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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8341/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/04/1969, con il patrocinio dell'avv.to ALIANELLO ANTONIO e con elezione di domicilio in VIA CHIANA, 97 00198 ROMA, presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ROMA (RM) il 09/02/1971, con il patrocinio dell'avv. VAGNONI MARIA
LUDOVICA e con elezione di domicilio in VIA MORICONE, 9 00100 ROMA, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con Controparte_1 erano nati i figli (09.01.2004) e (05.11.2008), adiva l'intestato Per_1 Per_2
Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne stabilite con decreto del 03.10.2012 del Tribunale per i Minorenni di Roma, come successivamente modificato dal Tribunale di Roma con decreto emesso in data 28.09.2017. Chiedeva, in particolare, di sentire revocato il contributo mensile da lui dovuto alla resistente per il mantenimento del figlio
. Deduceva, a sostegno della domanda, che il ragazzo si era trasferito a casa Per_1
del padre sin dal mese di settembre 2023, e risiedeva ormai stabilmente in tale immobile, sito in Roma, via Val d'Ala n.12, unitamente al ricorrente e alla di lui compagna. Chiedeva, pertanto, di poter provvedere direttamente al mantenimento del figlio. Chiedeva altresì in via subordinata, nell'ipotesi di rientro del figlio nell'abitazione materna, che venisse disposto il versamento diretto al figlio maggiorenne del contributo dovuto per il suo mantenimento.
, nel costituirsi in giudizio, contestava Controparte_1
quanto dedotto dalla controparte e rappresentava la necessità di verificare le reali intenzioni del figlio , che già in precedenza aveva fatto rientro Per_1 nell'abitazione materna dopo aver convissuto per un periodo con il padre. Non si opponeva, nell'ipotesi in cui fosse emersa la volontà del figlio di risiedere stabilmente presso il ricorrente, alla revoca del contributo dovuto da quest'ultimo alla madre per il mantenimento di . Chiedeva, tuttavia, che venisse Per_1
rideterminato in euro 800,00, in luogo dei 500,00 inizialmente stabiliti, il contributo dovuto dal per il mantenimento del figlio , ancora minorenne e Pt_1 Per_2
convivente con la madre;
a sostegno di tale ultima domanda riferiva, da una parte, che le esigenze del figlio erano aumentate rispetto a quelle esistenti al momento di emissione del decreto del Tribunale per i Minorenni e, dall'altra, che era diminuita negli anni la capacità reddituale della signora, la quale non svolgeva più attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo il solo reddito di inclusione.
All'udienza del 25.11.2024 comparivano personalmente le parti, le quali si riportavano alle proprie domande. Il Giudice delegato, pertanto, disponeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. la revoca del contributo dovuto da a per il mantenimento del Parte_1 Controparte_1
figlio e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Per_1
All'esito dell'udienza del 23.01.2025, tenutasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, la domanda formulata dalla parte ricorrente merita accoglimento, dal momento che costituisce circostanza incontestata tra le parti quella per cui ER risiede stabilmente presso il padre sin dal mese di settembre 2023. Entrambe
[...]
le parti hanno difatti riferito che tale trasferimento è avvenuto a seguito di un incontro intercorso in data 25.09.2023 con il dott. psichiatra presso la ASL Per_4
che ha in cura il ragazzo per le difficoltà dal medesimo manifestate in ragione del disturbo dello spettro autistico da cui è affetto. Sebbene le parti contestino le reciproche deduzioni aventi ad oggetto le motivazioni di tale trasferimento, occorre tenere conto della circostanza oggettiva per cui risiede con il padre ormai Per_1
da oltre un anno, rendendo pertanto non dovuto il contributo corrisposto dal ricorrente alla resistente per il suo mantenimento. Deve, quindi, essere revocato, a far data dall'instaurazione del presente giudizio, il contributo dovuto da
[...]
a per il mantenimento del figlio maggiorenne, Pt_1 Controparte_1
non economicamente indipendente. Può essere altresì accolta la domanda di parte ricorrente di provvedere al mantenimento diretto del ragazzo.
Non merita, invece, accoglimento la domanda formulata dalla parte resistente avente ad oggetto l'aumento del contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio minore. Occorre preliminarmente osservare, sul punto, che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno;
ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale
(Cfr. Cass. n. 18608/2021).
