storici indimostrati, adottata all’esito di un’istruttoria carente, nonché sorretta da una motivazione insufficiente e manifestamente irragionevole.
10. Il motivo è fondato.
10.1. Occorre, in primo luogo, definire i contorni fattuali e giuridici dell’addebito disciplinare mosso all’appellante. La condotta a questi ascritta consiste nell’avere, nella qualità di Presidente del Collegio sindacale della società “Crown Power Transmission S.p.A.”, omesso i prescritti controlli sulla legalità dell’azione societaria, agevolando la condotta fraudolenta dell’organo amministrativo e consentendo l’erogazione indebita di contributi pubblici, con conseguente violazione dei principi di correttezza e lealtà assunti con il giuramento.
10.2. Il procedimento penale svoltosi a suo carico si è concluso (cfr. sentenza n. 104/2013 del Tribunale di Crotone) con declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, senza pervenire ad un accertamento nel merito dei fatti contestati.
10.3. In sede disciplinare – come emerge dall’atto di contestazione e dagli atti dell’istruttoria – non è stata addebitata all’appellante una condotta dolosa, di consapevole e volontaria partecipazione all’operato fraudolento degli amministratori, bensì profili di grave negligenza nell’esercizio dell’attività di vigilanza spettante ai sindaci, di natura colposa.
10.4. In particolare, il nucleo sostanziale dell’addebito – quale emerge dall’inchiesta formale svolta dall’Ufficiale inquirente – si incentra sulla mancata verifica dell’effettività del versamento dei tre decimi del capitale sociale, come prescritto dalla legge e dichiarato dall’organo assembleare in occasione della trasformazione della società e del contestuale aumento di capitale deliberati il 4 giugno 1999. Infatti, sebbene l’Ufficiale inquirente affermi che l’addebito « afferisce a comportamenti tenuti durante tutto il mandato di Presidente del Collegio sindacale e non a un singolo atto » (cfr. pag. 7 del rapporto finale), non emergono dagli atti ulteriori e specifiche contestazioni diverse da quella sopra richiamata.
10.5. È pacifico, del resto, che l’appellante non fosse presente alla seduta del consiglio di amministrazione del 21 giugno 1999 – nella quale è stata deliberata l’iniziativa imprenditoriale oggetto del giudizio penale – e che il Collegio sindacale sia entrato in carica solo successivamente, riunendosi per la prima volta il 30 luglio 1999. L’Ufficiale inquirente ritiene, tuttavia, che il Collegio sindacale, una volta insediatosi, avrebbe dovuto effettuare approfonditi controlli sull’operazione societaria già posta in essere, mentre si sarebbe limitato a prendere atto delle dichiarazioni attestanti l’intervenuto versamento, senza procedere ad un’attenta verifica della documentazione contabile.
10.6. La responsabilità dell’appellante, quale Presidente del Collegio sindacale, è ricondotta alla violazione del canone di diligenza nell’esercizio delle proprie attribuzioni – corrispondente, ai sensi dell’art. 2407, comma 1, c.c., nella formulazione antecedente alla riforma del 2003, a quella del mandatario – nonché alla responsabilità concorrente prevista dal comma 2 della medesima disposizione, secondo cui i sindaci rispondono in solido con gli amministratori dei danni che non si sarebbero prodotti qualora fosse stata esercitata un’adeguata vigilanza. In tale prospettiva, il contenuto concreto dell’obbligo di vigilanza ritenuto violato è individuato dall’Ufficiale inquirente mediante il richiamo ai “Principi di comportamento del Collegio sindacale” elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri e, in particolare, alla disposizione (art. 6.2) che impone all’organo di controllo di verificare l’effettiva esecuzione dell’aumento di capitale (cfr. pag. 9 del rapporto).
11. Così delineato il contenuto dell’addebito, il Collegio ritiene che la sanzione impugnata non resista al vaglio giurisdizionale – pur nella consapevolezza dei limiti al sindacato derivanti dalla discrezionalità che connota la materia disciplinare – in quanto fondata su una ricostruzione fattuale non adeguatamente verificata, su una qualificazione giuridica non univoca e, in ogni caso, su una valutazione di gravità manifestamente sproporzionata.
