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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/12/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c., a tenore del quale “al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 14
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3152/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Michela Adamo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Angri alla Via delle Fontane, n. 186;
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Francesco D'Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla Piazza Annunziata, n. 43;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_2 comparsa di risposta, dall'Avv. Renato Orlando, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla via Giudici, n. 43;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 3.12.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. , preliminarmente esposto: Parte_1
- che nel mese di luglio dell'anno 2016 la sig.ra aveva proposto di concedere Controparte_2 in locazione ad esso istante l'immobile sito in Angri alla piazza Sorrento, n. 21;
- che, tuttavia, la sig.ra preso atto dell'intenzione di esso attore di accettare la Controparte_2 formulata proposta, aveva rappresentato che il predetto appartamento fosse di proprietà della di lei nuora, sig.ra e che “per un breve periodo di tempo il rapporto Controparte_1 doveva essere regolato con un contratto di comodato e non di locazione”;
- che, “data l'impellente necessità” di trovare un'abitazione, esso esponente aveva stipulato, in data 18.8.16, un contratto di comodato della durata di quattro anni con la sig.ra CP_1
“a carico della quale pende a tutt'oggi il fallimento n. 71/2014”, avente ad oggetto il
[...] testé citato immobile;
- che il dianzi menzionato negozio era stato registrato in pari data;
- che il concluso contratto, “seppur qualificato come comodato gratuito, consisteva in una vera e propria locazione”, giacché esso istante si era obbligato al pagamento di un canone mensile di euro 430,00 ed aveva versato un deposito cauzionale pari a due mensilità;
- che i canoni de quibus erano corrisposti alla sig.ra , la quale, all'atto di ciascun CP_2 pagamento, “rilasciava delle ricevute con l'indicazione mese e dell'importo versato”;
- che, “dopo alcuni mesi”, esso attore aveva chiesto alla sig.ra “di regolarizzare la CP_2 locazione”, anche onde poter fruire del contributo comunale per il pagamento del canone;
- che all'inizio dell'anno 2017 la sig.ra aveva comunicato ad esso esponente che il di lei CP_2 figlio necessitasse di alienare il summenzionato appartamento e che, al fine di agevolare la conclusione della compravendita, avrebbe dovuto consentire ad eventuali potenziali acquirenti di visitare l'immobile de quo;
- che la sig.ra aveva informato esso istante che in data 26.9.17 alcuni potenziali CP_2 acquirenti avrebbero visitato l'appartamento;
- che al predetto sopralluogo si era presentata, tra gli altri, la dott.sa curatrice del Persona_1 fallimento Viscardi Anna Colomba, pendente dinanzi all'intestato Tribunale;
- che nel testé descritto frangente esso attore era stato reso edotto della procedura concorsuale e
“della conseguente liquidazione del patrimonio della fallita, comprensivo della casa de qua”;
pagina 3 di 14 - che, con istanza a firma dell'avv. Adamo, esso esponente, “onde evitare l'immediato rilascio dell'immobile”, aveva chiesto al Giudice Delegato l'autorizzazione a continuare a risiedere presso il testé citato appartamento “dietro pagamento di un'indennità di occupazione o canone di locazione, almeno fino alla conclusione delle operazioni di vendita”;
- che la prefata istanza non era stata accolta e il Giudice Delegato, con provvedimento adottato in data 27.11.17, aveva ordinato, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., il rilascio dell'appartamento;
- che, in attuazione dell'ordine di liberazione, esso attore aveva, in data 30.12.17, riconsegnato l'immobile libero da persone e cose;
ha convenuto in giudizio le sig.re e onde sentir: a) accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare che esso istante avesse concluso con le predette convenute “un negozio per la locazione dell'appartamento […] sito in Angri alla piazza Sorrento, n. 21” o, in subordine, dichiarare l'esistenza in capo ad esso attore “di un diritto di godimento sul bene de quo per la durata fissata nel contratto”;
b) condannare le sig.re e al risarcimento dei danni che Controparte_1 Controparte_2 avrebbe subito in conseguenza delle condotte illecite ascritte alle stesse, nonché alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale. A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa dell'attore, premesso che il contratto stipulato da quest'ultimo e dalla sig.ra pur essendo stato CP_1
“qualificato formalmente come comodato”, sarebbe in realtà un contratto di locazione, avendo il sig.
“dovuto pagare un canone come corrispettivo per la detenzione del bene”, ha sostenuto che Pt_1 all'odierno istante dovrebbe essere riconosciuto il “risarcimento del danno per il mancato godimento del bene fino al termine di durata”, assumendo, da un lato, che il negozio per cui è causa sarebbe stato concluso dopo il pignoramento dell'immobile, ma anteriormente alla trasferimento dello stesso;
dall'altro, che il “conduttore dell'immobile locato senza autorizzazione, che non sia stato avvertito del pignoramento”, avrebbe diritto, “a seguito dell'estromissione, al risarcimento del danno da parte del locatore per non aver goduto dell'immobile fino alla scadenza pattuita del contratto”.
Infine, ha affermato che il diritto al risarcimento del danno spetterebbe al sig. anche per la Pt_1 lesione dell'incolpevole affidamento dolosamente ingenerato dalle convenute in ordine alla conclusione di un contratto di locazione valido ed efficace.
Con specifico riguardo ai pregiudizi di cui ha chiesto il ristoro, l'attore ha dedotto che sarebbero consistiti nelle spese sostenute per la registrazione di un contratto inefficace, nonché “per il rilascio immediato del bene (trasloco, costi di attivazione delle nuove utenze, mediazione immobiliare, registrazione del nuovo contratto)”; inoltre, ha invocato il risarcimento del danno non patrimoniale,
pagina 4 di 14 asseritamente sostanziatosi nel “forte stress” che sarebbe stato generato dalla condotta illecita delle convenute.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.10.19, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1
invocando la reiezione delle domande attoree. A fondamento del preteso rigetto, la difesa di
[...] detta convenuta ha in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, ha sostenuto che la sig.ra avrebbe CP_1 stipulato con l'attore “nient'altro che un contratto di comodato e non l'asserito contratto di locazione”, esponendo che la simulazione relativa ex adverso prospettata non sarebbe stata in alcun modo provata, giacché le ricevute di pagamento dei canoni a tal fine prodotte dall'odierno istante “non presentano alcun riferimento all'asserito contratto di locazione simulato, non presentano riferimenti all'immobile occupato dall'attore, ma soprattutto non sono sottoscritte dalla SI né, tanto meno, dalla CP_1
SI , nelle cui mani sarebbero avvenuti i fantomatici pagamenti”; inoltre, ha dedotto che CP_2 il sig. sarebbe stato “ben consapevole di cosa, come e con chi stesse stipulando il contratto di Pt_1 comodato” o, comunque, sarebbe dovuto esserlo profondendo un normale grado di diligenza essendo il predetto negozio stato stipulato oltre due anni dopo l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.10.19, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_2
chiedendo il rigetto delle domande proposte dal sig. A fondamento dell'invocata
[...] Pt_1 reiezione, la difesa della sig.ra ha, in via preliminare, sollevato eccezione di nullità del libello CP_2 introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in limine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo alla predetta convenuta, evidenziando che la stessa sarebbe stata del tutto estranea al rapporto negoziale intercorso tra le altre parti del giudizio;
venendo al merito, ha dedotto che nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile alla “sig.ra in ordine Controparte_2 all'asserita violazione del principio di affidamento come invocato dall'attore, in quanto è da escludere che l'erronea determinazione di quest'ultimo a concludere il contratto fosse stata indotta da un comportamento colposo della comparente”.
Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
nel corpo della memoria di cui al primo termine l'attore, in replica alle difese delle convenute, secondo le quali il sig. avrebbe esperito un'azione diretta ad accertare una Pt_1 simulazione relativa, ha affermato claris litteris che nel caso in esame nessuna simulazione sarebbe ravvisabile, presupponendo la stessa la conclusione di un accordo simulatorio, che mai i contraenti avrebbero stipulato, in quanto il contratto sottoscritto sarebbe stato “materialmente formato dalla
pagina 5 di 14 e sottoposto alla firma del pronto alla sottoscrizione di un contratto di locazione”: CP_2 Pt_1 segnatamente, ha asserito espressamente che “la forma data al negozio posto in essere” non sarebbe stata “frutto di intesa tra le parti, bensì espressione di un potere unilaterale esercitato approfittando dell'esigenza dell'attore di rinvenire immediatamente una sistemazione abitativa”. Inoltre, la difesa dell'attore ha sostenuto che le convenute avrebbero, “con raggiro, reticenza, silenzi protratti per lungo tempo, rappresentato al (e non solo) una situazione diversa da quella effettiva, approfittando Pt_1 di uno stato di bisogno”.
Alla luce di quanto dedotto entro la maturazione delle preclusioni assertive, l'odierno istante ha modificato le conclusioni ab origine formulate, chiedendo di riconoscere “il diritto al risarcimento dei danni subiti per aver confidato, incolpevolmente, nella conclusione di un contratto di locazione, formalmente denominato di comodato, di un immobile pignorato per il fallimento di CP_1
, nonché di “accertare, quale fonte dei danni, il comportamento illegittimo ed ingannevole
[...] posto in essere da e nella conclusione e nell'esecuzione Parte_2 Controparte_1 del rapporto con il ”. Pt_1
Non ammesse le articolate istanze istruttorie, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di affermare l'ammissibilità delle domande proposte dall'attore nei riguardi della sig.ra ancorché risulti esser stata dichiarata CP_1
l'apertura del fallimento di quest'ultima anteriormente all'introduzione del presente giudizio, in quanto, se è incontroverso che l'accertamento di un credito nei confronti di un soggetto di cui sia stato dichiarato il fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (cfr., ex pluribus, Cass. n. 11021/23), parimenti irrefutabile è che la Suprema Corte ha “sviluppato, e da tempi risalenti, un orientamento che abilita il creditore a ottenere in via extrafallimentare - e, tuttavia, nel periodo di svolgimento della relativa procedura - un provvedimento di condanna nei confronti del fallito, da eseguirsi allorché questi ritorni in bonis” (Cass. n. 14527/20; nel medesimo senso, Cass. n. 6734/11).
Orbene, pur risultando ex actis che anteriormente all'introduzione del presente giudizio era stata pronunciata sentenza dichiarativa del fallimento della sig.ra le domande proposte dall'attore CP_1
pagina 6 di 14 nei confronti di quest'ultima devono ritenersi ammissibili, in quanto espressamente preordinate ad ottenere una condanna da eseguirsi allorché la testé citata convenuta ritorni in bonis.
Sempre in via preliminare, è necessario scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla sig.ra . CP_2
In ordine a tale eccezione, giova evidenziare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis,
Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'apparenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, l'eccezione in esame deve essere accolta limitatamente alla domanda con la quale l'attore ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento del danno che avrebbe subito “per il mancato godimento” dell'immobile oggetto del contratto stipulato in data 18.8.16 – a fondamento della quale ha dedotto che, “a prescindere dalla qualificazione giuridica del negozio posto in essere”, all'odierno istante andrebbe “riconosciuto in ogni caso,
l'incontestabile diritto al godimento del bene col conseguente risarcimento del danno” –, poiché
l'odierno istante ha prospettato claris litteris che il contratto che assume non esser stato adempiuto sia stato stipulato soltanto con la sig.ra (e non anche con la sig.ra ). CP_1 CP_2
Tanto atteso, deve indugiarsi sulla domanda con la quale l'attore ha chiesto di accertare l'intervenuta conclusione di “un negozio per la locazione dell'appartamento […] sito in Angri alla piazza Sorrento,
n. 21, […] con conseguente riconoscimento in capo all'attore della qualifica di conduttore”. A tal fine, premesso che le difese dell'odierno istante risultino esser connotate da una diffusa approssimazione pagina 7 di 14 dogmatica, è imprescindibile procedere alla puntuale qualificazione di siffatta pretesa: se prima facie quella esperita dall'attore parrebbe poter essere ricondotta nell'alveo dell'azione di accertamento della simulazione, le deduzioni contenute nel corpo della memoria di cui al primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata dall'odierno istante non consentono in alcun modo di pervenire a tale approdo, giacché lo stesso attore ha recisamente ed espressamente (eloquente, in tal senso, è il complessivo tenore della testé citata memoria) escluso l'intervenuta conclusione di un accordo simulatorio tra le parti del presente giudizio, avendo evidenziato che il contratto sottoscritto sarebbe stato “materialmente formato dalla e sottoposto alla firma del pronto alla CP_2 Pt_1 sottoscrizione di un contratto di locazione”. Detto altrimenti, lo stesso istante ha escluso claris litteris di aver voluto concludere un contratto diverso da quello apparente. Orbene, essendo la stipula di un accordo simulatorio presupposto indefettibile per la configurabilità della simulazione negoziale, la domanda proposta dal sig. non può in alcun modo essere qualificata come azione di Pt_1 accertamento della simulazione, con la conseguenza per la quale, atteso il tenore lessicale della relativa domanda, non resti che ricondurla nell'alveo della mera azione di accertamento dell'intervenuta conclusione di un contratto di locazione.
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla domanda in esame, la stessa non può che essere rigettata, giacché il negozio sottoscritto in data 18.8.16 difetta del proprium del contratto di locazione, ossia la previsione di un canone come corrispettivo per il concesso godimento dell'immobile, avendo i contraenti previsto che il sig. potesse detenere l'immobile sito in Angri a titolo gratuito. Pt_1
Ciò posto, s'impone di scrutinare la domanda con la quale l'attore ha chiesto di riconoscere il proprio
“diritto al risarcimento dei danni subiti per aver confidato, incolpevolmente, nella conclusione di un contratto di locazione, formalmente denominato di comodato, di un immobile pignorato per il fallimento di ”, assumendo a fondamento della stessa che le convenute Controparte_1 avrebbero, con – non meglio descritti – “raggiro, reticenza, silenzi protratti per lungo tempo, […] rappresentato al (e non solo) una situazione diversa da quella effettiva, approfittando di uno Pt_1 stato di bisogno”. A tal fine, s'impone di osservare che da quanto dedotto dall'attore entro la cristallizzazione del thema decidendum – non potendosi tener conto di quanto allegato successivamente
– pare potersi arguire che la condotta illecita imputata alle convenute sarebbe sostanziatasi ora nell'aver fatto sottoscrivere al sig. a valle di trattative preordinate alla stipula di una locazione, un Pt_1 contratto di comodato, che non sarebbe stato «frutto di “intesa” tra le parti, bensì espressione di un potere unilaterale esercitato approfittando dell'esigenza dell'attore di rinvenire immediatamente una sistemazione abitativa», ora – come testualmente affermato dall'odierno istante nella memoria di cui al
I termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. – “soprattutto nell'aver omesso che il bene consegnato non era pagina 8 di 14 nella loro disponibilità materiale e giuridica a causa del pignoramento immobiliare relativo alla procedura fallimentare pendente a carico della sin dalla data del 18.09.2014”. CP_1
Tanto chiarito, la pretesa de qua – seppur pacifico che la domanda di risarcimento dei danni, conseguenti alla stipulazione del contratto per effetto di dolo, ben possa essere avanzata indipendentemente dalla domanda di annullamento per dolo (cfr. Cass. n. 20260/06) – non può che esser rigettata, giacché l'impiego di artifizi e raggiri da parte delle convenute è stato de facto escluso dallo stesso attore, il quale nel corpo dell'atto introduttivo ha dedotto espressamente che, “data
l'impellente necessità di una collocazione”, avesse accettato “le condizioni proposte dalla ”, CP_2 firmando “il contratto di comodato con ”. In altri termini, lo stesso sig. Controparte_1
lungi dall'aver descritto una machinatio ordita ai suoi danni dalle convenute, ha ammesso di Pt_1 aver accettato le condizioni che le medesime avrebbero proposto – id est, sottoscrivere un contratto di comodato, ma, al contempo, obbligarsi verbalmente al pagamento di un canone per il godimento dell'immobile oggetto dello stesso – per far fronte alla propria “impellente necessità” di reperire una soluzione abitativa. Da tali allegazioni s'inferisce irrefutabilmente che mai le convenute abbiano ingenerato nel sig. una rappresentazione alterata della realtà, bensì semplicemente posto come Pt_1 conditio sine qua non per concedere l'immobile in locazione all'attore la conclusione in forma scritta di un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile per cui è causa.
Né la circostanza per la quale il contratto di comodato firmato dal sig. sarebbe stato, a valle di Pt_1 trattative preordinate alla stipula di una locazione, “materialmente formato dalla e sottoposto CP_2 alla firma del pronto alla sottoscrizione di un contratto di locazione”, integra un artifizio o Pt_1 un raggiro, dovendosi considerare – in assenza di ulteriori allegazioni – un'ammissibile dinamica negoziale, di per sé sola inidonea a fondare eventuali lagnanze del contraente non predisponente in ordine alla rispondenza ai propri interessi del contenuto del negozio, giacché questi, ove non l'avesse voluto, avrebbe potuto non sottoscrivere detto contratto o potuto dolersi – come non avvenuto nel caso in esame – di esser stato materialmente o moralmente coartato a farlo ed azionare gli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela della libera e consapevole formazione della volontà negoziale.
Peraltro, quand'anche le convenute, in sede di stipula, nulla avessero riferito al sig. circa la Pt_1 modifica del tipo negoziale che avrebbero unilateralmente ed improvvisamente predisposto (id est, comodato in luogo di locazione), la domanda attorea non sarebbe comunque, in assenza di specifiche allegazioni in ordine alle qualità e condizioni soggettive dell'odierno istante, meritevole di accoglimento, atteso, per un verso, che, in tema di dolo negoziale, “gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di pagina 9 di 14 normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza”
(Cass. n. 1585/17; analogamente, Cass. n. 10718/1993); per l'altro, che il sig. se avesse Pt_1 adoperato la normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto ictu oculi dell'inganno che sarebbe stato perpetrato nei suoi confronti, tenuto conto che: il contratto risulta esser stato denominato eloquentemente “di comodato gratuito d'immobile ad uso abitativo”; non è stato previsto un canone;
nell'ordito negoziale ci si riferisce ai contraenti con i sostantivi “comodante” e “comodatario”.
Alla luce di quanto argomentato, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento, postulando l'apparenza giuridicamente rilevante l'incolpevole affidamento di chi la invochi ed essendo, quindi, presupposto per la sua configurabilità che il soggetto, il quale versi in una situazione nella quale fa leva sull'affidamento indotto dall'apparenza, non sia in colpa, per l'evidente incompatibilità logica che altrimenti vi sarebbe con la posizione soggettiva di affidamento, che per definizione dev'essere di incolpevolezza.
Parimenti inidonea a fondare la pretesa risarcitoria è la circostanza per la quale le convenute avrebbero
“dolosamente coinvolto l'attore in una vicenda giudiziale a lui non nota ed estranea”, avendogli asseritamente taciuto che “il bene consegnato non era nella loro disponibilità materiale e giuridica a causa del pignoramento immobiliare relativo alla procedura fallimentare pendente a carico della sin dalla data del 18.09.2014”, tenuto conto che l'attore – oltre a non aver nemmeno ascritto CP_1 tale condotta omissiva alla sig.ra come risulta dai punti di cui ai nn. 1 e 2 della parte motiva CP_1 dell'atto di citazione e dalle allegazioni contenute alla pag. n. 1 della memoria di cui al primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (ove testualmente si afferma che, “all'atto della sottoscrizione del relativo contratto, la innanzi indicata sottoponeva a firma un contratto di comodato CP_2 indicando quale proprietaria e comodante del bene. Con assoluta buona fede e Controparte_1 per impellenti esigenze abitative, il sottoscriveva le condizioni dettate dalla ”), dai Pt_1 CP_2 quali si evince che le trattative siano state condotte esclusivamente dalla sig.ra , essendosi CP_2
l'altra convenuta limitata a sottoscrivere il contratto predisposto da quest'ultima, senza intervenire nelle trattative condotte dalle altre parti del presente giudizio – non ha in alcun modo dato prova dell'effettiva sussistenza del “pignoramento immobiliare” che taluno avrebbe trascritto in relazione al bene oggetto del contratto di comodato. Per vero, ancorché l'istante abbia più volte fatto espresso riferimento ad un “pignoramento immobiliare” di cui la sig.ra mai gli avrebbe fatto CP_2 menzione, dal tenore complessivo degli scritti difensivi del sig. pare potersi arguire che questi Pt_1 in realtà intenda dolersi di non esser stato informato dell'apertura del fallimento, anteriormente alla stipulazione del contratto di comodato per cui è disputa, della proprietaria dell'immobile de quo.
