Articolo 9 della Legge 22 ottobre 1973, n. 672
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 novembre 1973
Art. 9. (Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia)

L' articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
b) abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto.
Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".
Entrata in vigore il 27 novembre 1973
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