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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/07/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 53/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
, C.F. – con l'Avv. FABIO CESARE CP_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2025 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando e producendo tutta la documentazione richiesta dagli artt. 268 e seguenti CCI, ivi compresa la relazione del Gestore nominato presso l'OCC, dott.ssa Persona_1
Il Collegio, stante la completezza della documentazione prodotta, ha ritenuto non necessario fissare udienza, ben potendosi pronunciare nei termini che seguono.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
CP_1
Sussiste in primo luogo la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Cremona.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione
Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del ricorrente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti delle banche e
1 società finanziarie che hanno accordato nel corso degli anni finanziamenti e linee di credito al ricorrente, in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 27.500 euro netti annui, oltre all'Assegno Unico per i due figli minori) e patrimoniali, non avendo lo stesso altre proprietà mobiliari o immobiliari fatta eccezione per una quota di diritto superficiario di due immobili (diritto all'evidenza di scarsissimo valore economico e di difficile liquidazione) e due autovetture, una delle quali accertata dal Gestore come di nullo valore già nella fase antecedente il deposito della domanda giudiziale, e l'altra da lasciare nella disponibilità del debitore almeno sino al termine della liquidazione, in quanto necessaria per recarsi a lavoro, per poi valutare, da parte del Liquidatore, la convenienza o meno di porla in vendita.
Si segnala peraltro sin d'ora la necessità che il Liquidatore valuti con estremo rigore ed attenzione, nella fase di ammissione al passivo, l'esistenza e l'entità dei prestiti ed altre erogazioni monetarie che il ricorrente sostiene di avere ricevuto da parenti e conoscenti: per evitare la violazione della par condicio creditorum, infatti, potranno essere ammessi al passivo solo i crediti che il Liquidatore riterrà effettivamente provati ed opponibili alla massa.
Quanto poi alla tematica del TFR, lo stesso sembrerebbe allo stato non acquisibile quale attivo distribuibile tra i creditori ammessi, perché non sembrerebbero esservi i requisiti per chiedere un anticipo al datore di lavoro, e dunque si tratta di credito attualmente non esigibile, salvo che in corso di procedura si verifichi una delle ipotesi che (per legge o secondo le particolari disposizioni eventualmente contenute nel CCNL) consente al lavoratore di ottenere il versamento del TFR. In questo caso, occorrerà tenere conto dei limiti di pignorabilità dello stesso, dovendosi applicare il disposto dell'art. 268, comma 4, lett. a) CCI.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore (pignoramento COMPASS), nonché delle cessioni volontarie del quinto ancora vigenti (in favore di IBL Banca).
Il Liquidatore, quindi, dovrà adoperarsi per comunicare al datore di lavoro del debitore ed ai creditori, che fruiscano di versamenti diretti ad opera del datore di lavoro, la necessaria cessazione di tali pagamenti preferenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
2 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
, C.F. ; CP_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore la dott.ssa di Lodi, la quale procederà Persona_1 con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti: autovettura Opel Astra, targata EP825WL;
6) rimette al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che il debitore potrà trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_1 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 17/07/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 53/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
, C.F. – con l'Avv. FABIO CESARE CP_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2025 il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando e producendo tutta la documentazione richiesta dagli artt. 268 e seguenti CCI, ivi compresa la relazione del Gestore nominato presso l'OCC, dott.ssa Persona_1
Il Collegio, stante la completezza della documentazione prodotta, ha ritenuto non necessario fissare udienza, ben potendosi pronunciare nei termini che seguono.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
CP_1
Sussiste in primo luogo la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Cremona.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione
Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del ricorrente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti delle banche e
1 società finanziarie che hanno accordato nel corso degli anni finanziamenti e linee di credito al ricorrente, in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 27.500 euro netti annui, oltre all'Assegno Unico per i due figli minori) e patrimoniali, non avendo lo stesso altre proprietà mobiliari o immobiliari fatta eccezione per una quota di diritto superficiario di due immobili (diritto all'evidenza di scarsissimo valore economico e di difficile liquidazione) e due autovetture, una delle quali accertata dal Gestore come di nullo valore già nella fase antecedente il deposito della domanda giudiziale, e l'altra da lasciare nella disponibilità del debitore almeno sino al termine della liquidazione, in quanto necessaria per recarsi a lavoro, per poi valutare, da parte del Liquidatore, la convenienza o meno di porla in vendita.
Si segnala peraltro sin d'ora la necessità che il Liquidatore valuti con estremo rigore ed attenzione, nella fase di ammissione al passivo, l'esistenza e l'entità dei prestiti ed altre erogazioni monetarie che il ricorrente sostiene di avere ricevuto da parenti e conoscenti: per evitare la violazione della par condicio creditorum, infatti, potranno essere ammessi al passivo solo i crediti che il Liquidatore riterrà effettivamente provati ed opponibili alla massa.
Quanto poi alla tematica del TFR, lo stesso sembrerebbe allo stato non acquisibile quale attivo distribuibile tra i creditori ammessi, perché non sembrerebbero esservi i requisiti per chiedere un anticipo al datore di lavoro, e dunque si tratta di credito attualmente non esigibile, salvo che in corso di procedura si verifichi una delle ipotesi che (per legge o secondo le particolari disposizioni eventualmente contenute nel CCNL) consente al lavoratore di ottenere il versamento del TFR. In questo caso, occorrerà tenere conto dei limiti di pignorabilità dello stesso, dovendosi applicare il disposto dell'art. 268, comma 4, lett. a) CCI.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore (pignoramento COMPASS), nonché delle cessioni volontarie del quinto ancora vigenti (in favore di IBL Banca).
Il Liquidatore, quindi, dovrà adoperarsi per comunicare al datore di lavoro del debitore ed ai creditori, che fruiscano di versamenti diretti ad opera del datore di lavoro, la necessaria cessazione di tali pagamenti preferenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
2 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
, C.F. ; CP_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore la dott.ssa di Lodi, la quale procederà Persona_1 con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti: autovettura Opel Astra, targata EP825WL;
6) rimette al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che il debitore potrà trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
7) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
8) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
9) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
10) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_1 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 17/07/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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