pagina 10 di 14 Cionondimeno, anche laddove la condotta illecita ascritta alle convenute – rectius, alla sola sig.ra
– si fosse sostanziata nell'aver taciuto all'attore la circostanza dell'intervenuto fallimento CP_2 della sig.ra la domanda in esame non potrebbe trovare accoglimento, non avendo il sig. CP_1
pur essendone onerato, dato prova della stessa: segnatamente, nessuno dei capitoli della prova Pt_1 testimoniale articolata dall'odierno istante è preordinato a dimostrare tale condotta omissiva;
inoltre, nessuno degli articoli dell'interrogatorio deferito alle convenute è volto provare che queste ultime non gli avessero riferito che l'immobile oggetto del contratto per cui è disputa fosse di proprietà di un soggetto di cui già era stato dichiarato il fallimento (circostanza che ha determinato, ai sensi dell'art. 44 legge fall., l'inefficacia rispetto ai creditori dello stipulato negozio), bensì, al più, che mai il sig. fosse stato “informato del pignoramento”, della cui esistenza in atti non vi è prova, di detto Pt_1 cespite.
Di là dalle testé illustrate argomentazioni, a suffragio della ritenuta infondatezza delle domande risarcitorie in esame può essere addotta anche quella per la quale l'attore non ha provato i pregiudizi di cui ha invocato il ristoro. A questo proposito, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
pagina 11 di 14 Orbene, l'attore, di là da non aver nemmeno indicato l'ammontare delle spese che avrebbe sostenuto
“per il rilascio immediato del bene (trasloco, costi di attivazione delle nuove utenze, mediazione immobiliare, registrazione del nuovo contratto)”, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di averle effettivamente sostenute, essendosi a tal fine limitato a versare in atti: contratto di locazione stipulato in data 18.12.17 con il sig. dalle cui clausole negoziali, peraltro, si evince Parte_3 che nessun esborso l'odierno istante abbia sopportato per la registrazione dello stesso (avendo il locatore optato per “la tassazione ad imposta sostitutiva cedolare secca”); una fattura – non quietanzata
– emessa dalla “Eco Impianti 2” S.r.l., che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario, “non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cass. ord. n. 3293/18).
Parimenti indimostrata è l'avvenuta corresponsione alle convenute di somme a titolo di deposito cauzionale, giacché la stessa non risulta dal contratto di comodato concluso in data 18.8.16 o da altri documenti prodotti dall'attore. Peraltro, l'attore nemmeno ha invocato l'ammissione di prove costituende astrattamente idonee a dimostrare la predetta circostanza, tale non potendosi considerare l'interrogatorio formale deferito dal sig. alle convenute, in quanto il capitolo n. 4 su cui Pt_1
l'attore ha chiesto di interrogare la sig.ra (che recita testualmente: “Vero è che il le CP_2 Pt_1 ha corrisposto il deposito cauzionale pari a due mensilità, la metà dell'importo necessario per la registrazione”) risulta connotato da un tenore così generico che, anche in ipotesi – peraltro, prima facie assai improbabile, atteso il complessivo tenore delle difese delle convenute – di confessione della sig.ra
, non sarebbero emersi elementi sulla base dei quali poter quantificare le somme alla stessa CP_2 versate.
Con riguardo, infine, ai – non meglio precisati – “danni non patrimoniali” che l'attore avrebbe subito
“a causa della situazione di stress e di difficoltà data dall'immediato rilascio e dal coinvolgimento nella procedura fallimentare a carico di una delle convenute”, gli stessi non possono essere risarciti per un duplice ordine di ragioni: in primis, perché il pregiudizio non patrimoniale è ristorabile nel caso di lesione di diritti fondamentali ovvero costituzionalmente rilevanti (Cass. n. 6598/19) e l'odierno istante ha omesso di ancorare esplicitamente l'invocato danno alla lesione di uno specifico diritto fondamentale;
in secondo luogo, perché l'attore – che nemmeno ha descritto il lamentato pregiudizio – non ha dato prova del danno de quo né, a fortiori, della serietà dello stesso (cfr. Cass. n. 23271/16;
Cass. n. 10814/20), essendosi limitato a domandare apoditticamente il ristoro di – non meglio precisati
– “danni non patrimoniali”. A questo riguardo, giova rilevare che meri fastidi, pur se fossero stati dimostrati in giudizio, non sarebbero comunque assurti al rango di pregiudizio non patrimoniale meritevole di ristoro in quanto non avrebbero varcato la soglia della serietà del danno: invero, secondo pagina 12 di 14 la Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 2885/09), la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, da un lato, che la lesione sia grave (id est, che superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e, dall'altro, che il danno sia “serio” (vale a dire che il pregiudizio non debba essere “bagatellare”, ossia futile o irrisorio, non potendosi concretare in meri disagi o fastidi o essere addirittura meramente immaginario).
Ebbene, in assenza di qualsivoglia descrizione dei disagi patiti – avendo il sig. omesso di Pt_1 precisare finanche se il (presunto) pregiudizio abbia inciso sulla sfera morale o sul profilo dinamico- relazionale – e di ogni indicazione in ordine alla frequenza ed alla durata degli stessi, quand'anche l'odierno istante avesse allegato la lesione di un diritto costituzionalmente rilevante, nulla avrebbe potuto riconoscersi allo stesso a titolo di danno non patrimoniale, giacché, alla luce di quanto (non) dedotto dal sig. non sarebbe stato possibile valutare l'entità del danno asseritamente subito. Pt_1
Sulla base dell'argomentazione da ultimo sviluppata deve – a tacer d'altro e, in particolare, della circostanza per la quale i contraenti, pur avendo convenuto che il contratto di comodato dovesse avere durata quadriennale, avessero espressamente previsto in favore della comodante il diritto di recedere ad UT (stabilendo espressamente l'art. 2 che quest'ultima avrebbe potuto richiedere la restituzione dell'immobile “in qualsiasi momento previo preavviso”), del cui mancato esercizio l'attore mai si è doluto – essere rigettata anche la domanda con la quale l'attore ha chiesto la condanna della sig.ra al risarcimento del danno che avrebbe subito “per il mancato godimento” dell'immobile CP_1 oggetto del contratto stipulato in data 18.8.16.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 all'uopo liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, all'uopo Controparte_2 liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa pagina 13 di 14 come per legge.