Nel caso che ci occupa, l'asserito peggioramento delle condizioni economiche della parte resistente è già stato sottoposto al vaglio del Tribunale. Ed invero, dal decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 28.09.2017, a definizione del procedimento instaurato dall'odierna resistente per ottenere la modifica delle disposizioni economiche stabilite nel 2012, si evince che la signora percepiva un reddito mensile di euro 600,00; circostanza, quest'ultima, che è stata posta a fondamento di una modificazione della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli ma che, al contrario, non è stata considerata motivo di incremento del contributo dovuto per il mantenimento ordinario dei figli. Tenuto conto, pertanto, che la resistente ha riferito di percepire attualmente l'assegno di inclusione, per importi mensili che variano dagli euro 855,00 agli euro 940,00, non si ravvisano elementi sopravvenuti che giustifichino l'accoglimento della domanda spiegata dalla sig.ra . CP_1
Le spese di lite, tenuto conto della mancata opposizione della resistente alla domanda formulata dal ricorrente, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- revoca il contributo dovuto da a Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento del figlio con decorrenza dal
[...] Persona_3
28.02.2024 (data della domanda);
- dispone che provveda al mantenimento diretto del figlio , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- rigetta la domanda di modifica formulata dalla parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 14/03/2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8341/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/04/1969, con il patrocinio dell'avv.to ALIANELLO ANTONIO e con elezione di domicilio in VIA CHIANA, 97 00198 ROMA, presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ROMA (RM) il 09/02/1971, con il patrocinio dell'avv. VAGNONI MARIA
LUDOVICA e con elezione di domicilio in VIA MORICONE, 9 00100 ROMA, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con Controparte_1 erano nati i figli (09.01.2004) e (05.11.2008), adiva l'intestato Per_1 Per_2
Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne stabilite con decreto del 03.10.2012 del Tribunale per i Minorenni di Roma, come successivamente modificato dal Tribunale di Roma con decreto emesso in data 28.09.2017. Chiedeva, in particolare, di sentire revocato il contributo mensile da lui dovuto alla resistente per il mantenimento del figlio
. Deduceva, a sostegno della domanda, che il ragazzo si era trasferito a casa Per_1
del padre sin dal mese di settembre 2023, e risiedeva ormai stabilmente in tale immobile, sito in Roma, via Val d'Ala n.12, unitamente al ricorrente e alla di lui compagna. Chiedeva, pertanto, di poter provvedere direttamente al mantenimento del figlio. Chiedeva altresì in via subordinata, nell'ipotesi di rientro del figlio nell'abitazione materna, che venisse disposto il versamento diretto al figlio maggiorenne del contributo dovuto per il suo mantenimento.
, nel costituirsi in giudizio, contestava Controparte_1
quanto dedotto dalla controparte e rappresentava la necessità di verificare le reali intenzioni del figlio , che già in precedenza aveva fatto rientro Per_1 nell'abitazione materna dopo aver convissuto per un periodo con il padre. Non si opponeva, nell'ipotesi in cui fosse emersa la volontà del figlio di risiedere stabilmente presso il ricorrente, alla revoca del contributo dovuto da quest'ultimo alla madre per il mantenimento di . Chiedeva, tuttavia, che venisse Per_1
rideterminato in euro 800,00, in luogo dei 500,00 inizialmente stabiliti, il contributo dovuto dal per il mantenimento del figlio , ancora minorenne e Pt_1 Per_2
convivente con la madre;
a sostegno di tale ultima domanda riferiva, da una parte, che le esigenze del figlio erano aumentate rispetto a quelle esistenti al momento di emissione del decreto del Tribunale per i Minorenni e, dall'altra, che era diminuita negli anni la capacità reddituale della signora, la quale non svolgeva più attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo il solo reddito di inclusione.
All'udienza del 25.11.2024 comparivano personalmente le parti, le quali si riportavano alle proprie domande. Il Giudice delegato, pertanto, disponeva in via provvisoria e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. la revoca del contributo dovuto da a per il mantenimento del Parte_1 Controparte_1
figlio e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Per_1
All'esito dell'udienza del 23.01.2025, tenutasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, la domanda formulata dalla parte ricorrente merita accoglimento, dal momento che costituisce circostanza incontestata tra le parti quella per cui ER risiede stabilmente presso il padre sin dal mese di settembre 2023. Entrambe
[...]
le parti hanno difatti riferito che tale trasferimento è avvenuto a seguito di un incontro intercorso in data 25.09.2023 con il dott. psichiatra presso la ASL Per_4
che ha in cura il ragazzo per le difficoltà dal medesimo manifestate in ragione del disturbo dello spettro autistico da cui è affetto. Sebbene le parti contestino le reciproche deduzioni aventi ad oggetto le motivazioni di tale trasferimento, occorre tenere conto della circostanza oggettiva per cui risiede con il padre ormai Per_1
da oltre un anno, rendendo pertanto non dovuto il contributo corrisposto dal ricorrente alla resistente per il suo mantenimento. Deve, quindi, essere revocato, a far data dall'instaurazione del presente giudizio, il contributo dovuto da
[...]
a per il mantenimento del figlio maggiorenne, Pt_1 Controparte_1
non economicamente indipendente. Può essere altresì accolta la domanda di parte ricorrente di provvedere al mantenimento diretto del ragazzo.
Non merita, invece, accoglimento la domanda formulata dalla parte resistente avente ad oggetto l'aumento del contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio minore. Occorre preliminarmente osservare, sul punto, che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno;
ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale
(Cfr. Cass. n. 18608/2021).
Nel caso che ci occupa, l'asserito peggioramento delle condizioni economiche della parte resistente è già stato sottoposto al vaglio del Tribunale. Ed invero, dal decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 28.09.2017, a definizione del procedimento instaurato dall'odierna resistente per ottenere la modifica delle disposizioni economiche stabilite nel 2012, si evince che la signora percepiva un reddito mensile di euro 600,00; circostanza, quest'ultima, che è stata posta a fondamento di una modificazione della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli ma che, al contrario, non è stata considerata motivo di incremento del contributo dovuto per il mantenimento ordinario dei figli. Tenuto conto, pertanto, che la resistente ha riferito di percepire attualmente l'assegno di inclusione, per importi mensili che variano dagli euro 855,00 agli euro 940,00, non si ravvisano elementi sopravvenuti che giustifichino l'accoglimento della domanda spiegata dalla sig.ra . CP_1
Le spese di lite, tenuto conto della mancata opposizione della resistente alla domanda formulata dal ricorrente, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- revoca il contributo dovuto da a Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento del figlio con decorrenza dal
[...] Persona_3
28.02.2024 (data della domanda);
- dispone che provveda al mantenimento diretto del figlio , Parte_1 Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- rigetta la domanda di modifica formulata dalla parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 14/03/2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI