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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa IE AL Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa EL RI AR AZ Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3980 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1
Distefano, con elezione di domicilio presso l'avv. Giulio Falgares a Palermo, via Giuseppe La
Farina n. 3
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ingrassia, con elezione di domicilio Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica indicato in atti. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della , società avente ad oggetto l'attività di vendita di Parte_1 tessuti, confezioni e generi di abbigliamento, dichiarata fallita con sentenza emessa dal
Tribunale di Messina il 1° febbraio 2017, ha agito nei confronti di sia n.q. di Controparte_1 socia, sia n.q. di erede di , socio e amministratore unico della società dal Persona_1
25.02.2008 alla data del decesso (28.02.2016), per le gravi irregolarità e gli atti di mala gestio che hanno determinato lo stato di insolvenza, con grave pregiudizio per i creditori.
In particolare, parte attrice ha dedotto che l'amministratore avrebbe: a) omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall'esercizio chiusosi al 31.12.2013, causando in tal modo l'erosione dell'intero capitale sociale;
b) disperso il valore delle merci costituenti il magazzino;
c) distratto le disponibilità liquide della cassa sociale. Ha, altresì, contestato alla convenuta, n.q. di socia titolare del 50% del capitale sociale, di avere avallato, nel periodo in cui la gestione della società era affidata al coniuge, le decisioni da quest'ultimo adottate, poi rivelatesi pregiudizievoli per la società, e, dopo la sua morte, di non essersi adoperata per impedire l'aggravamento del dissesto, causando, così, la totale erosione del patrimonio sociale fino al fallimento.
La convenuta ha respinto ogni addebito;
in particolare ha negato di essersi occupata della gestione della società sia prima che dopo la morte dell'amministratore, suo marito, sostenendo di avere appreso della situazione di dissesto della società soltanto in seguito alla presentazione delle istanze di fallimento.
All'esito dell'attività istruttoria, su ricorso del fallimento è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni della convenuta fino alla concorrenza di euro 200.000,00.
Così ricostruita la vicenda, osserva il Tribunale che il fallimento può agire ai sensi dell'art. 146
l.f. per il risarcimento del danno cagionato alla società dall'amministratore inadempiente e successivamente deceduto anche nei confronti dell'erede che risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio personale, qualora, come nella specie, abbia accettato l'eredità senza beneficio di inventario.
Tanto premesso, la consulenza disposta in corso di giudizio, le cui conclusioni vanno condivise in quanto ben argomentate sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti, ha permesso di accertare che già nel 2013, la società ancora amministrata dal aveva registrato ingenti Pt_1 perdite per euro 175.446,34 che hanno causato l'azzeramento del patrimonio netto e la formazione di un deficit pari ad euro 156.998.65, ciò nonostante l'amministratore anziché sollecitare la ricapitalizzazione della società, ovvero, in mancanza decretarne la messa in liquidazione, ha autorizzato ulteriori attività che hanno comportato costi per la società pari a complessivi euro 24.388,19, così aggravando la situazione già deficitaria e contribuendo a determinare la totale erosione del capitale sociale.
Anche in seguito alla morte dell'amministratore, avvenuta il 28.2.2016, l'odierna convenuta divenuta di fatto titolare dell'intero capitale sociale per effetto della successione dal proprio coniuge, è rimasta inerte, non adoperandosi al fine di provocare lo scioglimento della società, così contribuendo ad aggravarne il dissesto che era già evidente alla fine dell'esercizio del 2013, in relazione al quale le scritture contabili, ove regolarmente registrate, avrebbero fatto emergere una perdita pari ad euro 175.446,34. La totale inerzia della convenuta ha altresì comportato il progressivo deterioramento delle rimanenze fino al totale azzeramento del loro valore alla data del fallimento (come accertato dal ctu).
Passando ora alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale che essa va commisurata alle conseguenze economico-patrimoniali derivanti dalle singole condotte contestate, prima fra tutte l'illegittima prosecuzione dell'attività che, come pure accertato dal ctu, ha riguardato soltanto l'esercizio 2014, avendo poi di fatto la società cessato ogni attività senza registrare ulteriori perdite fino al fallimento (v. ctu pag. 11).