Provvedimento depositato telematicamente in data 8.12.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 14 di 14
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c., a tenore del quale “al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 14
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3152/2019 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Parte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Michela Adamo, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Angri alla Via delle Fontane, n. 186;
- ATTORE -
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv. Francesco D'Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla Piazza Annunziata, n. 43;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla Controparte_2 comparsa di risposta, dall'Avv. Renato Orlando, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla via Giudici, n. 43;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 3.12.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. , preliminarmente esposto: Parte_1
- che nel mese di luglio dell'anno 2016 la sig.ra aveva proposto di concedere Controparte_2 in locazione ad esso istante l'immobile sito in Angri alla piazza Sorrento, n. 21;
- che, tuttavia, la sig.ra preso atto dell'intenzione di esso attore di accettare la Controparte_2 formulata proposta, aveva rappresentato che il predetto appartamento fosse di proprietà della di lei nuora, sig.ra e che “per un breve periodo di tempo il rapporto Controparte_1 doveva essere regolato con un contratto di comodato e non di locazione”;
- che, “data l'impellente necessità” di trovare un'abitazione, esso esponente aveva stipulato, in data 18.8.16, un contratto di comodato della durata di quattro anni con la sig.ra CP_1
“a carico della quale pende a tutt'oggi il fallimento n. 71/2014”, avente ad oggetto il
[...] testé citato immobile;
- che il dianzi menzionato negozio era stato registrato in pari data;
- che il concluso contratto, “seppur qualificato come comodato gratuito, consisteva in una vera e propria locazione”, giacché esso istante si era obbligato al pagamento di un canone mensile di euro 430,00 ed aveva versato un deposito cauzionale pari a due mensilità;
- che i canoni de quibus erano corrisposti alla sig.ra , la quale, all'atto di ciascun CP_2 pagamento, “rilasciava delle ricevute con l'indicazione mese e dell'importo versato”;
- che, “dopo alcuni mesi”, esso attore aveva chiesto alla sig.ra “di regolarizzare la CP_2 locazione”, anche onde poter fruire del contributo comunale per il pagamento del canone;
- che all'inizio dell'anno 2017 la sig.ra aveva comunicato ad esso esponente che il di lei CP_2 figlio necessitasse di alienare il summenzionato appartamento e che, al fine di agevolare la conclusione della compravendita, avrebbe dovuto consentire ad eventuali potenziali acquirenti di visitare l'immobile de quo;
- che la sig.ra aveva informato esso istante che in data 26.9.17 alcuni potenziali CP_2 acquirenti avrebbero visitato l'appartamento;
- che al predetto sopralluogo si era presentata, tra gli altri, la dott.sa curatrice del Persona_1 fallimento Viscardi Anna Colomba, pendente dinanzi all'intestato Tribunale;
- che nel testé descritto frangente esso attore era stato reso edotto della procedura concorsuale e
“della conseguente liquidazione del patrimonio della fallita, comprensivo della casa de qua”;
pagina 3 di 14 - che, con istanza a firma dell'avv. Adamo, esso esponente, “onde evitare l'immediato rilascio dell'immobile”, aveva chiesto al Giudice Delegato l'autorizzazione a continuare a risiedere presso il testé citato appartamento “dietro pagamento di un'indennità di occupazione o canone di locazione, almeno fino alla conclusione delle operazioni di vendita”;
- che la prefata istanza non era stata accolta e il Giudice Delegato, con provvedimento adottato in data 27.11.17, aveva ordinato, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., il rilascio dell'appartamento;
- che, in attuazione dell'ordine di liberazione, esso attore aveva, in data 30.12.17, riconsegnato l'immobile libero da persone e cose;
ha convenuto in giudizio le sig.re e onde sentir: a) accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare che esso istante avesse concluso con le predette convenute “un negozio per la locazione dell'appartamento […] sito in Angri alla piazza Sorrento, n. 21” o, in subordine, dichiarare l'esistenza in capo ad esso attore “di un diritto di godimento sul bene de quo per la durata fissata nel contratto”;
b) condannare le sig.re e al risarcimento dei danni che Controparte_1 Controparte_2 avrebbe subito in conseguenza delle condotte illecite ascritte alle stesse, nonché alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale. A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa dell'attore, premesso che il contratto stipulato da quest'ultimo e dalla sig.ra pur essendo stato CP_1
“qualificato formalmente come comodato”, sarebbe in realtà un contratto di locazione, avendo il sig.
“dovuto pagare un canone come corrispettivo per la detenzione del bene”, ha sostenuto che Pt_1 all'odierno istante dovrebbe essere riconosciuto il “risarcimento del danno per il mancato godimento del bene fino al termine di durata”, assumendo, da un lato, che il negozio per cui è causa sarebbe stato concluso dopo il pignoramento dell'immobile, ma anteriormente alla trasferimento dello stesso;
dall'altro, che il “conduttore dell'immobile locato senza autorizzazione, che non sia stato avvertito del pignoramento”, avrebbe diritto, “a seguito dell'estromissione, al risarcimento del danno da parte del locatore per non aver goduto dell'immobile fino alla scadenza pattuita del contratto”.
Infine, ha affermato che il diritto al risarcimento del danno spetterebbe al sig. anche per la Pt_1 lesione dell'incolpevole affidamento dolosamente ingenerato dalle convenute in ordine alla conclusione di un contratto di locazione valido ed efficace.
Con specifico riguardo ai pregiudizi di cui ha chiesto il ristoro, l'attore ha dedotto che sarebbero consistiti nelle spese sostenute per la registrazione di un contratto inefficace, nonché “per il rilascio immediato del bene (trasloco, costi di attivazione delle nuove utenze, mediazione immobiliare, registrazione del nuovo contratto)”; inoltre, ha invocato il risarcimento del danno non patrimoniale,
pagina 4 di 14 asseritamente sostanziatosi nel “forte stress” che sarebbe stato generato dalla condotta illecita delle convenute.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.10.19, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1
invocando la reiezione delle domande attoree. A fondamento del preteso rigetto, la difesa di
[...] detta convenuta ha in limine eccepito la nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, ha sostenuto che la sig.ra avrebbe CP_1 stipulato con l'attore “nient'altro che un contratto di comodato e non l'asserito contratto di locazione”, esponendo che la simulazione relativa ex adverso prospettata non sarebbe stata in alcun modo provata, giacché le ricevute di pagamento dei canoni a tal fine prodotte dall'odierno istante “non presentano alcun riferimento all'asserito contratto di locazione simulato, non presentano riferimenti all'immobile occupato dall'attore, ma soprattutto non sono sottoscritte dalla SI né, tanto meno, dalla CP_1
SI , nelle cui mani sarebbero avvenuti i fantomatici pagamenti”; inoltre, ha dedotto che CP_2 il sig. sarebbe stato “ben consapevole di cosa, come e con chi stesse stipulando il contratto di Pt_1 comodato” o, comunque, sarebbe dovuto esserlo profondendo un normale grado di diligenza essendo il predetto negozio stato stipulato oltre due anni dopo l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.10.19, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_2
chiedendo il rigetto delle domande proposte dal sig. A fondamento dell'invocata
[...] Pt_1 reiezione, la difesa della sig.ra ha, in via preliminare, sollevato eccezione di nullità del libello CP_2 introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; sempre in limine, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo alla predetta convenuta, evidenziando che la stessa sarebbe stata del tutto estranea al rapporto negoziale intercorso tra le altre parti del giudizio;
venendo al merito, ha dedotto che nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile alla “sig.ra in ordine Controparte_2 all'asserita violazione del principio di affidamento come invocato dall'attore, in quanto è da escludere che l'erronea determinazione di quest'ultimo a concludere il contratto fosse stata indotta da un comportamento colposo della comparente”.
Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
nel corpo della memoria di cui al primo termine l'attore, in replica alle difese delle convenute, secondo le quali il sig. avrebbe esperito un'azione diretta ad accertare una Pt_1 simulazione relativa, ha affermato claris litteris che nel caso in esame nessuna simulazione sarebbe ravvisabile, presupponendo la stessa la conclusione di un accordo simulatorio, che mai i contraenti avrebbero stipulato, in quanto il contratto sottoscritto sarebbe stato “materialmente formato dalla
pagina 5 di 14 e sottoposto alla firma del pronto alla sottoscrizione di un contratto di locazione”: CP_2 Pt_1 segnatamente, ha asserito espressamente che “la forma data al negozio posto in essere” non sarebbe stata “frutto di intesa tra le parti, bensì espressione di un potere unilaterale esercitato approfittando dell'esigenza dell'attore di rinvenire immediatamente una sistemazione abitativa”. Inoltre, la difesa dell'attore ha sostenuto che le convenute avrebbero, “con raggiro, reticenza, silenzi protratti per lungo tempo, rappresentato al (e non solo) una situazione diversa da quella effettiva, approfittando Pt_1 di uno stato di bisogno”.
Alla luce di quanto dedotto entro la maturazione delle preclusioni assertive, l'odierno istante ha modificato le conclusioni ab origine formulate, chiedendo di riconoscere “il diritto al risarcimento dei danni subiti per aver confidato, incolpevolmente, nella conclusione di un contratto di locazione, formalmente denominato di comodato, di un immobile pignorato per il fallimento di CP_1
, nonché di “accertare, quale fonte dei danni, il comportamento illegittimo ed ingannevole
[...] posto in essere da e nella conclusione e nell'esecuzione Parte_2 Controparte_1 del rapporto con il ”. Pt_1
Non ammesse le articolate istanze istruttorie, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di affermare l'ammissibilità delle domande proposte dall'attore nei riguardi della sig.ra ancorché risulti esser stata dichiarata CP_1
l'apertura del fallimento di quest'ultima anteriormente all'introduzione del presente giudizio, in quanto, se è incontroverso che l'accertamento di un credito nei confronti di un soggetto di cui sia stato dichiarato il fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (cfr., ex pluribus, Cass. n. 11021/23), parimenti irrefutabile è che la Suprema Corte ha “sviluppato, e da tempi risalenti, un orientamento che abilita il creditore a ottenere in via extrafallimentare - e, tuttavia, nel periodo di svolgimento della relativa procedura - un provvedimento di condanna nei confronti del fallito, da eseguirsi allorché questi ritorni in bonis” (Cass. n. 14527/20; nel medesimo senso, Cass. n. 6734/11).
Orbene, pur risultando ex actis che anteriormente all'introduzione del presente giudizio era stata pronunciata sentenza dichiarativa del fallimento della sig.ra le domande proposte dall'attore CP_1
pagina 6 di 14 nei confronti di quest'ultima devono ritenersi ammissibili, in quanto espressamente preordinate ad ottenere una condanna da eseguirsi allorché la testé citata convenuta ritorni in bonis.
Sempre in via preliminare, è necessario scrutinare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla sig.ra . CP_2
In ordine a tale eccezione, giova evidenziare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis,
Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'apparenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, l'eccezione in esame deve essere accolta limitatamente alla domanda con la quale l'attore ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento del danno che avrebbe subito “per il mancato godimento” dell'immobile oggetto del contratto stipulato in data 18.8.16 – a fondamento della quale ha dedotto che, “a prescindere dalla qualificazione giuridica del negozio posto in essere”, all'odierno istante andrebbe “riconosciuto in ogni caso,
l'incontestabile diritto al godimento del bene col conseguente risarcimento del danno” –, poiché
l'odierno istante ha prospettato claris litteris che il contratto che assume non esser stato adempiuto sia stato stipulato soltanto con la sig.ra (e non anche con la sig.ra ). CP_1 CP_2
Tanto atteso, deve indugiarsi sulla domanda con la quale l'attore ha chiesto di accertare l'intervenuta conclusione di “un negozio per la locazione dell'appartamento […] sito in Angri alla piazza Sorrento,
n. 21, […] con conseguente riconoscimento in capo all'attore della qualifica di conduttore”. A tal fine, premesso che le difese dell'odierno istante risultino esser connotate da una diffusa approssimazione pagina 7 di 14 dogmatica, è imprescindibile procedere alla puntuale qualificazione di siffatta pretesa: se prima facie quella esperita dall'attore parrebbe poter essere ricondotta nell'alveo dell'azione di accertamento della simulazione, le deduzioni contenute nel corpo della memoria di cui al primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata dall'odierno istante non consentono in alcun modo di pervenire a tale approdo, giacché lo stesso attore ha recisamente ed espressamente (eloquente, in tal senso, è il complessivo tenore della testé citata memoria) escluso l'intervenuta conclusione di un accordo simulatorio tra le parti del presente giudizio, avendo evidenziato che il contratto sottoscritto sarebbe stato “materialmente formato dalla e sottoposto alla firma del pronto alla CP_2 Pt_1 sottoscrizione di un contratto di locazione”. Detto altrimenti, lo stesso istante ha escluso claris litteris di aver voluto concludere un contratto diverso da quello apparente. Orbene, essendo la stipula di un accordo simulatorio presupposto indefettibile per la configurabilità della simulazione negoziale, la domanda proposta dal sig. non può in alcun modo essere qualificata come azione di Pt_1 accertamento della simulazione, con la conseguenza per la quale, atteso il tenore lessicale della relativa domanda, non resti che ricondurla nell'alveo della mera azione di accertamento dell'intervenuta conclusione di un contratto di locazione.
