Ordinanza collegiale 14 novembre 2022
Ordinanza collegiale 2 maggio 2023
Sentenza 1 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02299/2026REG.PROV.COLL.
N. 01296/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2024, proposto da
LA FO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00485/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. MA IN e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte su una costruzione abusiva per cui veniva formulata istanza di sanatoria. Istanza tuttavia rigettata dal Comune di Formia che, per l’effetto, adottava altresì il conseguente ordine di demolizione.
I provvedimenti venivano impugnati dinanzi al TAR che rigettava tuttavia il gravame vuoi perché il Comune di Formia è dotato di Piano di Fabbricazione sin dal 1958 (di qui l’obbligo di ottenere la licenza edilizia), vuoi perché la ricorrente non aveva dimostrato il requisito della c.d. “doppia conformità” edilizia (ossia al momento della realizzazione e al momento della domanda di sanatoria).
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i seguenti motivi: a) violazione art. 73 c.p.a. in quanto il TAR ha chiesto all’amministrazione comunale, con ordinanza in data 2 maggio 2023, una relazione esplicativa poi depositata il successivo 10 maggio 2023, laddove l’udienza finale di discussione si è tenuta il 19 maggio 2023. Di qui la ritenuta violazione del principio del contraddittorio per assenza dei c.d. “termini a difesa”; b) violazione degli artt. 36 e 37 del DPR n. 380 del 2001 vuoi perché il manufatto sarebbe stato legittimamente realizzato ante 1967 (di qui la non necessità di acquisire la licenza edilizia), vuoi perché l’aerofotogrammetria del 1998 prodotta dall’amministrazione comunale avrebbe impedito di verificare l’effettiva consistenza del manufatto: di qui l’esigenza di svolgere un approfondimento istruttorio che tuttavia non è stato effettuato.
Non si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale.
All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
Tutto ciò premesso osserva il collegio che:
1. Il primo motivo di appello deve essere rigettato per le seguenti ragioni:
1.1. Il TAR Latina, con ordinanza in data 2 maggio 2023, aveva ordinato al Comune di Formia di depositare relazione sui fatti di causa e relativa documentazione, fissando 10 giorni per tale adempimento istruttorio e l’udienza del 19 maggio 2023 per la successiva conclusiva udienza di merito;
1.2. L’adempimento istruttorio è stato effettuato dal Comune il successivo 10 maggio 2023;
1.3. Il 17 maggio 2023, la difesa di parte ricorrente ha formalmente chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione;
1.4. Il 19 maggio si è svolta l’udienza conclusiva;
1.5. Si lamenta, a questo punto, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto la parte ricorrente (che aveva comunque chiesto il passaggio in decisione) avrebbe avuto solo 8 giorni per replicare alla relazione e ai documenti versati dal Comune. Dunque vi sarebbe una violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.;
1.6. Questa prospettazione potrebbe anche avere un suo fondamento se non fosse che la stessa difesa di parte ricorrente, con proprio atto del 17 maggio 2025, ha espressamente chiesto il passaggio in decisione della causa senza sollevare eccezione alcuna in ordine alla eventuale eccessiva esiguità del tempo di reazione processuale, così sostanzialmente rinunziando ai “termini a difesa” di cui all’art. 73 c.p.a. (termini da ritenere nella disponibilità delle parti proprio in quanto concepiti nel loro stesso interesse);
1.7. Di qui il rigetto del primo motivo di appello.
2. Quanto al secondo motivo di appello osserva inoltre il collegio che:
2.1. Il Comune di Formia era dotato di programma di fabbricazione del 1958. Dunque da quella data era necessario il permesso edilizio. Si veda sul punto la sentenza di questo Cons. Stato, sez. II, n. 1297 in data 8 febbraio 2024 secondo cui, in particolare: “l'obbligo di munirsi di licenza edilizia, imposto dal regolamento edilizio adottato anteriormente alla legge urbanistica del 1967 (come è nella specie) è da considerare legittimo, valido e cogente, atteso che la previsione di una pianificazione e di un controllo obbligatori limitata ai centri abitati, come prevista dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non impediva ai comuni di estendere all'intero territorio comunale il potere di pianificazione e controllo dell'attività edilizia, trattandosi di una tipica prerogativa degli enti locali, che come tale non poteva e non può integrare alcuna violazione del principio di eguaglianza sostanziale tra cittadini o di ingiustificata disparità di trattamento dei medesimi, come prospettato dagli appellanti”. Ed ancora: “Del resto l'accoglimento di una siffatta prospettazione condurrebbe ad una irragionevole ed illogica rimozione di una legittima attribuzione municipale, qual'e è proprio quella della ordinata pianificazione urbanistica, per tutti quei comuni che, per ragioni di sensibilità culturale o per tutelare adeguatamente il particolare pregio dei propri territori, avessero avvertito l'esigenza di subordinare il legittimo esercizio del diritto di edificazione al rilascio della licenza edilizia ancor prima che la legge nazionale la imponesse in via generalizzata” ;
2.2. La ricorrente non ha inoltre allegato elementi sufficienti onde dimostrare la realizzazione del fabbricato ante 1958 (prima ossia che scattasse in quel comune l’obbligo di munirsi di licenza edilizia). La prova piena è infatti a carico del privato per giurisprudenza costante. Si veda per tutte Cons. Stato, sez. VI, n. 7770 del 25 settembre 2024, secondo cui, in particolare: “grava sul proprietario l'onere di provare il carattere risalente del manufatto … Tale onere incombe sul privato a ciò interessato in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché egli è l'"unico soggetto a essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto" (Consiglio di Stato, VII, 9 febbraio 2024, n. 1310; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2022 n. 570)” . Ebbene , di tale rigorosa prova non vi è traccia alcuna nelle difese di parte appellante;
2.3. Da quanto complessivamente detto consegue il rigetto, altresì, del secondo motivo di appello.
3. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato.
4. Il collegio si esime peraltro dal pronunziarsi sul regime delle spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell’appellata amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
MA IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | FA AN |
IL SEGRETARIO