La perdita incrementale registrata nel 2014 pari ad euro 24.388,19 deve essere tuttavia epurata dei costi sostenuti nel periodo della continuazione della gestione dopo la perdita del capitale sociale che possono definirsi compatibili con lo stato della liquidazione e pertanto ineliminabili e pari a complessivi euro 17.805,94. Il danno dunque derivante dal mancato tempestivo scioglimento della Società ammonta ad euro 6.582,25.
È stato altresì accertato che a causa dell'inerzia dell'amministratore prima e del totale disinteresse della convenuta dopo la morte del marito, il valore della merce esistente nel magazzino si è totalmente azzerato alla data del fallimento, così privando la società di un possibile ricavo.
Non può essere condivisa tuttavia la tesi del fallimento, secondo cui il danno sarebbe pari all'intero valore contabile della merce pari ad euro 435.399,10 a fronte di un valore reale stimato dal ctu alla data del 31.12.2013 in euro 111.133,00 e poi del tutto azzeratosi alla data del fallimento. Ed invero, pur costituendo grave inadempimento dell'amministratore l'omessa svalutazione della merce che ha determinato l'occultamento della perdita e quindi consentito la prosecuzione dell'attività, tuttavia, il non avere tempestivamente venduto la merce esistente in magazzino non può avere determinato una perdita superiore al suo reale valore di mercato pari euro 111.133,00 (come accertato dal ctu).
Va, altresì, considerato l'ammanco di cassa per euro 18.181,97 non consegnata al curatore.
È stato, invece, accertato che il pur avendo prelevato dalle casse sociali, senza una Pt_1 giustificazione plausibile, la complessiva somma di euro 81.500, ha successivamente effettuato versamenti in favore della società per complessivi euro 98.247,77, così di fatto neutralizzando il danno in precedenza arrecato. In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi affermata la responsabilità della convenuta, n.q. di unica erede dell'amministratore, per il danno da quest'ultimo cagionato alla società e pari a complessivi euro 135.897,22.
Nessuna specifica condotta, invece, può essere rimproverata alla convenuta quale socia, atteso che, sebbene la stessa sia rimasta inerte dopo il decesso dell'amministratore, il danno da quest'ultimo arrecato alla società aveva ormai determinato una crisi irreversibile, tale da causare di lì a poco il fallimento.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. Il tutto a decorrere dalla data del decesso dell'amministratore (28.02.2016), momento in cui il danno si era ormai irrimediabilmente prodotto.
La convenuta va quindi condannata, in favore del fallimento della al Parte_1 risarcimento del danno pari a complessivi euro 184.819,41 (di cui di cui euro 135.897,22 per capitale, euro 19.024,80 per interessi ed euro 29.897,39 per rivalutazione).
Sul predetto importo, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, decorreranno ulteriori interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 04.04.2023 si convertirà automaticamente in pignoramento, nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n.
10871/2012).
Quanto alla determinazione e regolamentazione delle spese di giudizio, la liquidazione delle spese della fase di merito e della fase cautelare va operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia (Cass. n. 8839.2025), sicché, nel caso di specie, considerata la soccombenza della convenuta sia in fase di merito sia in fase cautelare, applicati i medi previsti per lo scaglione di valore, andranno liquidati € 14.103,00, aumentati del 40% in relazione alla fase cautelare, e quindi complessivamente € 19.744,20, oltre alle spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge. La convenuta va poi condanna a versare detto importo all'Erario ex art. 133 TU 115/02, considerata l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di consulenza, già liquidate nel corso del giudizio, seguono la stessa sorte e vengono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Infine, essendo i fatti contestati alla convenuta n.q. quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co.
1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna n.q. di erede di al pagamento, in favore del Controparte_1 Persona_1 fallimento della “ , della somma di euro 184.819,41, oltre interessi legali Parte_1 dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo;
rigetta le domande formulate dalla Curatela nei confronti di in proprio;
Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 19.744,20, oltre alle spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge;
Pone le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 22.11.2022) definitivamente a carico della convenuta;
Indica nella convenuta soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materie di
Imprese del Tribunale, in data 22.12.2025.