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla domanda in esame, la stessa non può che essere rigettata, giacché il negozio sottoscritto in data 18.8.16 difetta del proprium del contratto di locazione, ossia la previsione di un canone come corrispettivo per il concesso godimento dell'immobile, avendo i contraenti previsto che il sig. potesse detenere l'immobile sito in Angri a titolo gratuito. Pt_1
Ciò posto, s'impone di scrutinare la domanda con la quale l'attore ha chiesto di riconoscere il proprio
“diritto al risarcimento dei danni subiti per aver confidato, incolpevolmente, nella conclusione di un contratto di locazione, formalmente denominato di comodato, di un immobile pignorato per il fallimento di ”, assumendo a fondamento della stessa che le convenute Controparte_1 avrebbero, con – non meglio descritti – “raggiro, reticenza, silenzi protratti per lungo tempo, […] rappresentato al (e non solo) una situazione diversa da quella effettiva, approfittando di uno Pt_1 stato di bisogno”. A tal fine, s'impone di osservare che da quanto dedotto dall'attore entro la cristallizzazione del thema decidendum – non potendosi tener conto di quanto allegato successivamente
– pare potersi arguire che la condotta illecita imputata alle convenute sarebbe sostanziatasi ora nell'aver fatto sottoscrivere al sig. a valle di trattative preordinate alla stipula di una locazione, un Pt_1 contratto di comodato, che non sarebbe stato «frutto di “intesa” tra le parti, bensì espressione di un potere unilaterale esercitato approfittando dell'esigenza dell'attore di rinvenire immediatamente una sistemazione abitativa», ora – come testualmente affermato dall'odierno istante nella memoria di cui al
I termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. – “soprattutto nell'aver omesso che il bene consegnato non era pagina 8 di 14 nella loro disponibilità materiale e giuridica a causa del pignoramento immobiliare relativo alla procedura fallimentare pendente a carico della sin dalla data del 18.09.2014”. CP_1
Tanto chiarito, la pretesa de qua – seppur pacifico che la domanda di risarcimento dei danni, conseguenti alla stipulazione del contratto per effetto di dolo, ben possa essere avanzata indipendentemente dalla domanda di annullamento per dolo (cfr. Cass. n. 20260/06) – non può che esser rigettata, giacché l'impiego di artifizi e raggiri da parte delle convenute è stato de facto escluso dallo stesso attore, il quale nel corpo dell'atto introduttivo ha dedotto espressamente che, “data
l'impellente necessità di una collocazione”, avesse accettato “le condizioni proposte dalla ”, CP_2 firmando “il contratto di comodato con ”. In altri termini, lo stesso sig. Controparte_1
lungi dall'aver descritto una machinatio ordita ai suoi danni dalle convenute, ha ammesso di Pt_1 aver accettato le condizioni che le medesime avrebbero proposto – id est, sottoscrivere un contratto di comodato, ma, al contempo, obbligarsi verbalmente al pagamento di un canone per il godimento dell'immobile oggetto dello stesso – per far fronte alla propria “impellente necessità” di reperire una soluzione abitativa. Da tali allegazioni s'inferisce irrefutabilmente che mai le convenute abbiano ingenerato nel sig. una rappresentazione alterata della realtà, bensì semplicemente posto come Pt_1 conditio sine qua non per concedere l'immobile in locazione all'attore la conclusione in forma scritta di un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile per cui è causa.
Né la circostanza per la quale il contratto di comodato firmato dal sig. sarebbe stato, a valle di Pt_1 trattative preordinate alla stipula di una locazione, “materialmente formato dalla e sottoposto CP_2 alla firma del pronto alla sottoscrizione di un contratto di locazione”, integra un artifizio o Pt_1 un raggiro, dovendosi considerare – in assenza di ulteriori allegazioni – un'ammissibile dinamica negoziale, di per sé sola inidonea a fondare eventuali lagnanze del contraente non predisponente in ordine alla rispondenza ai propri interessi del contenuto del negozio, giacché questi, ove non l'avesse voluto, avrebbe potuto non sottoscrivere detto contratto o potuto dolersi – come non avvenuto nel caso in esame – di esser stato materialmente o moralmente coartato a farlo ed azionare gli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela della libera e consapevole formazione della volontà negoziale.
Peraltro, quand'anche le convenute, in sede di stipula, nulla avessero riferito al sig. circa la Pt_1 modifica del tipo negoziale che avrebbero unilateralmente ed improvvisamente predisposto (id est, comodato in luogo di locazione), la domanda attorea non sarebbe comunque, in assenza di specifiche allegazioni in ordine alle qualità e condizioni soggettive dell'odierno istante, meritevole di accoglimento, atteso, per un verso, che, in tema di dolo negoziale, “gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di pagina 9 di 14 normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza”
(Cass. n. 1585/17; analogamente, Cass. n. 10718/1993); per l'altro, che il sig. se avesse Pt_1 adoperato la normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto ictu oculi dell'inganno che sarebbe stato perpetrato nei suoi confronti, tenuto conto che: il contratto risulta esser stato denominato eloquentemente “di comodato gratuito d'immobile ad uso abitativo”; non è stato previsto un canone;
nell'ordito negoziale ci si riferisce ai contraenti con i sostantivi “comodante” e “comodatario”.
Alla luce di quanto argomentato, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento, postulando l'apparenza giuridicamente rilevante l'incolpevole affidamento di chi la invochi ed essendo, quindi, presupposto per la sua configurabilità che il soggetto, il quale versi in una situazione nella quale fa leva sull'affidamento indotto dall'apparenza, non sia in colpa, per l'evidente incompatibilità logica che altrimenti vi sarebbe con la posizione soggettiva di affidamento, che per definizione dev'essere di incolpevolezza.
Parimenti inidonea a fondare la pretesa risarcitoria è la circostanza per la quale le convenute avrebbero
“dolosamente coinvolto l'attore in una vicenda giudiziale a lui non nota ed estranea”, avendogli asseritamente taciuto che “il bene consegnato non era nella loro disponibilità materiale e giuridica a causa del pignoramento immobiliare relativo alla procedura fallimentare pendente a carico della sin dalla data del 18.09.2014”, tenuto conto che l'attore – oltre a non aver nemmeno ascritto CP_1 tale condotta omissiva alla sig.ra come risulta dai punti di cui ai nn. 1 e 2 della parte motiva CP_1 dell'atto di citazione e dalle allegazioni contenute alla pag. n. 1 della memoria di cui al primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (ove testualmente si afferma che, “all'atto della sottoscrizione del relativo contratto, la innanzi indicata sottoponeva a firma un contratto di comodato CP_2 indicando quale proprietaria e comodante del bene. Con assoluta buona fede e Controparte_1 per impellenti esigenze abitative, il sottoscriveva le condizioni dettate dalla ”), dai Pt_1 CP_2 quali si evince che le trattative siano state condotte esclusivamente dalla sig.ra , essendosi CP_2
l'altra convenuta limitata a sottoscrivere il contratto predisposto da quest'ultima, senza intervenire nelle trattative condotte dalle altre parti del presente giudizio – non ha in alcun modo dato prova dell'effettiva sussistenza del “pignoramento immobiliare” che taluno avrebbe trascritto in relazione al bene oggetto del contratto di comodato. Per vero, ancorché l'istante abbia più volte fatto espresso riferimento ad un “pignoramento immobiliare” di cui la sig.ra mai gli avrebbe fatto CP_2 menzione, dal tenore complessivo degli scritti difensivi del sig. pare potersi arguire che questi Pt_1 in realtà intenda dolersi di non esser stato informato dell'apertura del fallimento, anteriormente alla stipulazione del contratto di comodato per cui è disputa, della proprietaria dell'immobile de quo.
