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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11116/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 08/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 01/09/1953 a TREBISACCE (CS) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. PETTA MARIATERESA
e 2) Parte_2
Nato il 02/03/1950 in TREBISACCE (CS) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GALLOTTA FEDERICA
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 07/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito– a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 370/1994 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/01/1994 e pubblicata in data 15/01/1994, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“I sig.ri e , ut sopra rappresentati, difesi e domiciliati Ricorrono a Codesto Parte_1 Parte_2
On. le Tribunale, affinché, venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento relativo al coniuge, per le motivazioni esposte in narrativa”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Pagina 1 Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 370/1994 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/01/1994 e pubblicata in data 15/01/1994, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 08/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 01/09/1953 a TREBISACCE (CS) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. PETTA MARIATERESA
e 2) Parte_2
Nato il 02/03/1950 in TREBISACCE (CS) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. GALLOTTA FEDERICA
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 07/10/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito– a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 370/1994 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/01/1994 e pubblicata in data 15/01/1994, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“I sig.ri e , ut sopra rappresentati, difesi e domiciliati Ricorrono a Codesto Parte_1 Parte_2
On. le Tribunale, affinché, venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento relativo al coniuge, per le motivazioni esposte in narrativa”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Pagina 1 Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 370/1994 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/01/1994 e pubblicata in data 15/01/1994, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2