La Giudice
EL RI AR AZ
La Presidente
IE AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa IE AL Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa EL RI AR AZ Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3980 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1
Distefano, con elezione di domicilio presso l'avv. Giulio Falgares a Palermo, via Giuseppe La
Farina n. 3
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ingrassia, con elezione di domicilio Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica indicato in atti. convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della , società avente ad oggetto l'attività di vendita di Parte_1 tessuti, confezioni e generi di abbigliamento, dichiarata fallita con sentenza emessa dal
Tribunale di Messina il 1° febbraio 2017, ha agito nei confronti di sia n.q. di Controparte_1 socia, sia n.q. di erede di , socio e amministratore unico della società dal Persona_1
25.02.2008 alla data del decesso (28.02.2016), per le gravi irregolarità e gli atti di mala gestio che hanno determinato lo stato di insolvenza, con grave pregiudizio per i creditori.
In particolare, parte attrice ha dedotto che l'amministratore avrebbe: a) omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall'esercizio chiusosi al 31.12.2013, causando in tal modo l'erosione dell'intero capitale sociale;
b) disperso il valore delle merci costituenti il magazzino;
c) distratto le disponibilità liquide della cassa sociale. Ha, altresì, contestato alla convenuta, n.q. di socia titolare del 50% del capitale sociale, di avere avallato, nel periodo in cui la gestione della società era affidata al coniuge, le decisioni da quest'ultimo adottate, poi rivelatesi pregiudizievoli per la società, e, dopo la sua morte, di non essersi adoperata per impedire l'aggravamento del dissesto, causando, così, la totale erosione del patrimonio sociale fino al fallimento.
La convenuta ha respinto ogni addebito;
in particolare ha negato di essersi occupata della gestione della società sia prima che dopo la morte dell'amministratore, suo marito, sostenendo di avere appreso della situazione di dissesto della società soltanto in seguito alla presentazione delle istanze di fallimento.
All'esito dell'attività istruttoria, su ricorso del fallimento è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni della convenuta fino alla concorrenza di euro 200.000,00.
Così ricostruita la vicenda, osserva il Tribunale che il fallimento può agire ai sensi dell'art. 146
l.f. per il risarcimento del danno cagionato alla società dall'amministratore inadempiente e successivamente deceduto anche nei confronti dell'erede che risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio personale, qualora, come nella specie, abbia accettato l'eredità senza beneficio di inventario.
Tanto premesso, la consulenza disposta in corso di giudizio, le cui conclusioni vanno condivise in quanto ben argomentate sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti, ha permesso di accertare che già nel 2013, la società ancora amministrata dal aveva registrato ingenti Pt_1 perdite per euro 175.446,34 che hanno causato l'azzeramento del patrimonio netto e la formazione di un deficit pari ad euro 156.998.65, ciò nonostante l'amministratore anziché sollecitare la ricapitalizzazione della società, ovvero, in mancanza decretarne la messa in liquidazione, ha autorizzato ulteriori attività che hanno comportato costi per la società pari a complessivi euro 24.388,19, così aggravando la situazione già deficitaria e contribuendo a determinare la totale erosione del capitale sociale.
Anche in seguito alla morte dell'amministratore, avvenuta il 28.2.2016, l'odierna convenuta divenuta di fatto titolare dell'intero capitale sociale per effetto della successione dal proprio coniuge, è rimasta inerte, non adoperandosi al fine di provocare lo scioglimento della società, così contribuendo ad aggravarne il dissesto che era già evidente alla fine dell'esercizio del 2013, in relazione al quale le scritture contabili, ove regolarmente registrate, avrebbero fatto emergere una perdita pari ad euro 175.446,34. La totale inerzia della convenuta ha altresì comportato il progressivo deterioramento delle rimanenze fino al totale azzeramento del loro valore alla data del fallimento (come accertato dal ctu).
Passando ora alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale che essa va commisurata alle conseguenze economico-patrimoniali derivanti dalle singole condotte contestate, prima fra tutte l'illegittima prosecuzione dell'attività che, come pure accertato dal ctu, ha riguardato soltanto l'esercizio 2014, avendo poi di fatto la società cessato ogni attività senza registrare ulteriori perdite fino al fallimento (v. ctu pag. 11).