pagina 10 di 14 Cionondimeno, anche laddove la condotta illecita ascritta alle convenute – rectius, alla sola sig.ra
– si fosse sostanziata nell'aver taciuto all'attore la circostanza dell'intervenuto fallimento CP_2 della sig.ra la domanda in esame non potrebbe trovare accoglimento, non avendo il sig. CP_1
pur essendone onerato, dato prova della stessa: segnatamente, nessuno dei capitoli della prova Pt_1 testimoniale articolata dall'odierno istante è preordinato a dimostrare tale condotta omissiva;
inoltre, nessuno degli articoli dell'interrogatorio deferito alle convenute è volto provare che queste ultime non gli avessero riferito che l'immobile oggetto del contratto per cui è disputa fosse di proprietà di un soggetto di cui già era stato dichiarato il fallimento (circostanza che ha determinato, ai sensi dell'art. 44 legge fall., l'inefficacia rispetto ai creditori dello stipulato negozio), bensì, al più, che mai il sig. fosse stato “informato del pignoramento”, della cui esistenza in atti non vi è prova, di detto Pt_1 cespite.
Di là dalle testé illustrate argomentazioni, a suffragio della ritenuta infondatezza delle domande risarcitorie in esame può essere addotta anche quella per la quale l'attore non ha provato i pregiudizi di cui ha invocato il ristoro. A questo proposito, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale,
è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
pagina 11 di 14 Orbene, l'attore, di là da non aver nemmeno indicato l'ammontare delle spese che avrebbe sostenuto
“per il rilascio immediato del bene (trasloco, costi di attivazione delle nuove utenze, mediazione immobiliare, registrazione del nuovo contratto)”, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di averle effettivamente sostenute, essendosi a tal fine limitato a versare in atti: contratto di locazione stipulato in data 18.12.17 con il sig. dalle cui clausole negoziali, peraltro, si evince Parte_3 che nessun esborso l'odierno istante abbia sopportato per la registrazione dello stesso (avendo il locatore optato per “la tassazione ad imposta sostitutiva cedolare secca”); una fattura – non quietanzata
– emessa dalla “Eco Impianti 2” S.r.l., che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario, “non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cass. ord. n. 3293/18).
Parimenti indimostrata è l'avvenuta corresponsione alle convenute di somme a titolo di deposito cauzionale, giacché la stessa non risulta dal contratto di comodato concluso in data 18.8.16 o da altri documenti prodotti dall'attore. Peraltro, l'attore nemmeno ha invocato l'ammissione di prove costituende astrattamente idonee a dimostrare la predetta circostanza, tale non potendosi considerare l'interrogatorio formale deferito dal sig. alle convenute, in quanto il capitolo n. 4 su cui Pt_1
l'attore ha chiesto di interrogare la sig.ra (che recita testualmente: “Vero è che il le CP_2 Pt_1 ha corrisposto il deposito cauzionale pari a due mensilità, la metà dell'importo necessario per la registrazione”) risulta connotato da un tenore così generico che, anche in ipotesi – peraltro, prima facie assai improbabile, atteso il complessivo tenore delle difese delle convenute – di confessione della sig.ra
, non sarebbero emersi elementi sulla base dei quali poter quantificare le somme alla stessa CP_2 versate.
Con riguardo, infine, ai – non meglio precisati – “danni non patrimoniali” che l'attore avrebbe subito
“a causa della situazione di stress e di difficoltà data dall'immediato rilascio e dal coinvolgimento nella procedura fallimentare a carico di una delle convenute”, gli stessi non possono essere risarciti per un duplice ordine di ragioni: in primis, perché il pregiudizio non patrimoniale è ristorabile nel caso di lesione di diritti fondamentali ovvero costituzionalmente rilevanti (Cass. n. 6598/19) e l'odierno istante ha omesso di ancorare esplicitamente l'invocato danno alla lesione di uno specifico diritto fondamentale;
in secondo luogo, perché l'attore – che nemmeno ha descritto il lamentato pregiudizio – non ha dato prova del danno de quo né, a fortiori, della serietà dello stesso (cfr. Cass. n. 23271/16;
Cass. n. 10814/20), essendosi limitato a domandare apoditticamente il ristoro di – non meglio precisati
– “danni non patrimoniali”. A questo riguardo, giova rilevare che meri fastidi, pur se fossero stati dimostrati in giudizio, non sarebbero comunque assurti al rango di pregiudizio non patrimoniale meritevole di ristoro in quanto non avrebbero varcato la soglia della serietà del danno: invero, secondo pagina 12 di 14 la Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 2885/09), la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, da un lato, che la lesione sia grave (id est, che superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e, dall'altro, che il danno sia “serio” (vale a dire che il pregiudizio non debba essere “bagatellare”, ossia futile o irrisorio, non potendosi concretare in meri disagi o fastidi o essere addirittura meramente immaginario).
Ebbene, in assenza di qualsivoglia descrizione dei disagi patiti – avendo il sig. omesso di Pt_1 precisare finanche se il (presunto) pregiudizio abbia inciso sulla sfera morale o sul profilo dinamico- relazionale – e di ogni indicazione in ordine alla frequenza ed alla durata degli stessi, quand'anche l'odierno istante avesse allegato la lesione di un diritto costituzionalmente rilevante, nulla avrebbe potuto riconoscersi allo stesso a titolo di danno non patrimoniale, giacché, alla luce di quanto (non) dedotto dal sig. non sarebbe stato possibile valutare l'entità del danno asseritamente subito. Pt_1
Sulla base dell'argomentazione da ultimo sviluppata deve – a tacer d'altro e, in particolare, della circostanza per la quale i contraenti, pur avendo convenuto che il contratto di comodato dovesse avere durata quadriennale, avessero espressamente previsto in favore della comodante il diritto di recedere ad UT (stabilendo espressamente l'art. 2 che quest'ultima avrebbe potuto richiedere la restituzione dell'immobile “in qualsiasi momento previo preavviso”), del cui mancato esercizio l'attore mai si è doluto – essere rigettata anche la domanda con la quale l'attore ha chiesto la condanna della sig.ra al risarcimento del danno che avrebbe subito “per il mancato godimento” dell'immobile CP_1 oggetto del contratto stipulato in data 18.8.16.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 all'uopo liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. Condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite, all'uopo Controparte_2 liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa pagina 13 di 14 come per legge.
Provvedimento depositato telematicamente in data 8.12.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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