12. Sotto un primo profilo, la ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell’addebito non risulta sorretta da un autonomo e compiuto accertamento istruttorio. Il rapporto dell’Ufficiale inquirente assume a riferimento gli elementi desunti dalla notizia di reato che ha dato origine al procedimento penale, senza che tali fatti siano stati accertati nel merito in sede giurisdizionale.
12.1. È vero che il proscioglimento per intervenuta prescrizione non preclude, di per sé, la rilevanza disciplinare della condotta; tuttavia, in assenza di un accertamento penale, l’Amministrazione era tenuta a svolgere un’istruttoria piena e autonoma, non potendo limitarsi a recepire acriticamente il contenuto degli atti di indagine, mai sottoposti a verifica dibattimentale.
12.2. Nel caso di specie, tale verifica autonoma non risulta adeguatamente svolta, essendosi l’istruttoria sostanzialmente appoggiata alla ricostruzione accusatoria originaria, senza un effettivo vaglio critico delle circostanze dedotte dall’interessato.
13. Anche la qualificazione dei fatti presenta, sotto più profili, caratteri di non univocità e appare fondata su una ricostruzione non adeguatamente argomentata sotto il profilo giuridico.
13.1. Quanto all’asserito mancato versamento dei tre decimi del capitale – profilo centrale ai fini dell’addebito – risulta dagli atti che i soci avevano emesso assegni bancari a copertura dei conferimenti e che tali titoli sono stati successivamente incassati dalla società (cfr. pag. 9 del rapporto finale). Non può dunque parlarsi, in termini inequivoci, di mancata esecuzione del conferimento, dovendosi piuttosto valutare l’idoneità di tale modalità di pagamento a integrare un effettivo apporto di capitale.
13.2. La contestazione di una violazione degli obblighi di vigilanza gravanti sui sindaci presuppone, inoltre, che il dovere di controllo si estenda anche a operazioni deliberate e formalizzate prima dell’effettiva operatività dell’organo, in assenza della dimostrazione di specifiche anomalie che impongano un intervento correttivo, profilo che non appare normativamente univoco. Il contenuto concreto dell’obbligo di diligenza ritenuto violato viene, peraltro, individuato mediante il richiamo a “principi di comportamento” di natura extralegale, la cui idoneità ad ampliare l’ambito dei comportamenti sanzionabili in sede disciplinare risulta quantomeno opinabile.
13.3. In generale, non sono emersi elementi idonei a evidenziare una, sia pure colposa, partecipazione del Collegio sindacale a un’attività fraudolenta, né le vicende societarie rilevanti in questa sede – per come ricostruite nell’inchiesta formale – manifestano irregolarità gravi al punto da imporre all’organo di controllo un’immediata segnalazione agli organi competenti, come invece ritenuto dall’Ufficiale inquirente.
14. Pertanto, anche a ritenere configurabili taluni profili di negligenza nell’esercizio dell’attività di vigilanza spettante al Presidente del Collegio sindacale, la condotta dell’appellante si risolverebbe al più in un inadempimento di natura colposa, non idoneo a integrare una violazione dei « principi di correttezza e lealtà assunti con il giuramento », né a denotare « assoluta carenza di qualità morali e di carattere ».
14.1. La peculiarità della vicenda fattuale e la complessità delle valutazioni giuridiche che l’addebito presuppone conducono a ritenere che la fattispecie si collochi ai margini dell’area del disciplinarmente rilevante, tanto più considerato che essa concerne l’esercizio di un incarico libero-professionale da parte di un ufficiale in congedo.
14.2. Nella valutazione complessiva della vicenda assumono, inoltre, particolare rilievo:
- la gravità della sanzione applicata, corrispondente alla più severa sanzione di stato conservativa, irrogata nella misura massima edittale di dodici mesi;
- la risalenza nel tempo dei fatti contestati;
- la posizione soggettiva dell’interessato, in congedo assoluto dal 1973, dunque da oltre quarant’anni al momento dell’adozione del provvedimento, con conseguente incidenza soltanto marginale della condotta sul prestigio e sull’immagine dell’Istituzione.
15. Alla luce di tutti i rilievi di cui sopra – e nel rispetto dei consolidati principi che delimitano il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti – la sanzione impugnata deve ritenersi affetta da difetto di adeguata istruttoria e manifesta irragionevolezza ed è quindi illegittima.
16. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado ed è conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
16.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB NA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
UC AN CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AN CI | AB NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.