La perdita incrementale registrata nel 2014 pari ad euro 24.388,19 deve essere tuttavia epurata dei costi sostenuti nel periodo della continuazione della gestione dopo la perdita del capitale sociale che possono definirsi compatibili con lo stato della liquidazione e pertanto ineliminabili e pari a complessivi euro 17.805,94. Il danno dunque derivante dal mancato tempestivo scioglimento della Società ammonta ad euro 6.582,25.
È stato altresì accertato che a causa dell'inerzia dell'amministratore prima e del totale disinteresse della convenuta dopo la morte del marito, il valore della merce esistente nel magazzino si è totalmente azzerato alla data del fallimento, così privando la società di un possibile ricavo.
Non può essere condivisa tuttavia la tesi del fallimento, secondo cui il danno sarebbe pari all'intero valore contabile della merce pari ad euro 435.399,10 a fronte di un valore reale stimato dal ctu alla data del 31.12.2013 in euro 111.133,00 e poi del tutto azzeratosi alla data del fallimento. Ed invero, pur costituendo grave inadempimento dell'amministratore l'omessa svalutazione della merce che ha determinato l'occultamento della perdita e quindi consentito la prosecuzione dell'attività, tuttavia, il non avere tempestivamente venduto la merce esistente in magazzino non può avere determinato una perdita superiore al suo reale valore di mercato pari euro 111.133,00 (come accertato dal ctu).
Va, altresì, considerato l'ammanco di cassa per euro 18.181,97 non consegnata al curatore.
È stato, invece, accertato che il pur avendo prelevato dalle casse sociali, senza una Pt_1 giustificazione plausibile, la complessiva somma di euro 81.500, ha successivamente effettuato versamenti in favore della società per complessivi euro 98.247,77, così di fatto neutralizzando il danno in precedenza arrecato. In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi affermata la responsabilità della convenuta, n.q. di unica erede dell'amministratore, per il danno da quest'ultimo cagionato alla società e pari a complessivi euro 135.897,22.
Nessuna specifica condotta, invece, può essere rimproverata alla convenuta quale socia, atteso che, sebbene la stessa sia rimasta inerte dopo il decesso dell'amministratore, il danno da quest'ultimo arrecato alla società aveva ormai determinato una crisi irreversibile, tale da causare di lì a poco il fallimento.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. Il tutto a decorrere dalla data del decesso dell'amministratore (28.02.2016), momento in cui il danno si era ormai irrimediabilmente prodotto.
La convenuta va quindi condannata, in favore del fallimento della al Parte_1 risarcimento del danno pari a complessivi euro 184.819,41 (di cui di cui euro 135.897,22 per capitale, euro 19.024,80 per interessi ed euro 29.897,39 per rivalutazione).
Sul predetto importo, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, decorreranno ulteriori interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 04.04.2023 si convertirà automaticamente in pignoramento, nei limiti del credito accertato con la presente pronuncia di condanna (Cass. civ. n.
10871/2012).
Quanto alla determinazione e regolamentazione delle spese di giudizio, la liquidazione delle spese della fase di merito e della fase cautelare va operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia (Cass. n. 8839.2025), sicché, nel caso di specie, considerata la soccombenza della convenuta sia in fase di merito sia in fase cautelare, applicati i medi previsti per lo scaglione di valore, andranno liquidati € 14.103,00, aumentati del 40% in relazione alla fase cautelare, e quindi complessivamente € 19.744,20, oltre alle spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge. La convenuta va poi condanna a versare detto importo all'Erario ex art. 133 TU 115/02, considerata l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di consulenza, già liquidate nel corso del giudizio, seguono la stessa sorte e vengono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Infine, essendo i fatti contestati alla convenuta n.q. quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co.
1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna n.q. di erede di al pagamento, in favore del Controparte_1 Persona_1 fallimento della “ , della somma di euro 184.819,41, oltre interessi legali Parte_1 dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo;
rigetta le domande formulate dalla Curatela nei confronti di in proprio;
Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 19.744,20, oltre alle spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge;
Pone le spese della c.t.u. (già liquidate con decreto del 22.11.2022) definitivamente a carico della convenuta;
Indica nella convenuta soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materie di
Imprese del Tribunale, in data 22.12.2025.
La Giudice
EL RI AR AZ
La Presidente
IE AL